TAR Milano, sez. III, sentenza 2019-12-02, n. 201902560

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2019-12-02, n. 201902560
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201902560
Data del deposito : 2 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/12/2019

N. 02560/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00973/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 973 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati U F e F T, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Corso Italia, 7;

contro

Comune di Cologno Monzese, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A P e A G, con domicilio eletto come da PEC da ReGinde;

nei confronti

Fondazione Mantovani, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

A) quanto al ricorso introduttivo:

1) della Determinazione dirigenziale 31.12.2015, n. 1086, di assunzione a carico del bilancio comunale della spesa per contributo economico mensile di 969,00 € per il periodo gennaio -giugno 2016;

2) della Nota di accompagnamento 18.1.2016, n. 2548, della responsabile servizi sociali del Comune di Cologno Monzese;

B) quanto ai primi motivi aggiunti, depositati il 23 novembre 2016:

3) della Determinazione dirigenziale 21.7.2016, n. 578, comunicata con nota 26.7.2016, n. 32351, della responsabile dei servizi sociali, con cui si assume a carico del bilancio comunale la spesa per l’erogazione di un contributo economico integrativo di € 969,00 per il periodo luglio-dicembre 2016, contributo della medesima entità di quello previsto per primo semestre 2016;

C) quanto ai secondi motivi aggiunti, depositati il 21 marzo 2017:

4) della Determinazione dirigenziale 28.12.2016, n. 1076, e relativa nota 4.1.2017, n. 364, con cui la responsabile dei servizi sociali assume a carico del bilancio comunale la spesa necessaria all'erogazione di un contributo economico integrativo di € 1.054,22 mensili, per il periodo gennaio-aprile 2017;

D) quanto ai terzi motivi aggiunti, depositati il 24 giugno 2019:

5) della Determinazione dirigenziale 31.12.2015, n. 1085 (e non 31.12.2015, n. 1086, come erroneamente indicato nel ricorso introduttivo, sub A.1), con cui è stato determinato il contributo per il primo semestre 2016;

6) della Determinazione dirigenziale 19.4.2017, n. 352, e relativa nota 19.4.2017, n. 17683 della responsabile servizi sociali, recante « Assunzione della spesa necessaria al ricovero di anziana indigente presso la casa di riposo “Monsignor Carlo Testa” – di Cologno Monzese – periodo maggio/giugno 2017 »;

7) del « Regolamento generale per la gestione e l’accesso ai servizi alle prestazioni e alle agevolazioni di natura Sociale e Assistenziale », approvato con d.C.C. n.53/2003.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cologno Monzese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2019 la dott.ssa C P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Riferiscono i ricorrenti di essere figli della signora -OMISSIS-, persona con disabilità grave, riconosciuta dalla competente commissione nella seduta del 18 giugno 2006, totalmente inabile e non autosufficiente.

Essi, altresì, rappresentano che:

- a causa delle gravi patologie e del conseguente bisogno "di cure sanitarie e di assistenza continua", come indicato nella relazione 14 dicembre 2007 redatta dall'assistente sociale del Comune, la sig.ra -OMISSIS-è stata ricoverata dal 10 gennaio 2007 presso la R.S.A. di Cologno Monzese, gestita dalla Fondazione Mantovani di Arconate;

- la retta del servizio, al netto della quota sanitaria (€ 39,10 giornaliere), è pari ad oltre € 1.700 mensili;

- a fronte di un ISEE relativo alla situazione del nucleo familiare di € 12.787,91 (attestazione del 2014), il Comune compartecipava a tali oneri con un contributo di € 1.235,06 mensili, ponendo in capo alla famiglia un onere residuo di € 537.19;

- a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina ISEE, di cui ai D.P.C.M. n.159/2013 e D.M. 7.11.2014, il Comune di Cologno Monzese richiedeva alla famiglia della sig.ra -OMISSIS-la presentazione della dichiarazione redatta secondo la nuova disciplina;

- dopo la presentazione della nuova attestazione - che, inclusiva dei redditi dei ricorrenti, evidenziava un ISEE pari ad € 9.639.03 annui -, con l'impugnata nota 18.1.2016, n. 2548, la responsabile dei servizi sociali comunicava che l'Amministrazione, con determinazione dirigenziale 1086, del 31.12.2015, aveva assunto a carico del proprio bilancio la spesa necessaria all'erogazione di un contributo economico mensile di € 969.000 mensili, per il periodo gennaio - giugno 2016, cosi, inopinatamente riducendo il contributo comunale di € 266,06 mensili.

