TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-03-17, n. 202300614
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Testo completo
Pubblicato il 17/03/2023
N. 00614/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01768/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1768 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-- Sportello Unico Immigrazione Area IV Prefettura di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Salerno, al corso Vittorio Emanuele, 58;
per la declaratoria di illegittimità, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., del silenzio serbato sull'istanza di emersione dal lavoro irregolare per cittadini extracomunitari ex art. 103 co. 1 DL 34/2020 ID SA4706950687 - P-SA/L/N2020/101991.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2023 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., parte ricorrente ha adito il Tribunale per ottenere la declaratoria del silenzio illegittimamente serbato dall’amministrazione resistente sull’istanza di emersione del lavoro irregolare presentata, a norma dell’art. 103, d.l. 34/20, in data -OMISSIS-, rimasta inevasa, nonché la condanna della medesima a concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
2. L’amministrazione ha resistito in giudizio a mezzo del patrocinio della difesa erariale.
3. Alla camera di consiglio del 14 marzo 2023, il Collegio ha rappresentato, ex art. 73, comma 3, c.p.a., di avere dubbi sulla ricevibilità del ricorso, in quanto notificato oltre il termine di decadenza annuale previsto dall’art. 31 c.p.a. per l’esercizio dell’azione avverso il silenzio, decorrente dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Il difensore di parte ricorrente ha replicato all’eccezione di tardività avanzando, comunque, oralmente istanza di rimessione in termini per errore scusabile a norma dell’art. 37 c.p.a., segnalando l’esistenza di contrasti giurisprudenziali in ordine sia all’ammissibilità dell’azione avverso il silenzio nei procedimenti di emersione sia all’individuazione del termine di conclusione del procedimento lì dove, al contrario, la giurisprudenza è addivenuta alla soluzione positiva circa la giustiziabilità del silenzio inadempimento. Ha poi rappresentato l’avvenuta stipula del contratto di lavoro, con conseguente cessazione della materia del contendere.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
4. In via preliminare, va osservato che questa Sezione ha già avuto modo di aderire all’orientamento espresso più di recente dal Consiglio di Stato (sez. III, 09/05/2022, sent. n.3578) in forza del quale “il procedimento avviato con l'istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare nell'interesse di una persona di cittadinanza straniera deve essere chiuso nel termine di 180 giorni, e ciò in quanto ai sensi dell'art. 2, comma 4, l. 7 agosto 1990, n. 241, la materia dell'emersione deve ritenersi esclusa dall'intero sistema dei termini per il procedimento amministrativo previsto dai tre commi dell'art. 2 e, a maggior ragione, dal termine più breve