TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-05-18, n. 202100433
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Pubblicato il 18/05/2021
N. 00433/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00226/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 226 del 2018, proposto da
Soc. Discount piazza d'Armi di Gioacchini e C Snc, Soc. Coop. Flora e Fauna, rappresentati e difesi dall'avvocato M D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ancona, rappresentato e difeso dall'avvocato G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della delibera della Giunta Comunale di Ancona n. 63 del 6/2/2018, avente ad oggetto riqualificazione di piazza d'Armi – cronoprogramma dell’intervento;
- dei provvedimenti comunicati alla Discount Piazza d'Armi con nota fasc. 12.134/2016 ed alla Flora e Fauna con nota pec del 5/4/2018 fasc. 12.137/2016, con le quali il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, Riqualificazione Urbana, Gare e Appalti, Sport del Comune di Ancona ha dato comunicazione dell' intervenuta adozione dell' anzidetta delibera di Giunta e ha ordinato alle ricorrenti la liberazione delle aree censite al foglio 42 particelle, 233, particelle 233-234/parte, particelle 455-234/parte, particella 234/parte (Discount Piazza d'Armi) e l'area censita al foglio 42 particelle, 234/parte (Flora e Fauna) entro il 30/10/2018;
- di ogni atto presupposto, inerente, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 25 del DL n. 137/2020 convertito nella Legge n. 176/2020 e ss.mm.ii.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2021 il dott. G M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’impugnata delibera n. 63 del 6/2/2018, la Giunta Comunale di Ancona definiva un complesso piano di lavoro (c.d. cronoprogramma) per giungere alla riqualificazione di piazza d’Armi, ritenuta spazio di importanza strategica in relazione al tessuto socioeconomico della città e che presenta elementi di degrado, di inefficienza e con problemi urbanistici e viabilistici irrisolti da anni. Il piano di lavoro veniva articolato nelle seguenti fasi:
- conclusione della progettazione entro il 31/12/2018;
- conclusione delle procedure di gara per l’esecuzione dell’intervento entro il 30/6/2019;
- inizio dei lavori entro il 30/7/2019;
- conclusione dei lavori entro il 31/12/2020.
È inoltre utile rilevare, fin da subito, che la predetta delibera era stata adottata in alternativa al PEG (Piano Esecutivo di Gestione di cui, al momento, il Comune non era dotato), affinché fossero definiti gli obiettivi gestionali da assegnare ai dirigenti comunali coinvolti nell’iniziativa.
È inoltre utile rilevare (per quanto qui interessa) che, tra gli obiettivi assegnati ai dirigenti, c’era anche quello di “avviare le procedure di ripresa in possesso delle aree dove hanno sede gli immobili occupati e assegnati in locazione transitoria, il tutto in tempo per il rispetto dei tempi programmati”. Veniva pertanto dato “mandato alla Direzione Lavori Pubblici, Riqualificazione Urbana, Gare e Appalti, Sport, affinché avvii le procedure amministrative relative alla riconsegna dell’area fatta libera da persone o cose o, in caso di in ottemperanza da parte degli operatori ivi presenti, alle procedure di sgombero” (cfr. punto 5 del dispositivo).
La ricorrente soc. Discount Piazza d'Armi Snc allega di essere titolare di un avviato esercizio, di circa mq. 400, adibito a supermercato ed operante nella predetta piazza, oltre a possedere un altro fabbricato di circa mq. 250, ad uso commerciale, ubicato tra la strada che collega piazza d’Armi a via Cristoforo Colombo e attualmente gestito dalla soc. FRT Moda Srl in forza di affitto di ramo d’azienda.
La ricorrente Flora e Fauna Soc. coop. allega invece di utilizzare un capannone dell’ampiezza di mq. 400 circa ed un’area scoperta adiacente al fabbricato, il tutto ubicato entro l’area demaniale di piazza d’Armi e acquisito, per cessione di ramo d’azienda, da Agricoop a r.l.
Le predette aziende sarebbero quindi destinatarie delle procedure di riconsegna delle aree e dei beni in cui svolgono le loro attività.
Con le impugnate comunicazioni del 1/3/2018 rispettivamente fascicolo 12.137/2016 (indirizzata a Discount Piazza d’Armi di Giocchini e Agricoop soc. coop. a r.l. riguardante l’area distinta al F. 42 particella 234/parte) e fascicolo 12.134/2016 (indirizzata a Discount Piazza d’Armi di Giocchini e C. Snc riguardante l’area distinta al F. 42 particelle 234/parte e 455), veniva intimato, ai destinatari, di liberare entro il 30/10/2018 le aree al momento occupate, con l’avvertimento che, in difetto, si sarebbe provveduto d’ufficio mediante ordinanza di sgombero e con addebito delle relative spese.
Tra i documenti depositati in giudizio risulta altresì presente l’analoga comunicazione del 1/3/2018 fascicolo 12.136/2016 (indirizzata a Discount Piazza d’Armi di Giocchini e C. Snc riguardante l’area distinta al F. 42 particelle 233 e 234/parte), che tuttavia non compare citata, nell’epigrafe del ricorso, tra gli atti impugnati, mentre invece compaiono le particelle alle quali tale comunicazione sembra riferirsi.
Il Comune di Ancona si è costituito in giudizio per chiedere la reiezione del ricorso avversario ma senza svolgere ulteriore attività difensiva.