2) Da ciò il ricorso introduttivo, spedito per la notifica il 4/4/2016, notificato il 12/4/2016 e depositato il 2/5/2016, con cui si deduce l’illegittimità degli atti impugnati per violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili.

2.1) Più in dettaglio, con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del D.P.C.M. n. 159/2013, degli artt. 25 e 8 co. 3 lett. g) della L. n. 328/2000, dell’art. 5 D.L. n. 201/2011, dell’art. 8 della L.R. n. 3/2008, dell’art. 6 D.P.C.M. 14.2.2001;
degli artt. 32, 38, 42 e 53 e 117, comma 2, lett. m) della Costituzione, nonché, l’eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento, difetto di motivazione e non proporzionalità.

2.1.1) Con la nuova disciplina ISEE, la Regione avrebbe abrogato, ex art. 2, co. 8, lett. j), n. 19) L.R. 23/2015, ogni disposizione in contrasto con la normativa statale, tra cui, in particolare, quella richiamata dall'impugnata nota 18.1.2016 n. 2548, in base alla quale sarebbe previsto il coinvolgimento dei parenti in linea retta di primo grado degli assistititi.

La nuova disciplina ISEE non autorizzerebbe affatto l'incameramento dei redditi dei figli essendo finalizzata soltanto ad evidenziare la situazione economica del richiedente la prestazione, anche quando rapportata alla ricchezza dell'intero nucleo familiare. Le componenti aggiuntive, calcolate ex art. 2 D.P.C.M. n.159/2013 per ciascun figlio, integrerebbero l'ISEE del beneficiario senza rendere direttamente debitore il figlio.

Tale componente, pari nel caso di specie ad € 284,40, non sembrerebbe giustificare una riduzione dell'intervento comunale pari ad € 266,06 mensili. Pur non essendo noti i criteri in base ai quali avrebbe operato il Comune, gli esponenti li contestano ritenendoli in contrasto col D.P.C.M. n. 159/2013.

2.1.2) Il Comune controdeduce al riguardo allegando i conteggi eseguiti e riferendo di avere proceduto allo scorporo, dalla retta totale dell’RSA, del solo valore dell’ISEE della sig.ra -OMISSIS-, quale “ISEE socio sanitario residenze che include la componente aggiuntiva dei figli non conviventi”. Tale calcolo, peraltro effettuato dall’INPS ed al quale l’Amministrazione non potrebbe che attenersi, senza spazio discrezionale alcuno, terrebbe conto – puntualizza il Comune - della situazione economia complessiva, come rapporto tra Indicatore della situazione economica (ISE) e parametro della scala di equivalenza, corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, avuto anche riguardo alle franchigie da applicarsi.

3.2) Con il secondo motivo gli esponenti deducono la violazione dell’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, la violazione degli artt. 2, 3, 32, 38 e 53 della Costituzione e degli artt. 2, 3, 6, 22 della legge n. 328/2000;
l’eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, sviamento, illogicità, contraddittorietà, violazione del principio di indipendenza della persona disabile e difetto di istruttoria.

3.2.1) Il Comune avrebbe mancato di rispettare la disciplina ISEE, pervenendo ad una pretesa insostenibile sulla base della situazione economica evidenziata dall'ISEE, essendo evidente che, su una ricchezza del nucleo familiare, comprensiva anche della componente aggiuntiva dei figli non conviventi, pari ad € 9.639.03 annui, non potrebbe gravare una retta annua pari ad € 9.636,00 (€ 803,00 mensili), dovendo la medesima ricchezza sostenere dignitosamente i due soggetti (il coniuge della persona assistita ed il ricorrente -OMISSIS-) che compongono il nucleo stesso.

