TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-02-09, n. 202400504

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-02-09, n. 202400504
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202400504
Data del deposito : 9 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/02/2024

N. 00504/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00027/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 27 del 2022, proposto da S L e S A, rappresentati e difesi dall'avvocato G A, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

contro

Comune di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S B, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

per l'annullamento

- dell'ordinanza di demolizione n° 49 del 24/09/2021 del Comune di Ragusa, notificata il 18/10/2021, con la quale si ingiunge la demolizione dell’immobile riportato in catasto fabbricati al foglio A/180, particella 1014, e il ripristino dei luoghi entro novanta giorni dalla notifica, con l’avvertenza che, nel caso del decorso infruttuoso del termine, “... si procederà ... alla irrogazione della sanzione pecuniaria ... pari a € 20.000 ... alla acquisizione gratuita al patrimonio comunale…”;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ragusa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2024 il dott. G A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. I ricorrenti sono comproprietari dell’immobile sito in Ragusa, Contrada Branco Grande, individuato in NCEU del Comune di Ragusa al foglio 180, particella 1014, in virtù di atto di compravendita redatto in data 28/07/1995;
il dante causa dei venditori aveva ultimato la realizzazione dei lavori sull’immobile in questione nel 1980 (così come emerge dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 18/07/1986, allegata alla domanda di sanatoria) e, in data 12/08/1986, aveva presentato istanza di sanatoria, a cui facevano seguito i pagamenti degli oneri di concessione.

Successivamente, il Comune di Ragusa notificava al dante causa provvedimento di diniego di sanatoria prot. n. 58962/XI del 14/07/2015. Tale atto veniva impugnato dal dante causa innanzi al TAR-Catania con ricorso N.R.G. n. 2520/2015 e il relativo giudizio si concludeva in primo grado con la sentenza adottata dal TAR-Catania, Sez. III, 8 ottobre 2020, n. 2473 con la quale la domanda di annullamento veniva respinta perché infondata;
in secondo grado il giudizio si è concluso con la sentenza del C.G.A.R.S. 30 ottobre 2023, n. 742 che ha dichiarato improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse.

Nelle more, in data 18/10/2021, il Comune di Ragusa aveva notificato ai ricorrenti l’ordinanza di demolizione impugnata col presente ricorso.



2. Avverso l’ordinanza di demolizione sono insorti i ricorrenti, i quali hanno affidato il ricorso ai seguenti motivi di diritto:

I) Violazione e/o falsa applicazione art.29 e 31 DPR 380/01, Violazione artt.3 e 7 L.689/81–violazione del legittimo affidamento.

In primo luogo, i ricorrenti sostengono che l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione non potrebbe avere come conseguenza la sanzione pecuniaria ovvero l’acquisizione dell’immobile al patrimonio del Comune poiché tali sanzioni potrebbero essere applicate unicamente nei confronti dell’autore dell’abuso e non anche nei riguardi dei terzi proprietari dell’immobile su cui è stato realizzato l’abuso.

II) Violazione degli artt.2 e 7 della L.241/90, art.97 Cost. – omessa comunicazione di avvio del procedimento.

In secondo luogo, i ricorrenti sostengono che sia trascorso troppo tempo (circa trenta anni) tra la domanda di sanatoria e il diniego dell’amministrazione e tra quest’ultimo atto e l’ordinanza di demolizione e, inoltre, che l’ordinanza di demolizione sia stata notificata solamente ad uno dei ricorrenti e non ad entrambi i comproprietari dell’immobile;
l’inerzia dell’amministrazione non sarebbe pertanto giustificabile.

Il Comune, inoltre, non avrebbe potuto adottare l’ordinanza di demolizione quando era ancora pendente il processo d’appello relativo al giudizio instaurato dal dante causa con riferimento alla legittimità del diniego di sanatoria;
infine, l’ordinanza sarebbe stata adottata in violazione delle garanzie procedimentali perché non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, senza che vi fossero ragioni di celerità che giustificassero la mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale.

III) Eccesso di potere per carenza di adeguata istruttoria - Violazione art.3 della L.241/90

In terzo luogo, i ricorrenti contestano la motivazione dell’ordinanza sia in relazione alla circostanza che l’amministrazione non ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di adottare l’atto quando ancora era pendente il giudizio di appello avverso il diniego di sanatoria sia perché l’amministrazione non ha motivato sulle ragioni che hanno giustificato la demolizione.

IV) Violazione e/o falsa applicazione dell’art.15 lr 78/76, difetto di istruttoria – Eccesso di potere

I ricorrenti sostengono, infine, che il limite di inedificabilità assoluta nella fascia di 150 metri dalla battigia non sarebbe applicabile al caso di specie poiché il manufatto edilizio in questione è stato realizzato antecedentemente al 1° ottobre 1983, quando ancora non vi sarebbe stato alcun vincolo di natura urbanistica idoneo ad impedire la sanatoria edilizia di cui alla L. n. 47 del 1985 ed alla L.R. n. 37/1985. In via subordinata, rilevano che l’amministrazione non ha in alcun modo provato che l’immobile si trovasse effettivamente entro 150 metri dalla battigia al momento di realizzazione dell’abuso, non avendo espletato alcun accertamento tecnico;
al contrario, all’epoca di realizzazione dell’abuso, il manufatto si trovava a distanza superiore ai 150 metri dalla battigia considerati i fenomeni di erosione della costa, che hanno fatto arretrare di parecchie decine di metri la linea di battigia.

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