TAR Catanzaro, sez. I, ordinanza cautelare 2012-08-24, n. 201200478

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, ordinanza cautelare 2012-08-24, n. 201200478
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201200478
Data del deposito : 24 agosto 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00863/2012 REG.RIC.

N. 00478/2012 REG.PROV.CAU.

N. 00863/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 863 del 2012, proposto da:


T G, rappresentato e difeso dall'avv. L F, con domicilio eletto presso Raffaele Bruno in Catanzaro, via Orti N. 1;


contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;
U.T.G. - Prefettura di Catanzaro, U.T.G. - Prefettura di Crotone;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento di cui alla nota della Prefettura di Catanzaro Fasc. n. 3612/11 Area I^, 5008/2011 /AM/Area 1 del 21marzo 2011 con cui è stata trasmessa alla Prefettura- UTG- Area I^ di Crotone, in data 27.9.2011, l’informativa antimafia negativa ai sensi dell'art.10 del D.P.R. n.252/1998 in danno della società ricorrente, comunicata con nota del 13.10.2011 alla società Biomasse Italia e da questa al ricorrente in data 26.10.2011;
di ogni altro atto e/o provvedimento sotteso, preordinato, connesso, precedente e consequenziale, comunque lesivo dei diritti del ricorrente.

-del procedimento amministrativo avviato dal Ministero dell'Interno-Prefettura di Crotone per l'acquisizione degli elementi atti alla censurata informativa;

-Nonché per il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da liquidare nella misura che sarà determinata nel corso del giudizio – anche, ove occorra, a seguito di consulenza, ovvero equitativamente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 agosto 2012 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che sussistano i presupposti per la chiesta misura cautelare, in quanto il provvedimento prefettizio impugnato non pare sufficientemente motivato, in relazione ai parametri individuati dalla giurisprudenza per la legittimità dell’informativa antimafia

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