4) Si è costituito il Comune di Cologno Monzese.

5) Con un primo ricorso per motivi aggiunti, spediti il 31 ottobre 2016, notificati al Comune l’8 novembre 2016 e alla Fondazione l’11 novembre 2016, e depositati il 23 novembre 2016, l’impugnazione è stata estesa agli atti, in epigrafe specificati, di determinazione del contributo economico per il periodo luglio-dicembre 2016, dello stesso importo del primo semestre 2016.

Si deducono qui tre motivi, come di seguito rubricati.

5.1) Il primo motivo lamenta (in modo del tutto sovrapponibile al primo motivo del ricorso introduttivo) la violazione degli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del d.P.C.M. 159/2013, artt. 25 e 8 co. 3 lett. g) della legge n. 328/2000, 8 della legge regionale n. 3/2008, art. 5 d.l. n. 201/2011, 6 d.P.C.M. 14.2.2001;
artt. 32, 38, 42, 53 e 117 co. 2 lett. m) Cost., nonché, eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento, difetto di motivazione, non proporzionalità.

5.1.1) Con la nota qui impugnata il Comune, pur riconoscendo che il D.P.C.M. n. 159/2013 avrebbe superato l'indicatore regionale e i criteri stabiliti dall'art. 8 L.R 3/2008, non ne avrebbe tratto le dovute conseguenze in termini di determinazione del contributo dovuto dalla sig.ra -OMISSIS-.

La disciplina comunale dovrebbe essere adeguata ai principi dell'ISEE con decorrenza 1.1.2015, valorizzando reddito e patrimonio del nucleo familiare nella misura, con le proporzioni, le componenti aggiuntive e le franchigie indicate dal D.P.C.M. 159/2013.

5.1.2) Stando alla difesa del Comune, con la nota da ultimo impugnata l’Ente locale non avrebbe affatto riconosciuto alcuna illegittimità della determinazione n. 1086 (rectius, n. 1085), come erroneamente asserito da parte ricorrente, atteso che non si applicherebbe al caso di specie la nuova disciplina di cui all’art. 2 sexies, D.L. n. 42/2016.

5.2) Con il secondo motivo dei primi motivi aggiunti si deduce la nullità per violazione elusione del giudicato, art. 21 septies l. n. 241/1990, violazione dell’art. 2 sexies d.l. n. 42/2016, convertito con l. n. 89/2016;
nonché, l’eccesso di potere per sviamento, illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria.

5.2.1) La disciplina comunale avrebbe dovuto essere riformata alla luce delle chiare indicazioni dell'art. 2 sexies D.L. 42/2016, convertito con L. 89/2016, che avrebbe imposto agli enti che erogano le prestazioni sociali agevolate di adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni ivi adottate. Tale intervento si sarebbe reso necessario dopo che il Consiglio di Stato, con sentenze 29.2.2016 nn. 838, 841 e 842, avrebbe sancito l'illegittimità di alcune disposizioni del D.P.C.M. 159/2013, già accertata dal TAR Lazio, Roma, con le sentenze 11.2.2015, nn. 2454, 2458 e 2459. Ne discenderebbe che, i provvedimenti adottati in violazione o elusione delle citate decisioni esecutive del TAR Lazio e del Consiglio di Stato sarebbero da considerare non solo illegittimi, ma addirittura nulli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 septies L. n.241/1990.

5.2.2) Controdeduce sul punto il Comune che, nella fattispecie per cui è causa, non si dibatterebbe in alcun modo di previdenze assistenziali, come nei casi giudiziari richiamati, qui debitamente conteggiate in favore della beneficiaria.

Né si comprende, poi, ad avviso del medesimo patrocinio, come gli odierni ricorrenti possano solo ora sollevare il mancato aumento del contributo quando, per il caso di specie, la situazione sarebbe rimasta immutata per ritardo imputabile agli stessi ricorrenti, nella presentazione del modello ISEE aggiornato. Infine, osserva la difesa dell’ente come gli stessi ricorrenti preannuncino l’impugnativa degli atti istruttori relativi ai conteggi effettuati, i quali, tuttavia, benché depositati, non sarebbero mai stati fatti oggetto di censure.

