TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 2016-03-15, n. 201600359

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 2016-03-15, n. 201600359
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201600359
Data del deposito : 15 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00191/2016 REG.RIC.

N. 00359/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00191/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 191 del 2016, proposto da:
D S, rappresentato e difeso dall'avv. S P, con domicilio eletto presso S P in Brescia, Via Monti, 2/A;

contro

Questura di Brescia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Brescia, Via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

el decreto datato 16 marzo 2015, con il quale il Questore di Brescia decretava il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Brescia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 la dott.ssa A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Premesso che con decreto del 16 marzo 2015, notificato in data 9.11.2015, il Questore di Brescia respingeva la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente;

che il diniego opposto è basato sulla assenza di attività lavorativa a partire dall’anno 2010, contrariamente a quanto dichiarato dallo straniero al momento della presentazione della domanda, ove veniva rappresentata la sussistenza di un rapporto lavorativo alle dipendenze della ditta “Chiken Run” negli anni 2010,2011,2012;

che, ad avviso dell’amministrazione, sulla scorta delle indagini effettuate presso l’INPS, il ricorrente non avrebbe avuto alcun rapporto alle dipendenze della suddetta ditta, non comparendo nelle liste aziendali della stessa dal 2012 ad oggi;

che per le suddette dichiarazioni il ricorrente è stato, peraltro, deferito all’autorità giudiziaria;

visti i motivi di ricorso e la documentazione prodotta dalla difesa istante;

atteso che dalle buste paga prodotte con riguardo alle retribuzioni percepite nel 2010 e 2011, nonché dai modelli

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