TAR Catania, sez. III, sentenza 2020-12-17, n. 202003414

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2020-12-17, n. 202003414
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202003414
Data del deposito : 17 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/12/2020

N. 03414/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01175/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1175 del 2015, proposto da
A C, rappresentato e difeso dagli avvocati Carbone Antonino e A G A, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Catania, corso Italia 36;

contro

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante Generale pro tempore;

Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati in via Vecchia Ognina, 149;

per l’accertamento del diritto,

a fruire della monetizzazione per il periodo di ferie non godute pari a quarantacinque giorni di licenza ordinaria relativi all’anno 2013, di tre giorni di licenza ordinaria relativi all’anno 2014 e di venticinque giorni di riposo maturati nel corso della missione all’estero presso l’Ambasciata Italiana in Iraq;

ad essere sottoposto alle visite di controllo previste dalla Circolare Prot. n. 2/1/29/MST/00 del 05/01/2001 della Direzione Generale della Sanità Militare del Ministero della Difesa;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 16 dicembre 2020 il dott. G G R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Sig. A C, Brigadiere Capo dei Carabinieri, ha prestato la sua attività lavorativa presso l’Arma sino all’1 febbraio 2014, data in cui è stato collocato in congedo. In data 21 marzo 2013, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri destinava il Sig. A C ad un servizio provvisorio all’estero, da svolgersi presso il Contingente dei Carabinieri dislocato nell’Ambasciata d’Italia in Baghdad - IRAQ, per un periodo di centoventi giorni. Dopo aver positivamente sostenuto, il giorno 11 giugno 2013 presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento (C.N.S.R.) di Roma, le prescritte visite e profilassi mediche, e risultato pertanto in esito alle stesse idoneo e pronto per la programmata missione operativa, essa aveva inizio il 5 settembre 2013 – ovvero a distanza di centocinque giorni dalla sua pianificazione e di ottantasei giorni dagli esiti clinici – concludendosi dopo centoquarantuno giorni, il 24 gennaio 2014.

Rimpatriato nella predetta data e mai sottoposto agli accertamenti sanitari prescritti per il personale impiegato in missione operative all’estero, il Sig. A C è stato congedato a distanza di una settimana dal suo rientro.

Poiché la tempistica sopra indicata avrebbe precluso al Brigadiere Capo A C la fruizione di quarantacinque giorni di licenza ordinaria relativi all’anno 2013, di tre giorni di licenza ordinaria relativi all’anno 2014 e di venticinque giorni di riposo maturati nel corso della missione all’estero, egli avanzava una richiesta di monetizzazione di tali periodi di riposo non goduti: che però veniva respinta con provvedimento n. 154/2-21-2013 prot. del 10/07/2014 del Comandante della Legione Carabinieri Sicilia – Compagnia di Vittoria, in quanto ritenuta in contrasto con la previsione di cui all’art. 5, comma 8, D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge n. 135/2012.

Avverso il sopra indicato provvedimento il Brigadiere Capo dei Carabinieri Sig. A C proponeva ricorso con gravame notificato in data 26/05/2015;
chiedendo altresì con quello l’accertamento del proprio diritto a percepire gli emolumenti richiesti ed invece non corrisposti dall’Amministrazione intimata, nonché lamentando la propria mancata sottoposizione ai controlli sanitari di cui alla Circolare Prot. n. 2/1/29/MST/00 del 05/01/2001 della Direzione Generale della Sanità Militare del Ministero della Difesa.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata con memoria meramente formale depositata in segreteria il 16/06/2015;
alla quale poi faceva seguito un ulteriore atto defensionale, di fondamentale importanza nell’economia della presente decisione, depositato in segreteria il 13/10/2020, al cui interno si rappresentava come il ricorrente fosse “ in data 01.02.2014 cessato dal servizio permanente a domanda ”.

In data 16/12/2020 si svolgeva – concretamente in assenza della discussione da remoto ad opera dei patrocinatori delle parti, sebbene la possibilità di ciò fosse stata garantita dall’operare delle previsioni di cui al primo comma dell’art. 4 del D.L. n. 28/2020, così come richiamato dall’art. 25 del D.L. n. 137/2020 - l’udienza per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione.