Ad ogni buon conto, il Comune precisa che nessuna violazione del giudicato ex art. 21 septies, l. 241/1990 sarebbe stata messa in atto dall’Amministrazione, atteso che il Regolamento comunale (art. 14), già prevedeva e prevede che: “ il calcolo delle quote di partecipazione viene effettuato tenendo conto dell'ISEE di tutti gli obbligati (ISEE del nucleo familiare dell'obbligato, detratti i redditi e i patrimoni posseduti dagli altri componenti maggiorenni presenti nel nucleo non appartenenti alla famiglia naturale (cioè solo moglie e figli, esclusi altri familiari presenti nel nucleo) ”. Si tratterebbe, poi, si fa notare, di Regolamento mai impugnato, né col ricorso principale, né con i motivi aggiunti.

5.3) Con il terzo motivo si deduce (in modo del tutto sovrapponibile al secondo motivo del ricorso introduttivo) la violazione dell’art. 3 Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, artt. 2, 3, 32, 38 e 53 Cost., artt. 2, 3, 6, 22 l. 328/2000;
nonché, l’eccesso di potere: violazione principio di proporzionalità, sviamento, illogicità, contraddittorietà, violazione principio di indipendenza della persona disabile, difetto di istruttoria.

5.3.1) Si evidenzia, di nuovo, l'insostenibilità per un nucleo familiare con una ricchezza € 9.639,03, di una retta pari ad € 9.636,00 dovendo le medesime risorse garantire una vita dignitosa anche agli altri componenti del nucleo.

6) Con un secondo atto di motivi aggiunti, spediti per la notifica il 6 marzo 2017, notificati alla Fondazione il 9 marzo 2017 e al Comune il 13 marzo 2017, depositati il 21 marzo 2017, gli esponenti hanno esteso l’impugnazione alla determinazione dirigenziale 28.12.2016 n. 1076, con cui è stata determinata la contribuzione a carico del bilancio comunale per la spesa necessaria al ricovero della sig.ra -OMISSIS- in € 1.054,22 mensili, per il periodo gennaio-aprile 2017, invitando i ricorrenti alla presentazione della nuova attestazione ISEE (con quota residua a carico della famiglia pari ad € 803,25 mensili).

6.1) Si ripropongono, qui, con il primo motivo le stesse censure del terzo motivo dei primi motivi aggiunti, a loro volta del tutto sovrapponibili a quelle del secondo motivo del ricorso introduttivo.

6.2) Analogamente, con il secondo motivo si deducono le stesse censure del primo motivo dei primi motivi aggiunti, a loro volta del tutto sovrapponibili a quelle del primo motivo del ricorso introduttivo.

6.2.1) L'ISEE su cui l'Amministrazione comunale ha basato la determinazione del contributo del periodo gennaio-aprile 2017 è il medesimo che era alla base della precedente determinazione (visto che se ne chiede contestualmente l'aggiornamento) e, allo stesso modo, anche il nuovo contributo non pare commisurato ai valori ivi indicati, ivi compresa la componente aggiuntiva, pari ad € 284,40.

6.2.2) Controdeduce il Comune che i conteggi, come da documentazione allegata, sarebbero stati svolti ai sensi della dichiarazione ISEE depositata al protocollo comunale il 26.09.2016, la quale riporterebbe specificamente, nella parte relativa alle prestazioni socio-sanitarie residenziali per persone maggiorenni, il valore di euro 9.075,39. Tale valore sarebbe stato sottratto alla retta della RSA annuale (euro 21.726,00), per un totale di euro 12.650,61 annui, versati quale quota sociale mensile pari ad euro 1.054,22.

