TAR Bari, sez. III, ordinanza cautelare 2024-03-15, n. 202400130

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, ordinanza cautelare 2024-03-15, n. 202400130
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202400130
Data del deposito : 15 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/03/2024

N. 00734/2022 REG.RIC.

N. 00130/2024 REG.PROV.CAU.

N. 00734/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 734 del 2022, proposto da

Elemedia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Dell'Anna e C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Puglia, non costituita in giudizio;

Arpa Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento prot. n. 189437 del 15 giugno 2022, con il quale il Comune di Bari ha espresso il diniego definitivo sulla domanda di autorizzazione presentata da Elemedia ai sensi dell'art 44 del d.lgs 259/2003, per lo spostamento del suo impianto trasmissivo radiofonico, sito in Bari, P.zza Luigi di Savoia n. 24 (modulante l'emittente “Radio Deejay” 93,200 MHz), presso il sito di radiocomunicazione esistente sito sempre in Bari in Via Marchese di Montrone, di proprietà di

INWIT

Spa e catastalmente individuato al

NCEU

Foglio 94 Particella 828;

- del provvedimento prot. n. 170534 del 31 maggio 2022 con cui il Comune di Bari ha trasmesso a Elemedia il preavviso di diniego dell'istanza;

- delle note di

ARPA

Puglia prot. n. 24069 del 6 aprile 2022 e prot. n. 26882 del 14 aprile 2022;

- di ogni altro atto presupposto, collegato e/o consequenziale e in particolare della nota comunale del 28 marzo 2022;

per l'annullamento o disapplicazione - del Regolamento Regionale 14 settembre 2006, n. 14, ove inteso nel senso di impedire lo spostamento dell'impianto di Elemedia, nella parte in cui alla lettera B - “Obiettivi di qualità” - riporta che: “l'insediamento di nuovi impianti radiotelevisivi è consentito unicamente in aree esterne al perimetro del centro abitato, secondo la definizione di cui all'art. 3 d.lgs 285/1992, salvo comprovate e documentate esigenze di servizio”;

e per l'accertamento dell'obbligo dell'ARPA di provvedere alla emissione del parere di competenza previsto dall'art. 44, comma 5, del d.lgs 259/2003.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e di Arpa Puglia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2024 il dott. S G e uditi per le parti i difensori, avvocati S B, su delega dell’avvocato G M per la parte ricorrente, Michele Dell’Anna e C C per il Comune resistente;

Premesso che

- il Comune di Bari ha rigettato la domanda di autorizzazione presentata da Elemedia ai sensi dell’art. 44 del d.lgs n. 259/2003, sulla scorta della seguente motivazione: “1 . Il regolamento regionale 14/2006 alla lettera B – Obiettivi di qualità riporta le seguenti testuali parole: “L’insediamento di nuovi impianti radiotelevisivi è consentito unicamente in aree esterne al perimetro del centro abitato, …, salvo comprovate e documentate esigenze di servizio”. “2. … non può ritenersi esaustiva la relazione del 1° marzo 2022 del Prof. M M in quanto lo studio condotto dal predetto consulente è il medesimo fornito dagli altri soggetti interessati dallo spostamento dello stesso impianto, che di fatto non prende in considerazione le eventuali interferenze indotte tra le stesse, ma solo ed esclusivamente con le emittenti radiofoniche che già operano nei siti correttamente individuati fuori dal centro abitato … “3. In subordine si rappresenta che, in ottemperanze delle prescrizioni dettate dal regolamento regionale n. 14/2006 (A. - Procedure autorizzative), l’istanza non è corredata del prescritto parere tecnico favorevole rilasciato da

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