TAR Venezia, sez. I, sentenza 2013-02-06, n. 201300165

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2013-02-06, n. 201300165
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201300165
Data del deposito : 6 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02860/2001 REG.RIC.

N. 00165/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02860/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2860 del 2001, proposto da:
Comune di Mussolente - (Vi), rappresentato e difeso dall'avv. E B, con domicilio presso l’intestato Tribunale ai sensi dell’art. 25, I comma del DLgs n. 104/2010;

contro

S L, C G in proprio e quale erede di B G, B D, B J, B S quali eredi di B G, F A, B G, F I in proprio e quale erede di Z T, Z A, D, S, M quali eredi di Z T, P R, quale erede di B A, T V, F S, F A,A U in proprio e quale erede di C M D, A M e P quali eredi di C M D, C G, F D M L, B F, B M usufruttuaria di Z S, Z C erede di Z S, Z A erede di Z S;

per la dichiarazione

a) dell’obbligo degli intimati di trasferire gratuitamente al Comune di Mussolente la loro quota di proprietà delle aree individuate dai mappali n.i 696-697-698-701-704-269-710-711-726-71-694-729-728-606 del foglio V, sez. U del Catasto Terreni del Comune di Mussolente, con sentenza ai sensi dell’art. 2932 c.c.;

b) e, conseguentemente, del trasferimento al Comune di Mussolente delle predette aree, con ordine all’Ufficio del Territorio competente di trascrivere la sentenza nei pubblici registri immobiliari, con esonero da ogni responsabilità;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2013 il dott. Claudio Rovis e udito per il ricorrente il difensore come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con distinti atti di citazione il Comune di Mussolente - premesso che nel 1970 aveva approvato un piano di lottizzazione che prevedeva, tra l’altro, la cessione gratuita al Comune di alcune aree destinate a spazi pubblici, obbligo questo che, posto a carico dei lottizzanti, veniva espressamente indicato negli atti di compravendita dei singoli lotti (stipulati direttamente tra venditore privato e acquirenti lottizzanti, sì da evitare le formalità conseguenti alla stipulazione della convenzione edilizia) - conveniva avanti al Tribunale di Bassano del Grappa gli odierni intimati (che si erano rifiutati di trasferire al Comune le aree predeterminate) per ottenere, previo accertamento del relativo obbligo in capo a ciascuno, una sentenza ex art. 2932 c.c. produttiva degli effetti dei contratti non conclusi relativamente alle predette aree.

Le domande venivano accolte dal Tribunale di Bassano con sentenza n. 333/94, confermata dalla Corte d’Appello di Venezia con sentenza n. 1167/98, ma cassata dalla suprema Corte (SS.UU. n. 168/01) per difetto di giurisdizione, vertendosi in materia di cui all’art. 11, V comma della l. n. 241/90.

Il Comune ha conseguentemente riproposto le domande avanti all’intestato Tribunale.

La causa – ove non si sono costituiti i soggetti intimati, nonostante la ritualità delle notifiche – è passata in decisione all’udienza del 17 gennaio 2013.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Con i contratti di acquisto dei singoli lotti, stipulati con C P e B M, gli odierni intimati si sono obbligati a “cedere al Comune di Mussolente a sua richiesta e a titolo gratuito ogni diritto di comproprietà sul terreno di cui ai mappali n.i 696-697-698-701-704-269-710-711-726-71-694-729-728-606“, relativamente ai quali veniva “espressamente autorizzata la trascrizione a favore del Comune di Mussolente”.

Tale obbligazione – il cui corrispettivo va ravvisato nell’edificabilità che vengono ad acquisire le aree oggetto di compravendita, sicchè i relativi negozi non hanno carattere di liberalità, ma di onerosità - integra inequivocabilmente un contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c.).

Nel contratto a favore di terzo la legittimazione e l'interesse ad agire in giudizio per l'adempimento delle prestazioni da parte del promittente nei confronti del terzo vanno riconosciuti non solo in capo allo stipulante, in quanto soggetto che ha interesse a stipulare a favore del terzo e in quanto parte del contratto, titolato a esigerne l'adempimento corretto (Cass. civ., sez. III, 9 ottobre 1997 n. 9810), ma anche in capo al terzo, atteso che il diritto di quest’ultimo è autonomo rispetto a quello dello stipulante e può, pertanto, essere fatto valere contro il promittente anche in via diretta, senza necessità dell’intervento in giudizio dello stipulante (Cass. civ., sez. III, 18 settembre 2008 n. 23844).

Pertanto, non possono negarsi la legittimazione e l'interesse del Comune (terzo) ad agire in giudizio per l'adempimento, da parte degli acquirenti lottizzanti (promittenti), delle prestazioni pattuite a favore del Comune stesso.

Ciò stante, considerato che il TAR ha giurisdizione esclusiva “in subiecta materia”, che l’ordinamento deve garantire la tutela piena ed effettiva dei diritti, che per dare attuazione alle obbligazioni assunte con i contratti “de quibus” è necessario un provvedimento giurisdizionale e che in tale contesto non v’è ragione di escludere quelli avente efficacia costitutiva (come, appunto, la sentenza ex art. 2932 c.c. chiesta dal Comune ricorrente e relativamente alla quale sussistono in concreto tutti i presupposti, avendo il Comune interamente eseguito la propria prestazione ed avendo quindi acquisito il diritto ad esigere la prestazione a proprio favore: cfr., a tal proposito, TAR Veneto, II, 24.5.2012 n. 715 e 13.7.2011 n. 1219), il ricorso, accertato l’inadempimento dei soggetti intimati all’obbligo di trasferire la quota di loro proprietà delle aree individuate dai mappali n.i 696-697-698-701-704-269-710-711-726-71-694-729-728-606 del foglio V, sez. U del Catasto Terreni del Comune di Mussolente, va accolto e, per l’effetto, deve disporsi ai sensi dell’art. 2932 c.c. la cessione gratuita in favore del Comune di Mussolente della proprietà delle predette aree, ordinando al competente Conservatore dei registri immobiliari di procedere alle relative trascrizioni con esonero da ogni sua responsabilità al riguardo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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