Per mera completezza, il Comune allega – nonostante non sia oggetto di impugnativa -, il conteggio effettuato per il periodo successivo (maggio e giugno 2016 [rectius 2017]), in virtù della nuova dichiarazione ISEE giunta al protocollo comunale in data 17.03.2017. In essa emergerebbe che, stante un ISEE socio-sanitario pari ad euro 3.688,12, includente la componente aggiuntiva di cui ai figli non conviventi, il contributo in favore della sig.ra -OMISSIS-sarebbe lievitato ad euro 1.503,16 su base mensile. All’uopo, la stessa difesa dà conto che, a far tempo dal 21 gennaio 2017 il sig. -OMISSIS- sarebbe emigrato nel Comune di Milano, non risultando più parte del nucleo familiare della sig.ra -OMISSIS-, determinando, con ciò, un rilevante decremento del valore ISEE socio-sanitario della stessa -OMISSIS-, con contestuale incremento della quota sociale in capo all’Amministrazione.

6.3) Con il terzo motivo si deducono gli stessi vizi del secondo motivo dei primi motivi aggiunti.

7) In vista dell’udienza pubblica del 7 maggio 2019 il Comune ha controdedotto con memoria alle censure attoree e sollevato, altresì, plurime eccezioni.

7.1) La difesa civica ha, in primo luogo, rammentato che:

- in data 17.11.2015 (per la prima volta) il nucleo familiare -OMISSIS-/-OMISSIS-avrebbe presentato all’Amministrazione l’ISEE socio sanitario, con componente aggiuntiva, in scadenza il successivo 15.01.2016;

- in data 26.09.2016 il nucleo familiare -OMISSIS-/-OMISSIS-avrebbe inoltrato al protocollo dell’Ente l’ISEE, con componente aggiuntiva, con scadenza in data 15.01.2017;

- per tutto l’anno 2016 l’Ente avrebbe tenuto in considerazione l’ISEE socio sanitario con componente aggiuntiva scaduto in data 15.01.2016, in attesa di presentazione di quello aggiornato, da ultimo pervenuto in data 26.09.2016;

- solo in data 17.03.2017 sarebbe pervenuto all’Amministrazione l’ISEE socio sanitario con componente aggiuntiva, recante scadenza al successivo gennaio 2018;

- per l’anno 2017 (periodo: gennaio – aprile) il calcolo del contributo integrativo a carico dei familiari sarebbe stato effettuato sulla base dell’ISEE pervenuto in data 26.09.2016, domandando al contempo alla famiglia l’invio della nuova dichiarazione ISEE;

- sulla base della dichiarazione ISEE presentata il 17.3.2017 l’Amministrazione avrebbe ricalcolato il contributo per il periodo maggio – dicembre 2017, nonché per i primi mesi 2018;

- soltanto a far tempo dal 25.01.2017 sarebbe uscito dal nucleo familiare il sig. -OMISSIS- (migrato a Milano), con contestuale aumento della quota sociale in capo all’Amministrazione comunale.

7.2) Ciò posto, il Comune ha, in via preliminare, eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, evidenziando come la domanda proposta, tanto con il ricorso principale quanto con i motivi aggiunti, nonostante il nomen (“annullamento”), avrebbe ad oggetto la mera “quantificazione” del corrispettivo prestazionale erogato dall’Amministrazione a favore della madre dei ricorrenti.

Le determinazioni impugnate, infatti, stabilirebbero soltanto la quota parte, sociale, a carico del Comune di Cologno, seguendo il procedimento imposto dal legislatore e, pertanto, in assenza di alcuna attività discrezionale per l’attribuzione del beneficio.

7.3) Sempre in via preliminare ed in rito, l’Amministrazione ha eccepito la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Ciò, poiché la titolarità dell’interesse dedotto in causa spetterebbe alla beneficiaria del trattamento socio assistenziale - sig.ra -OMISSIS-- e non ai figli (appartenenti al medesimo nucleo familiare il primo, extra nucleo la seconda), tenuto conto che trattasi di contributo economico in favore della stessa sig.ra -OMISSIS-. I ricorrenti potrebbero, semmai, vantare un interesse indiretto e di mero fatto, sprovvisto del carattere fondamentale dell’attualità.

