TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-01-20, n. 202301094

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-01-20, n. 202301094
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202301094
Data del deposito : 20 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/01/2023

N. 01094/2023 REG.PROV.COLL.

N. 09856/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9856 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Arnese D'Atteo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

MINISTERO DELL'INTERNO, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento,

previa sospensione cautelare,

del provvedimento di archiviazione della richiesta di concessione della cittadinanza italiana, prot. n.-OMISSIS-, per decadenza dal beneficio in seguito a mancato giuramento;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2022 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. – Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato – chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare – il provvedimento di “archiviazione della richiesta di concessione della cittadinanza italiana” (pratica n.-OMISSIS-), adottato dall’amministrazione per “decadenza dal beneficio a seguito di mancato giuramento”.

Egli riferisce di aver inoltrato domanda di concessione della cittadinanza italiana, per residenza decennale (ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f , della legge n. 91 del 1992), in data -OMISSIS-, per tramite dell’Ufficio cittadinanza della Prefettura -OMISSIS-, e di aver più volte sollecitato l’amministrazione alla definizione del relativo procedimento. Recatosi presso la Prefettura -OMISSIS-, in data -OMISSIS-, per chiedere ragioni circa la mancata adozione dell’atto conclusivo, egli apprendeva che il Presidente della Repubblica gli aveva già rilasciato la cittadinanza con decreto del -OMISSIS-e che tale decreto gli era stato notificato ai sensi dell’art. 143 c.p.c. All’esito di richiesta di ostensione degli atti amministrativi (in data -OMISSIS-), egli infine apprendeva “che il decreto di concessione della cittadinanza italiana, a seguito della sua avvenuta restituzione da parte del Comune -OMISSIS-in data-OMISSIS-, per mancato giuramento, era stata archiviato dalla Prefettura -OMISSIS- il successivo -OMISSIS-” (così si legge nel ricorso).

A sostegno della domanda, in diritto il ricorrente solleva i seguenti motivi:

- violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 10 e 10- bis della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per omessa motivazione, difetto di istruttoria e disparità di trattamento: tanto si deduce, rappresentando che l’“archiviazione” della pratica di cittadinanza sarebbe stata dichiarata a seguito della ricezione, da parte del Comune -OMISSIS-, di una nota in data 10 maggio 2018, con cui veniva restituito il decreto di conferimento della cittadinanza con la motivazione “ non ha prestato il giuramento nei termini di legge ”. L’amministrazione, tuttavia, avrebbe agito senza previamente informare l’interessato di tale circostanza, e senza tantomeno motivare, così comprimendo il suo diritto di difesa e “privandolo del diritto di interagire con la p.a. e di rappresentare compiutamente le sue ragioni”; diversamente, egli avrebbe potuto collaborare per far giungere l’amministrazione ad una decisione diversa, “atteso che la norma di cui all’art. 7 del D.p.r. 572/1993 ammette l’interessato a prestare giuramento anche oltre i termini di notifica”;

- violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del d.P.R. n. 572 del 1993, dell’art. 4 del d.P.R. n. 362 del 1994, dell’art. 21- bis della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 143 c.p.c.; eccesso di potere per illogicità, carenza di istruttoria, di motivazione e genericità: tanto si deduce per sostenere l’illegittimità della notifica del decreto di concessione della cittadinanza italiana, la cui relata riporta testualmente quanto segue: “ Atto notificato ai sensi dell’art. 143 c.p.c., come modificato dall’art. 174 del D.L.vo n.196 del 30.06.2003 al sig. […] -OMISSIS- ”. Assume il ricorrente che, ai sensi dell’art. 143 c.p.c., nel caso in cui l’ufficiale giudiziario o il messo notificatore comunale non abbia rinvenuto il destinatario della notificazione nel luogo risultante dal certificato anagrafico in suo possesso, la legge impone di svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relazione di notificazione; e che, in difetto di notizie su dette ulteriori ricerche, la notificazione deve ritenersi nulla. Nel caso odierno, la relata “precompilata a stampa”, redatta dal messo del Comune -OMISSIS-, non solo non ha dato conto delle

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