TAR Bari, sez. II, sentenza 2016-10-21, n. 201601223
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Pubblicato il 21/10/2016
N. 01223/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00855/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 855 del 2016, proposto da:
D D B, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi D'Ambrosio C.F. DMBLGU64P02A662O, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, piazza Garibaldi, n. 23;
contro
Questura di Bari, U.T.G. - Prefettura di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso la quale sono domiciliati, in Bari, via Melo, n. 97;
Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Comando Provinciale Carabinieri di Bari, Commissariato P.S. di Andria, non costituiti in giudizio;
per l'accertamento
- del diritto del ricorrente all’accesso formale ai pareri espressi dal Comando Provinciale Carabinieri di Bari (n. 0261183 del 17.10.2015) e del Comando P.S. di Andria (nota cat. 6F del 4.11.2015), richiamati nel provvedimento del Questore della Provincia di Bari cat. 6F/Pas/2016 del 28.4.2016, impugnato con il ricorso in epigrafe, previa declaratoria di illegittimità del silenzio rigetto formatosi sull’ istanza di accesso agli atti del 31.5.2016;
con condanna,
- della Questura di Bari al rilascio di copia conforme dei documenti suddetti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Bari e dell’U.T.G. - Prefettura di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2016 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori avv. Luigi D'Ambrosio e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro;
Le parti, comparse alla camera di consiglio del 20 settembre, hanno dichiarato congiuntamente che l’Amministrazione ha consegnato al ricorrente copia dei documenti oggetto dell’istanza di accesso, implicitamente respinta per decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione.
Le parti hanno altresì chiesto disporsi la compensazione delle spese processuali.
Deve dichiararsi pertanto cessata la materia del contendere e disporsi al compensazione delle spese processuali in accoglimento della domanda congiunta delle parti.