7.4) Per il resto, sul ricorso principale (periodo di riferimento: gennaio/giugno 2016) il Comune rileva la carenza di interesse dei ricorrenti, con espresso riferimento alla Determinazione impugnata, n. 1086/2015.

Tale provvedimento concernerebbe, infatti, l’assunzione della spesa necessaria al ricovero di anziani indigenti diversi dalla sig.ra -OMISSIS-, stante il refuso di cui alla nota del Comune di Cologno n. 2548, del 18.01.2016, di cui gli istanti, non avendo proceduto ad alcun accesso agli atti o ad altra verifica in Albo pretorio comunale, non si sarebbero avveduti. Per ciò solo, in relazione a tale impugnativa, si confida nella declaratoria di rito in punto di carenza di interesse.

Per completezza, si produce in giudizio la Determinazione n. 1085, di cui con ampia probabilità i ricorrenti intendevano dolersi, e con la quale viene determinata la quota di euro 969,00 al mese quale compartecipazione comunale alle spese di ricovero della madre dei ricorrenti, per il periodo gennaio – giugno 2016.

Per addivenire a tale contributo l’Amministrazione comunale avrebbe pedissequamente seguito la normativa in vigore, avendo:

- preso atto della intervenuta modificazione dell’art. 8, L.R. n. 3/2002 (ad opera della L.R. n. 2/2012, volta all’introduzione dei principi e criteri relativi alla definizione di un indicatore della situazione economica a livello regionale);

- preso atto dell’intervenuta efficacia, a far tempo dal 1° gennaio 2015, del D.P.C.M. n. 159/2013, il quale avrebbe superato l’indicatore regionale e i criteri stabiliti dall’art. 8 della citata L.R. n. 3/2008, introducendo così il nuovo indicatore ISEE a livello statale (in particolare, ai sensi dell’art. 6 del citato D.P.C.M., l’ISEE del richiedente e/o beneficiario, sig.ra -OMISSIS-, sarebbe stato obbligatoriamente integrato della componente aggiuntiva riguardante ciascun figlio non convivente nel nucleo familiare del richiedente medesimo);

- dato opportunamente atto del procedimento seguito nella nota, qui impugnata, prot. 2548, del 18.01.2016, per cui, avendo ricevuto a protocollo il 17.11.2015 l’attestazione ISEE per la richiesta di contributo per prestazioni socio sanitarie residenziali per la sig.ra -OMISSIS-, correttamente redatto siccome comprendente il calcolo della componente aggiuntiva di cui alla sig.ra -OMISSIS-, l’Amministrazione ne avrebbe tenuto conto, effettuando il calcolo ai sensi di legge.

8) All’udienza pubblica del 7.5.2019, presenti gli avvocati U. Fantigrossi per la parte ricorrente e N F, in sostituzione di Paire, per il Comune, la difesa ricorrente ha chiesto un rinvio per la presentazione di un ricorso per motivi aggiunti;
la causa è stata rinviata all’udienza del 22/10/2019.

9) Con un terzo atto di motivi aggiunti, notificati tra il 27/5 e il 4/6/19 e depositati il 24/6/2019, gli esponenti hanno esteso l’impugnazione alla Determinazione dirigenziale 31.12.2015, n. 1085, nonché, alla Determinazione dirigenziale 19.4.2017, n. 352, alla nota del 19.4.2017, n. 17683 e al « Regolamento generale per la gestione e l’accesso ai servizi alle prestazioni e alle agevolazioni di natura sociale e assistenziale », approvato con d.C.C. n. 53/2003.

Hanno chiarito, al riguardo, che, anziché nel termine di cui all’art. 46, co. 2 c.p.a., soltanto lo scorso 27.3.2019 l’Amministrazione avrebbe depositato in giudizio gli atti in base ai quali ha agito, sicché solo da tale data è stato possibile avere contezza dei criteri in concreto utilizzati dall’ente, nonché, del refuso in cui sarebbe incorsa la responsabile dei servizi sociali richiamando, nella nota 18.1.2016, n. 2548, la Determinazione dirigenziale 31.12.2015, n. 1086, anziché la Determinazione dirigenziale 31.12.2015, n. 1085.

