TAR Salerno, sez. II, sentenza 2020-05-06, n. 202000469
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Testo completo
Pubblicato il 06/05/2020
N. 00469/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00573/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 573 del 2018, proposto da:
M S, rappresentato e difeso dagli avvocati G M D L, R F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. D C in Salerno, corso Garibaldi, 153;
contro
Comune di Amalfi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
a) del verbale di sopralluogo effettuato in data 23/08/2017 dall’ Ufficio Tecnico Comunale;
b) della relazione di servizio, prot. n. 10373 del 29/08/2017, del Settore Urbanistico e Demanio del Comune di Amalfi;
c) dell’ordinanza n. 3/2018 del 19/01/2018, notificata il 22/01/2018, di demolizione e rimessione in pristino;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del 15 aprile 2020, tenutasi tramite collegamento da remoto con modalità Team, ai sensi dell’art. 84, comma 6, del DL 18/2020, la dott.ssa Gaetana Marena come specificato nel verbale;
Trattenuta la causa in decisione, su espressa istanza, di parte costituita, di passaggio in decisione sulla base degli atti depositati, ex art. 84, comma 2, del DL 18/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso introduttivo, il ricorrente impugnava l’ordinanza n. 3/2018 del 19/01/2018, notificata il
22/01/2018, con la quale il Responsabile del Settore Urbanistica e Demanio del Comune di Amalfi ingiungeva la demolizione delle opere abusive, come da relazione di servizio, prot. n. 10373 del 29/08/2017, a seguito di sopralluogo effettuato in data 23/08/2017.
Le opere contestate erano così descritte: a) struttura costituita da pali di legno, in parte sormontata da onduline in plexiglass, ad uso ricovero e ombreggiamento di piccole derrate alimentari e attrezzi agricoli, appoggiata al prospetto laterale del fabbricato di proprietà; b) 2 piccole baracche, costituite da struttura in legno e onduline in lamiera fissate in maniera precaria, utilizzate per il ricovero e l'appoggio di materiale vario; c) strutture per il ricovero di varie specie animali, dislocate sulla macera lungo il camminamento antistante il fabbricato al livello del piano seminterrato; d) porcilaia in muratura collocata lungo il medesimo camminamento, ubicata al piano seminterrato, sporgente dal filo del fabbricato per uno spessore di mt 0,50, di dimensioni pari a mt 3,90 X mt 1,85 di altezza, con l'unico fronte scoperto dotato di una porta larga mt 0.90 X mt 1,35 di altezza, e due finestrine di dimensioni pari a mt 0,80 X mt 0,50 cadauna; e) scala in ferro di collegamento tra la quota della macera sopra citata ed il piano sottostante, installata lungo il muro di confine posto ad ovest della proprietà con un dislivello di mt 4,00 circa, già oggetto di ordinanza n. 122 del 15/12/1998 non ancora ottemperata.
I motivi di doglianza della parte ricorrente erano così articolati:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3, 7, 10, 10 BIS L. 241/90 - ART. 97 COST. - DLGS 30 GIUGNO 2016 N. 126 - DPR N. 31/2017 - DPR 380/01); ECCESSO DI POTERE (VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELLA PA -CONTRADDITTORIETA’ - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - MOTIVAZIONE OMESSA, INSUFFICIENTE, CONTRADDITTORIA, ERRONEA - DIFETTO/ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO - TRAVISAMENTO DEL FATTO E DELLA PROVA - GENERICITA’ - PERPLESSITA’ - SVIAMENTO).
Si contestava: 1. l’erroneità nella localizzazione degli interventi contestati, ubicati in fondi agricoli che non erano quelli specificamente individuati nell’ordinanza del 19.01.2018 del Responsabile UTC e nella relazione di sopralluogo del 23.08.2017, a causa dell’indicazione di una particella diversa da quella di riferimento; 2. La mancanza di comunicazione di avvio del procedimento; 3. La carenza di una sufficiente ed adeguata motivazione.
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3, 7, 10, 10 BIS L. 241/90 - DLGS 30 GIUGNO 2016 N. 126 - DPR N. 31/2017 - DPR 380/01- ART. 97 COST.); ECCESSO DI POTERE (VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELLA PA - GENERICITA’ - CONTRADDITTORIETA’ - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - MOTIVAZIONE OMESSA, INSUFFICIENTE, CONTRADDITTORIA, ERRONEA - DIFETTO/ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO - TRAVISAMENTO DEL FATTO E DELLA PROVA - PERPLESSITA’ - SVIAMENTO).
Il ricorrente lamentava il fatto che la descrizione dei presunti abusi si fondasse su una ricostruzione dello stato dei luoghi incerta, generica ed imprecisa e conseguenzialmente su una erronea descrizione e qualificazione giuridica dei presunti abusi, impropriamente, a suo dire, definiti come interventi di nuova costruzione. Non c’era, altresì, alcun riferimento all’accertamento di superfici e volumi derivanti dalla realizzazione delle opere abusive.
3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (DLGS 30 GIUGNO 2016 N. 126 - DPR N. 31/2017 - DPR 380/01 - ART. 3, LETT. B, DPR. 380/01 - ART. 10, LETT. C, DPR. N. 380/01 - ART. 22, N. 1, DPR. 380/01 - ART. 1, L.R.C. 19/01 - ART. 37, N. 1, DPR. 380/01 - ART. 33 DPR. 380/01 - ARTT.146 E 149, LETT. A, D.LGS 42/04 - ART. 3, N. 1, LETT. D) SECONDA PARTE, DPR 380/01 - ART. 29 LRC 35/87); ECCESSO DI POTERE (VIOLAZIONE DEL
PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELLA PA - CONTRADDITTORIETA’ - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - MOTIVAZIONE OMESSA, INSUFFICIENTE, CONTRADDITTORIA, ERRONEA - DIFETTO/ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO - TRAVISAMENTO DEL FATTO E DELLA PROVA - GENERICITA’ - PERPLESSITA’ - SVIAMENTO).
Si insisteva sulla erronea qualificazione giuridica degli interventi oggetto della contestazione amministrativa. La parte ricorrente si doleva del fatto che l’ordinanza comunale di rimessione in pristino descrivesse in fatto gli interventi abusivi contestati alla stregua di "interventi di nuova costruzione", ritenendo, per converso, che si trattasse di opere di trasformazione di tipo agricolo – produttivo, a carattere prevalentemente pertinenziale, per uso agricolo, ed inidonee ad alterare la morfologia del territorio. Pertanto o si accedeva alla tesi per cui, trattandosi di opere aventi natura urbanistico-edilizia realizzate dopo il 1967, non si richiedeva alcun titolo edilizio oppure si optava per una ricostruzione in termini di interventi soggetti a Dia, la cui mancanza avrebbe dovuto legittimare solo l’irrogazione di sanzione pecuniaria ex art. 37, n. 1, DPR 380/01.
Il Comune di Amalfi non si costituiva in giudizio.
Con decreto monocratico del 20.04.2018, veniva accolta l’istanza cautelare proposta in via incidentale.
Con ordinanza cautelare del 10.05.2018, veniva, poi, conferito incarico ai fini dell’espletamento di verificazione, i cui esiti erano depositati in data 27.12.2019.
Alla udienza del 15.04.2020, la causa veniva trattenuta in decisione, sulla base di espressa istanza di passaggio in decisione della parte costituita