TAR Bari, sez. III, sentenza 2021-05-12, n. 202100837

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2021-05-12, n. 202100837
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202100837
Data del deposito : 12 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/05/2021

N. 00837/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01295/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1295 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto in Bari, via Vaccaro, 2;

contro

Ministero dell’Interno e Questura di Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione, ex decreto-legge n. 34/2020, della Questura di Foggia del 20.8.2020;

- nonché ogni altro atto conseguente o presupposto, ancorché incognito al ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Foggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 maggio 2021, svolta in modalità da remoto, il dott. F C e dato atto della presenza, ai sensi di legge, dei difensori delle parti come da verbale dell’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - In data 14.8.2020 il ricorrente -OMISSIS- (cittadino straniero) presentava alla Questura di Foggia istanza di regolarizzazione di lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 2 decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 77/2020.

In detta istanza, compilata utilizzando il modulo predisposto dal Ministero dell’Interno, il ricorrente rappresentava l’impossibilità di inviare l’istanza a mezzo del servizio postale a causa del rifiuto orale frapposto dall’impiegato dell’Ufficio cui si era rivolto e, comunque, allegava ogni documento utile alla valutazione nel merito della propria istanza.

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Foggia, il successivo 20.8.2020, tuttavia, con il censurato provvedimento dichiarava l’inammissibilità dell’istanza in quanto non trasmessa per il tramite di Ente delegato (Poste Italiane s.p.a.).

Con l’atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente contestava il provvedimento in epigrafe indicato, deducendo censure così riassumibili:

1) violazione dell’art. 103 decreto-legge n. 34/2020, come convertito nella legge n. 77/2020, e dell’art. 7 D.M. 27.5.2020;
difetto di motivazione, eccesso di potere per difetto d’istruttoria, contraddittorietà e illogicità manifesta;

2) violazione dell’art. 103 decreto-legge 34/2020, come convertito nella legge n. 77/2020 e degli artt. 23 e 97 Cost.;
eccesso di potere;

3) violazione dell’art. 2 legge n. 241/1990;
eccesso di potere;

4) violazione degli artt. 6 e 10- bis legge n. 241/90;

5) eccesso di potere e violazione di legge.

2. - Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Foggia, resistendo al gravame.

3. - Le parti svolgevano difese in vista della pubblica udienza del 5 maggio 2021, tenutasi in modalità da remoto, nel corso della quale la causa passava in decisione.

4. - Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso debba essere accolto in quanto fondato.

Come condivisibilmente evidenziato dalla parte ricorrente e nell’ordinanza cautelare-OMISSIS-/2020 resa nel corso del presente giudizio, il provvedimento gravato è illegittimo in quanto si fonda su una causa di inammissibilità ( i.e. aver utilizzato il modello predisposto dal Ministero dell’Interno e non i kit predisposti e distribuiti dagli Uffici postali) non espressamente prevista dall’art. 103, comma 8 decreto legge n. 34/2020 (che prevede cause di inammissibilità di diverso genere) e neanche dall’art. 7 D.M. 27/5/2020 recante disposizioni attuative dell’art. 103 decreto-legge n. 34/2020.

Conseguentemente, l’Amministrazione resistente non poteva individuare una nuova causa d’inammissibilità della domanda di emersione di lavoro irregolare non fondata su nessuna norma di legge, né sul decreto ministeriale attuativo, così violando il principio di legalità dell’azione amministrativa e anche la stessa ratio della normativa sull’emersione del lavoro irregolare di cui al decreto legge n. 34/2020.

Inoltre, va rimarcato che né il decreto legge n. 34/2020, né il decreto ministeriale attuativo contemplano alcuna formalità particolare per la predisposizione della domanda di emersione, men che meno a pena di inammissibilità.

È, quindi, errata la motivazione del dispositivo del provvedimento impugnato che fa riferimento ad una causa di inammissibilità nel caso di specie non sussistente.

Infine, va rimarcato che l’Amministrazione avrebbe dovuto garantire il soccorso istruttorio e comunque avrebbe dovuto inviare il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10- bis legge n. 241/1990, formalità che invece nella fattispecie in esame sono state omesse e che risultano ancor più indispensabili alla luce della novella dell’art. 21- octies , comma 2 legge n. 241/1990 operata dall’art. 12, comma 1, lett. i) decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 in forza del quale la disposizione di cui al secondo periodo del secondo comma (“Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”) non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’art. 10- bis .

5. - In conclusione, dalle argomentazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento dell’atto impugnato. Ogni altra censura resta assorbita.

6. - In considerazione della peculiarità della controversia sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite.

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