TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2019-08-06, n. 201910352

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2019-08-06, n. 201910352
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201910352
Data del deposito : 6 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/08/2019

N. 10352/2019 REG.PROV.COLL.

N. 09842/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9842 del 2011, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S S R, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via C. Garofolini, 7;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del giudizio di non idoneità all'avanzamento al grado superiore per il Q.A. 2008 – aliquota 31 dicembre 2008, espresso nei confronti del ricorrente dalla Commissione permanente di avanzamento dell'A.M. Ministero Difesa, ai sensi dell'art. 1050 D.lgs. n. 66 del 15.03.2010, di cui al Prot. n. M_D

GMIL II

52 0271775, notificato in data 22.07.2011, del Ministero Difesa Direzione Generale per il Personale Militare

II

Reparto;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso e, segnatamente, delle operazioni di scrutinio, del verbale n. 10.l del 14.04.2010, relativo al ricorrente, della graduatoria di merito, delle approvazioni ministeriali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2019 la dott.ssa R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

. Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 3 novembre 2011 e depositato il successivo 26 novembre, l’odierno esponente – in qualità di Maresciallo di I° classe dell’Aeronautica Militare – rappresenta di essere stato imputato ex artt. 234 c. 1 e 2, e 47 n. 2 c.p.m.p. e condannato con sentenza del 6 dicembre 2000 dal Tribunale Militare di Roma alla pena di mesi due di reclusione militare, sostituita con la multa per £ 4.500.000.

A seguito di tale condanna, il ricorrente espone di essere stato giudicato non idoneo per l’avanzamento al grado di Maresciallo di 1° Classe per il Q.A. 2002 (aliquota 31 dicembre 2003) e per l’avanzamento al grado di Primo Maresciallo per il Q.A. 2008 in quanto, nonostante i lusinghieri giudizi espressi dai suoi superiori, il grave reato militare che lo aveva visto protagonista, poneva in evidenza la presenza di profonde carenze sia delle qualità militari sia di quelle morali.

Nel frattempo, il ricorrente chiedeva ed otteneva la cancellazione della variazione matricolare concernente la condanna e, con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 14 gennaio 2008, gli veniva concessa riabilitazione per la condanna predetta.

2. Avverso il suddetto giudizio di inidoneità all’avanzamento al grado superiore per il Q.A. 2008, l’odierno esponente deduce i seguenti motivi di illegittimità:

I. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 1032 del d.lgs. n. 66/2010. Eccesso di potere per illogicità.

La valutazione resa dalla Commissione sarebbe illogica in quanto la condanna, essendo stata oggetto di cancellazione, non avrebbe dovuto neppure essere apprezzata;
contrariamente a quanto previsto dall’art. 1032 del d.lgs. n. 66/2010, la predetta Commissione non avrebbe valutato il comportamento e le qualità risultanti dalla documentazione personale del ricorrente, attribuendo erroneamente un peso preponderante alla condanna dallo stesso subita.

II. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti, perplessità.

L’operato dell’Amministrazione sarebbe illogico e contraddittorio in quanto, mentre nella promozione al grado di Maresciallo di 1° classe la Commissione avrebbe ritenuto implicitamente superate le gravi carenze che avevano motivato il precedente giudizio di non idoneità, in sede di valutazione al grado di Primo Maresciallo avrebbe nuovamente contestato all’interessato la presenza di lacune disciplinari e morali a causa dello stesso episodio.

III. Eccesso di potere per disparità di trattamento.

L’impugnato giudizio sarebbe illegittimo anche sotto il profilo della disparità del trattamento, in quanto i Marescialli -OMISSIS-– condannati con sentenza del 1 dicembre 2000 del Tribunale Militare di Roma per lo stesso reato, commesso nelle stesse circostanze, e alla stessa pena – sarebbero stati valutati unitamente al ricorrente ed avrebbero conseguito, a differenza del -OMISSIS-la promozione al grado di Primo Maresciallo.

3. In data 1 dicembre 2011 si è costituita formalmente in giudizio l’intimata Amministrazione.

4. La Sezione, con ordinanza presidenziale n. 15059 del 28 giugno 2013, ha ordinato al Ministero della Difesa di depositare il provvedimento impugnato, il verbale del 14 aprile 2010 della Commissione permanente di avanzamento, il foglio matricolare ed il libretto personale del ricorrente. L’Amministrazione ha provveduto all’indicato incombente istruttorio in data 9 ottobre 2014 e successivamente in data 29 gennaio 2015.

5. In data 17 marzo 2015, il Ministero della Difesa ha depositato memoria, insistendo per il rigetto del ricorso. La Commissione non avrebbe fondato la propria valutazione sul “fatto storico della condanna” ma sulla gravità dei fatti che avrebbero dato origine alla condanna penale, la quale sarebbe stata valutata per evitare di danneggiare gli altri candidati privi di precedenti penali sfavorevoli;
la predetta Commissione avrebbe, pertanto, operato un bilanciamento tra elementi negativi e positivi, ritenendo prevalenti quelli negativi.

Inoltre, la trascrizione della vicenda penale nel foglio matricolare sarebbe stata valutata legittimamente dalla Commissione, mentre la riabilitazione non sarebbe stata presa in considerazione in quanto essa non avrebbe efficacia sulle disposizioni in materia di avanzamento ma solo agli effetti penali.

6. In data 4 ottobre 2018 il ricorrente ha depositato memoria, replicando alle deduzioni dell’Amministrazione. La valutazione avrebbe tenuto conto del singolo episodio e non del suo comportamento globale e delle sue qualità;
con riguardo alla cancellazione ed alla riabilitazione, esse sarebbero confermative della condotta irreprensibile del ricorrente e, pertanto, la Commissione avrebbe dovuto prenderle in considerazione. Inoltre l’Amministrazione, promuovendo il ricorrente al grado di Maresciallo di 1° classe, avrebbe dimostrato di ritenere superate le carenze che poi invece è tornata a denunciare nella valutazione qui impugnata.

7. Con ordinanza collegiale n. 10974 del 14 novembre 2018, la Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei concorrenti classificatisi in posizione utile nella graduatoria di merito.

7.1 Il ricorrente ha provveduto ad integrare il contraddittorio, dando prova del suddetto adempimento con il deposito in atti il 5 febbraio 2019.

8. Alla pubblica udienza del 12 luglio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Prima di pervenire alla disamina delle censure mosse dalla parte ricorrente, il Collegio ritiene utile rilevare che le valutazioni svolte dalla Commissione di avanzamento, per la promozione al grado superiore, sono connotate da ampia discrezionalità ed hanno riguardo alla percezione globale e complessiva delle qualità manifestate dal militare (

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