TAR Bari, sez. III, sentenza 2012-07-05, n. 201201375

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2012-07-05, n. 201201375
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201201375
Data del deposito : 5 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01380/2011 REG.RIC.

N. 01375/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01380/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1380 del 2011, proposto da:
SA AP, NZ RB, DO RB, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Mariani, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Mariani in Bari, via Amendola, 21;



contro

Comune di Bari in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Baldi, con domicilio eletto con l’avv. Alessandra Baldi in Bari, presso l’Avvocatura Comunale in via P. Amedeo 26;



nei confronti di

Consorzio Edilizio Sant'Anna 3;



per l'annullamento,

del decreto n. 19 del 28.6.2011, emesso dal Dirigente della Ripartizione edilizia pubblica e lavori pubblici - Settore espropriazioni e gestione amministrativa del Comune di Bari, ed avente ad oggetto: “Procedura espropriativa preordinata all'acquisizione degli immobili afferenti le ditte catastali non aderenti al "Consorzio edilizio S. Anna 3" del Comparto 3 del Piano Particolareggiato della zona di espansione C/2 - maglia 22 - Iapigia - Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione";

della nota prot. n. 159031 del 28.6.2011 a firma del Direttore del Settore espropriazioni e gestione amministrativa;

della deliberazione di Giunta comunale del 21 aprile 2011 n. 193 avente ad oggetto: "Piano particolareggiato in zona C2 - Maglia 22 - Bari Japigia - Località Sant'Anna - approvazione piano particolareggiato di esproprio comparto 3";

della nota n. 239175 del 12.10.2010, proveniente dalla Ripartizione edilizia pubblica e lavori pubblici - P.O.S. territorio ed espropri,

nonché, nei limiti dell'interesse della ricorrente AP SA,

per l'annullamento, previa sospensione,

della deliberazione di Consiglio comunale n. 322 del 14.12.1998;

della deliberazione di Consiglio comunale n.114 del 15.7.2002, avente ad oggetto l'approvazione definitiva del Piano Particolareggiato della maglia di espansione C/2 n.22 –Iapigia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2012 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Mariani e Alessandra Baldi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il ricorso in epigrafe SA AP, NZ RB e DO RB hanno impugnato il decreto n. 19 del 28.6.2011 con cui è stata disposta l’occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree di loro proprietà e la deliberazione di Giunta comunale del 21 aprile 2011 n. 193 avente ad oggetto l’approvazione del piano particolareggiato di esproprio-comparto 3 nell’ambito del piano particolareggiato per la zona C2 - Maglia 22 - Bari Japigia - Località Sant'Anna; SA AP ha impugnato altresì le deliberazioni di Consiglio comunale n. 322 del 14.12.1998 e n.114 del 15.7.2002, avente ad oggetto l'approvazione definitiva del Piano Particolareggiato della maglia di espansione C/2 n.22 –Iapigia.

I ricorrenti hanno esposto di aver ricevuto in eredità dal dante causa comune RB GI il suolo edificatorio sito in Bari, foglio 55, part. 71, di mq. 2521; tale fondo, a seguito della divisione ereditaria del 1995, risultava diviso nelle particelle 404 e 405, in nuda proprietà di RB NZ e in usufrutto di AP SA, 401 e 402, in nuda proprietà di RB DO e in usufrutto di AP SA, 341 di piena proprietà di RB NZ e 343 di piena proprietà di RB DO; su queste ultime i due ricorrenti avevano edificato una abitazione ciascuno. Tutte le aree ricadevano nella maglia 22 tipizzata C7” dal vigente P.R.G., oggetto del Piano particolareggiato adottato con la delibera di Consiglio Comunale n. 332 del 14.12.1998 e definitivamente approvato con la delibera n. 114 del 15.7.2002 senza considerare l’esistenza delle due costruzioni dei ricorrenti; NZ RB aveva chiesto con altro ricorso pendente l’annullamento dell’atto di approvazione del piano particolareggiato.

Secondo le norme di attuazione al Piano particolareggiato (art. 3) lo stesso avrebbe dovuto essere attuato mediante il comparto urbanistico per ripartire tra i proprietari interessati gli utili e gli oneri del piano; a tal fine la norma precisava che l’approvazione del piano costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste dal comparto, e che entro 30 giorni dall’approvazione del piano il Sindaco avrebbe notificato il provvedimento ai proprietari interessati, indicando le modalità di esecuzione del comparto, affinché gli stessi possano dichiarare, nei successivi sei mesi, se intendono stipulare la convenzione per eseguire le opere da soli o in consorzio, come previsto dall’art. 15 comma 7 L.R. 6/79.

I ricorrenti hanno dedotto che il par. A dell’art. 3 delle norme di attuazione del Piano ha riprodotto l’art. 23 L. 1150/42, secondo il quale per la costituzione del consorzio è sufficiente il concorso dei proprietari rappresentanti i tre quarti del valore del comparto, con conseguente possibilità per il consorzio di espropriare le aree e le costruzioni dei proprietari non aderenti; tale norma, abrogata per le procedure ablatorie la cui dichiarazione di pubblica utilità è intervenuta dopo il 30.6.2003, non sarebbe pienamente compatibile con l’art. 15 comma 7 e ss. della L.R. 6/79, che invece prevede che, decorso il termine di sei mesi per la dichiarazione di interesse dei proprietari, il Comune possa procedere d’ufficio all’esecuzione del comparto, anche a mezzo di esproprio, nei confronti dei proprietari che non abbiano assentito al comparto.

Il comune di Bari, però, non ha mai notificato ai ricorrenti l’approvazione del piano di lottizzazione della maglia 22, né ha mai assegnato loro il termine per l’adesione all’esecuzione delle opere programmate previa convenzione; ai ricorrenti RB NZ e RB DO è pervenuto solamente, otto anni dopo l’approvazione del piano, con nota dell’1.3.2010, l’invito ad aderire al “Consorzio S.Anna 3”, mai comunicato a SA AP; con delibera del 21.4.2011 n. 193 la Giunta ha quindi approvato il piano particellare di esproprio del comparto 3 del piano particolareggiato della maglia 22, con atto mai comunicato a SA AP. Ne è poi scaturito il decreto di occupazione impugnato.

A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:

A. con riferimento alle delibere 322/98 di adozione e 114/2002 di approvazione del Piano particolareggiato, impugnate solo da SA AP:

1. violazione dell’art. 7 L. 241/90 in relazione all’art. 1 d.p.r. 327/2001, eccesso di potere per violazione del principio di partecipazione alla procedura, non essendo mai stato comunicato a SA AP l’avvio della procedura;

B. con riferimento agli altri atti impugnati:

2. violazione del giusto procedimento contenuto nell’art. 3 par. A delle norme di attuazione del Piano particolareggiato e del procedimento previsto dall’art. 15 L.R. 6/79, in relazione al piano particellare di esproprio di cui alla delibera 193/2011 e al decreto di occupazione impugnato, non essendo stati interpellati i ricorrenti sulla volontà di realizzare le opere previste dal comparto e non essendo idonea a tal fine la comunicazione relativa all’adesione al consorzio edilizio “S.Anna 3”, già costituito;

3. violazione del principio perequativo, illegittimità dell’espropriazione parziale delle aree del comparto, eccesso di potere e ingiusto vantaggio a favore dei proprietari già consorziati, non essendo prevista dall’art. 15 citato la possibilità di espropriare chi non abbia aderito al consorzio, ma chi non ha aderito al comparto e

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