Solo dalla lettura della memoria comunale, poi, si sarebbe appreso che, in base a quanto emerso nel giudizio definito dal Tribunale di Monza, con sentenza 22.6.2017, n. 1964, che ha ritenuto la natura prevalentemente sanitaria delle prestazioni rese a favore della sig.ra -OMISSIS-, in relazione al periodo di ricovero 2008-2011, il Comune avrebbe accertato, anche in relazione alle annualità successive, la natura prevalentemente sanitaria del servizio reso alla stessa -OMISSIS-, agendo per il recupero dei corrispondenti oneri nei confronti del Servizio Sanitario.

Da ciò i motivi di ricorso, come di seguito rubricati.

9.1) Con il primo motivo si deduce la violazione artt. 3, 32 e 117 co. 2, lett. m) Cost.;
art. 25 Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità;
art. 4 co. 2, d.P.C.M. 14.2.2001;
art. 1 L. n. 833/1978, art. 3 septies D. Lgs. n. 502/1992, artt. 1, 6 e 14 legge n. 328/2000, artt. 2 e 7 L.R. n. 3/2008.

Il Comune, alla luce di quanto emerso nella sentenza dell’AGO del 2017 avrebbe ritenuto, non solo, di sospendere, a far data dal 1°.7.2017, la compartecipazione al pagamento della retta per le spese di ricovero della sig.ra -OMISSIS-, ma, anche di proporre azione giudiziaria nei confronti dell’ATS della Città Metropolitana di Milano e dell’ATS della Brianza, per il recupero di tutti gli oneri sostenuti dall’Amministrazione dalla data del ricovero, 01.01.2007, sino al 1°luglio 2017, per un importo pari ad € 150.585,01. Sennonché, contraddittoriamente e con palese sviamento, ad avviso del patrocinio ricorrente, il Comune non avrebbe fatto discendere da tale accertamento anche la restituzione alla sig.ra -OMISSIS-e ai suoi familiari, degli oneri sino ad oggi indebitamente sostenuti nella misura fissata dal Comune nei provvedimenti impugnati.

In base al principio della presa in carico personalizzata, desumibile dagli artt. 6 e 14 della legge n. 328/2000, nonché dagli artt. 2 e 7 della l. r. n. 3/2008 e, comunque, in base ai principi di sussidiarietà, cooperazione, omogeneità, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, affermati dall’art. 1, co. 3, della stessa L. n. 328/2000, quali principi informatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali, sarebbe il Comune l’ente deputato a garantire il servizio al cittadino, salvo poi agire nei confronti degli altri soggetti onerati, per l’eventuale recupero delle somme necessarie al pagamento del servizio.

9.2) Con il secondo motivo si deduce, poi, la violazione dell’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, degli artt. 2, 3, 32, 38 e 53 Cost., artt. 2, 3, 6, 22 della L. 328/2000;
nonché, l’eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, sviamento, illogicità, contraddittorietà, violazione del principio di indipendenza della persona disabile, difetto di istruttoria.

La produzione del regolamento comunale evidenzierebbe ulteriori aspetti che confermerebbero, anche in relazione agli altri provvedimenti impugnati, la violazione del principio di proporzionalità, atteso che sarebbe lo stesso regolamento, di cui alla D.C.C. n. 56/2003, pur richiamato nelle determinazioni impugnate, a prevedere la valutazione diversificata delle risorse dell’assistito in presenza di altri componenti il nucleo.

Nel dettaglio, l’art. 5 sub-regolamento 3, totalmente ignorato dai provvedimenti dirigenziali, prevedrebbe che, in presenza di coniuge a carico dell'assistito, con situazione economica inferiore alla soglia del LEG, lo stesso potrebbe trattenere dalle risorse economiche del ricoverando una somma pari a quella necessaria al raggiungimento di tale soglia.

Sarebbe quindi l’art.

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