TAR Catanzaro, sez. I, ordinanza cautelare 2012-08-24, n. 201200478
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N. 00478/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00863/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 863 del 2012, proposto da:
T G, rappresentato e difeso dall'avv. L F, con domicilio eletto presso Raffaele Bruno in Catanzaro, via Orti N. 1;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;U.T.G. - Prefettura di Catanzaro, U.T.G. - Prefettura di Crotone;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento di cui alla nota della Prefettura di Catanzaro Fasc. n. 3612/11 Area I^, 5008/2011 /AM/Area 1 del 21marzo 2011 con cui è stata trasmessa alla Prefettura- UTG- Area I^ di Crotone, in data 27.9.2011, l’informativa antimafia negativa ai sensi dell'art.10 del D.P.R. n.252/1998 in danno della società ricorrente, comunicata con nota del 13.10.2011 alla società Biomasse Italia e da questa al ricorrente in data 26.10.2011;di ogni altro atto e/o provvedimento sotteso, preordinato, connesso, precedente e consequenziale, comunque lesivo dei diritti del ricorrente.
-del procedimento amministrativo avviato dal Ministero dell'Interno-Prefettura di Crotone per l'acquisizione degli elementi atti alla censurata informativa;
-Nonché per il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da liquidare nella misura che sarà determinata nel corso del giudizio – anche, ove occorra, a seguito di consulenza, ovvero equitativamente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 agosto 2012 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che sussistano i presupposti per la chiesta misura cautelare, in quanto il provvedimento prefettizio impugnato non pare sufficientemente motivato, in relazione ai parametri individuati dalla giurisprudenza per la legittimità dell’informativa antimafia