TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-12-18, n. 202319090
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Testo completo
Pubblicato il 18/12/2023
N. 19090/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06047/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6047 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati M R, V V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M R in Palermo, via Leonardo Da Vinci 111;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della Determina prot. n. -OMISSIS-, emessa dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri in data -OMISSIS-, con il quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha rideterminato
“l'articolazione e la composizione dei Consigli di base di rappresentanza (Co.Ba.R.), collocati presso le unità di base dell'Arma dei Carabinieri”, secondo quanto nello specifico previsto dagli allegati al detto provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I sigg.ri-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, in servizio nell’Arma dei Carabinieri, i primi sei presso il -OMISSIS- e l’altro presso il -OMISSIS-, proponevano ricorso in data 18.5.2018 per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determina -OMISSIS- del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri con la quale era stata disciplinata l'articolazione e la composizione dei Consigli di base (Co.Ba.R.) –organi di primo livello della rappresentanza militare- per il XII mandato di cui era imminente, all’epoca, la tornata elettorale, fissata per il -OMISSIS-.
Esponevano di essere tutti, al momento della presentazione del ricorso, rappresentanti eletti nei Co.Ba.R. territoriali del -OMISSIS- (sei di loro) e -OMISSIS- (uno di loro), e contestavano che in forza del nuovo assetto determinato dagli atti impugnati - che riduceva a 50 il numero dei Co.Ba.R. complessivi- talune unità di base sarebbero state soppresse con conseguente riflusso sia per il diritto di elettorato attivo che passivo, in altre unità nuove e/o preesistenti ma, comunque, con composizione diversa e più ampia di quella precedente ovvero con diversa autorità gerarchica di riferimento.
Oltre allo specifico pregiudizio personale i ricorrenti, a volerne ben decrittare le intenzioni, ne lamentavano uno comune all’intera categoria delle singole unità operative prima coincidenti con autonomi Co.Ba.r. (e/o aventi il diretto Comandante di reparto quale autorità gerarchica di riferimento) consistente nell’allentarsi della correlazione con l’Autorità gerarchica di riferimento assegnata, che nella nuova configurazione era pretesamente “più lontana” con allungamento della linea di comando e della distanza quindi con “la base” dei militari.
In sostanza la nuova riarticolazione territoriale riducendo il numero dei Co.Ba.r., aumentava, rispetto a prima, la distanza gerarchica dell’Autorità di riferimento dei nuovi Co.Ba.R, e con esso fatalmente la distanza dalla base.
Le predette censure venivano spalmate su tre motivi, analiticamente descritti e scrutinati di seguito nella parte in diritto, così rubricati: “I) violazione e falsa applicazione dell’art. 875 del d.p.r. 15/03/2010 n. 90 - eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento ed illogicita’”; “II) violazione e falsa applicazione dell’art. 875 del d.p.r. 15/03/2010 n. 90 – eccesso di potere sotto il profilo dell’ illogicita’ e del difetto assoluto di motivazione”; “III) violazione del diritto di difesa ex art. 24 comma 1 cost. e art. 113 comma 1 e comma 2 cost. - eccesso di potere.”
Si costituiva l’Arma dei Carabinieri, con relazione e documenti, resistendo al ricorso ed alla domanda cautelare, previamente sollevando eccezione di carenza di interesse in capo ai ricorrenti -OMISSIS-.
In vista dell’udienza del 13.6.2018 fissata per la trattazione delle misure cautelari i ricorrenti rinunciavano all’istanza, formalizzando successivamente istanza di prelievo.
Di seguito il 6.4.2022 i ricorrenti confermavano persistente interesse alla decisione e si perveniva alla discussione del merito all’udienza pubblica dell’8.11.2023 dove, senza deposito di ulteriori documenti o memorie, la causa veniva introitata per la decisione.
DIRITTO
Va preliminarmente respinta l’eccezione dell’Amministrazione sul difetto di interesse a ricorrere in capo ai ricorrenti sigg.ri -OMISSIS-.
Quanto al sig. -OMISSIS- si afferma “diversamente da quanto asserito dai ricorrenti nell'atto impugnatorio - il provvedimento in disamina stabilisce in realtà una «unità di base» presso il -OMISSIS- ed ivi vi colloca il relativo CO.BA.R., rendendo con ciò carente l'interesse a ricorrere da parte del -OMISSIS-, proprio effettivo al-OMISSIS-, il cui Co.Ba.R. è stato costituito, talché l'esito del giudizio non potrebbe arrecare alcuna utilità a detto militare.” .
Per quanto concerne sig. -OMISSIS- “va riferito che il sottufficiale è stato, per altra causa, escluso dal novero del personale eleggibile agli organismi di Rappresentanza