TAR Trento, sez. I, sentenza breve 2024-09-10, n. 202400130

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza breve 2024-09-10, n. 202400130
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202400130
Data del deposito : 10 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/09/2024

N. 00130/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00121/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.
nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 121 del 2024, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia anche ex art. 56 c.p.a.

- del provvedimento del Commissario del Governo per la provincia di Trento Proc. -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la revoca delle misure di accoglienza nei confronti del richiedente;

- nonché di tutti gli atti antecedenti, conseguenti e comunque logicamente connessi o presupposti al sopra menzionato decreto

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Ministero dell’Interno;

Viste le ulteriori memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 55, 60 e 74 c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2024 il consigliere Antonia Tassinari e uditi i difensori delle parti come specificato nel relativo verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



1. La Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona con provvedimento del -OMISSIS-, ha respinto la richiesta del -OMISSIS- del signor -OMISSIS-, cittadino -OMISSIS- odierno ricorrente, volta a ottenere la protezione internazionale. Il diniego della Commissione è stato impugnato innanzi al Tribunale di Trento ove il giudizio è tutt’ora pendente sub -OMISSIS-. Al cittadino -OMISSIS- richiedente la protezione in quanto privo di mezzi sufficienti di sussistenza, sono state riconosciute le misure di accoglienza previste dall’art. 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. “ Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale ”. In particolare il signor -OMISSIS- usufruisce dell’alloggio presso la struttura di accoglienza sita in -OMISSIS-. A seguito dell’impugnazione gli effetti del diniego di protezione internazionale, ai sensi dell’art. 35 bis, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, vengono sospesi.



2. Con provvedimento del Commissario del Governo per la Provincia di Trento Proc. n. -OMISSIS-, preceduto dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento n. -OMISSIS-, al cittadino -OMISSIS- sono state revocate le misure di accoglienza poiché egli avrebbe percepito redditi per euro 8.075 nell’anno 2023, sarebbe inoltre occupato con compenso annuale pari ad euro 8.910 e quindi supererebbe “ la soglia di indigenza fissata per l’anno 2023 in euro 6542 ”.



3. Ritenendo illegittimo e gravemente lesivo il decreto di revoca della misura di accoglienza emesso nei propri confronti il signor -OMISSIS- con il ricorso in esame ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:

I. Violazione di legge - Insussistenza dei presupposti per la revoca dell’accoglienza - Insufficienza dei mezzi economici per il sostentamento

Nel caso di specie non sussistono i presupposti indicati dal combinato disposto dell’art. 14 comma 3 e dell’art. 23 comma 1 lett. d) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 per la revoca delle misure d'accoglienza. Il citato art. 14 richiede una valutazione circa l'insufficienza dei mezzi di sussistenza da parte della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo con riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale e non afferma affatto che i titolari di redditi superiori all’importo annuo dell’assegno suddetto devono ritenersi in possesso dei mezzi di sussistenza. Inoltre poiché le misure di riduzione o revoca sono adottate ex art. 23 comma 2-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 tenendo conto della situazione del richiedente ”, il superamento dell’assegno sociale, come da consolidata giurisprudenza, non deve essere episodico e la disponibilità di “ mezzi sufficienti di sussistenza ” pari o superiori all’importo annuo dell’assegno sociale deve essere attuale, stabile e duratura e riferirsi ad un arco temporale minimo di un anno. In ogni caso, posto che l’assegno sociale è allo stato pari ad euro 6.947,33 il ricorrente percependo attualmente uno stipendio fisso di euro 350,00 mensili (sostanzialmente un terzo della soglia di povertà assoluta ISTAT del 2022) corrispondenti ad euro 4.550,00 annuali non supera tale importo. I rapporti di lavoro con -OMISSIS- - che hanno concorso a determinare il lieve superamento della soglia reddituale nell’anno 2023- sono cessati essendo a tempo determinato. La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE d’altra parte, ha delimitato il potere di revoca, affermando principi di portata generale attinenti al rispetto della dignità umana applicabili al di là delle ipotesi di revoca sanzionatoria. L’art. 26 par. 5 della Direttiva

UE

2013/33 prevede poi che gli Stati membri possono esigere un rimborso delle spese sostenute allorché vi sia stato un “ considerevole miglioramento ” delle condizioni finanziarie del richiedente ed analogamente la revoca dovrebbe intervenire in tale ipotesi.

II. Violazione di legge– Illegittimità comunque del provvedimento di revoca – Direttiva 2013/33/UE

Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 ha recepito la Direttiva 2013/33/UE e in caso di contrasto deve essere disapplicata la legge italiana e applicata direttamente la direttiva stessa sia dal Giudice sia dall’Amministrazione. La Direttiva non prevede che l’accoglienza possa essere revocata in caso di disponibilità sopravvenuta dei mezzi di sussistenza e prevede in ogni caso l’applicazione dei principi di proporzionalità, eccezionalità e gradualità e che gli Stati possano richiedere al richiedente la compartecipazione alle spese di mantenimento (cfr. art. 17). Le misure di accoglienza inoltre possono essere ridotte o revocate solo in caso di occultamento delle risorse economiche (cfr. art. 20). Quindi il richiedente che ha trovato lavoro e che ha un reddito dovrà essere gradualmente accompagnato alla fuoriuscita dall’accoglienza e sarà tenuto a compartecipare alle spese di mantenimento. Dal provvedimento impugnato non risulta alcun occultamento di risorse finanziarie e la revoca tout court in ogni caso non rispetta il principio di proporzionalità non consentendo al ricorrente un tenore di vita dignitoso

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