A) A parere del ricorrente “ il mancato godimento delle ferie de quibus si è verificato per obiettive ragioni non dipendenti dalla volontà del ricorrente ”. A prescindere quindi dalla applicabilità o meno nel caso di specie delle previsioni di cui all’art. 5, comma 8, D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge n. 135/2012, la pretesa del ricorrente potrebbe aver fondamento soltanto ove si riconosca che la mancata fruizione delle ferie maturate in pregresso sia dipesa da “ obiettive ragioni non dipendenti dalla volontà del ricorrente ”. Come però risulta dalle difese dell’Amministrazione intimata, il ricorrente è “ in data 01.02.2014 cessato dal servizio permanente a domanda ”. Considerato allora che, in base alla previsione del terzo comma dell’art. 55 del D.P.R. n. 254/1999, per “ il personale in servizio all'estero, di cui all'art. 47, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, non abbia fruito della licenza nel corso dell'anno per indifferibili esigenze di servizio ”, “ la licenza ordinaria potrà essere fruita entro il secondo semestre dell'anno successivo ”, non vi sarebbe stato in astratto alcun ostacolo a che il ricorrente, dopo il proprio avvenuto rientro in Italia (in data 24/01/2014), avesse chiesto di fruire, entro il termine massimo del 24/07/2014, dei 73 giorni di riposo feriale maturato e non goduto. L’ostacolo a che ciò potesse concretamente avvenire è invece rappresentato da un fatto proprio del ricorrente: il quale, anzicchè “subire” una cessazione dal servizio con data eterodeterminata dall’Amministrazione di appartenenza, ha chiesto invece di essere congedato con una tempistica incompatibile con la fruizione del periodo di ferie maturato in pregresso. E senza avere in alcun modo dimostrato di aver comunque in precedenza avanzato richieste di fruizione delle ferie maturate in pregresso all’Amministrazione intimata, da questa respinta con atti formali motivati in base al sussistere di inderogabili esigenze di servizio.

B) Quanto alla mancata sottoposizione del ricorrente alle visite di controllo previste dalla Circolare Prot. n. 2/1/29/MST/00 del 05/01/2001 della Direzione Generale della Sanità Militare del Ministero della Difesa, il Collegio dubita del sussistere di un reale interesse del ricorrente alla coltivazione di tale motivo di gravame. Gli accertamenti non tempestivamente effettuati dall’Amministrazione intimata risultano infatti perfettamente fungibili con gli accertamenti che possono essere successivamente compiuti da un qualunque ufficio di medicina del lavoro operante presso strutture sanitarie pubbliche, cui il ricorrente ben avrebbe potuto rivolgersi per l’accertamento del proprio stato di salute dopo il proprio rientro dalla missione in IRAQ (se del caso chiedendo all’Amministrazione di appartenenza di essere rimborsato per il relativo costo, sostenuto a causa dell’inadempimento di quella). D’altra parte, ove l’espletamento delle suddette visite di controllo fosse stato finalizzato al conseguimento, da parte del ricorrente, dei benefici dell’equo indennizzo e/o di pensione privilegiata, la loro mancanza avrebbe comunque ben potuto essere supplita a norma del primo comma dell’art. 8 del D.P.R. n. 461/2001( alla cui stregua “ al fine dell'accelerazione del procedimento, il dipendente o l'avente diritto in caso di morte del dipendente può presentare, contestualmente alla domanda di riconoscimento di causa di servizio o concessione di equo indennizzo, certificazione medica concernente l'accertamento dell'infermità specificamente dichiarata ovvero della causa clinica di morte, con le indicazioni di cui all'articolo 6, comma 1, rilasciata da una delle commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, non oltre un mese prima della data di presentazione della domanda stessa. Il competente ufficio dell'Amministrazione, ove non sussistano condizioni di inammissibilità o irricevibilità, inoltra la domanda e la certificazione medica alla Commissione ed al Comitato entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della domanda stessa, allegando per il Comitato la relazione di cui all'articolo 7, comma 1 ”). In base alle superiori premesse, il Collegio ritiene quindi che non sussista alcun interesse specifico, in capo ad un militare ormai congedato come l’attuale ricorrente, a contestare la mancata osservanza di obblighi meramente strumentali al mantenimento in servizio dello stesso – od al suo congedo o messa in aspettativa per malattia, in caso di esito negativo -, così come per le visite di controllo di cui alla Circolare Prot. n. 2/1/29/MST/00 del 05/01/2001 della Direzione Generale della Sanità Militare del Ministero della Difesa. Con conseguente dichiarazione di inammissibilità per originaria carenza di interesse del ricorso in parte qua.

Il Collegio, conclusivamente pronunciando, in parte rigetta ed in parte dichiara inammissibile per originario difetto d’interesse il ricorso in epigrafe. Le statuizioni sulla refusione delle spese di lite fra le parti seguono come da soccombenza.

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