TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-07-27, n. 202000490
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Testo completo
Pubblicato il 27/07/2020
N. 00490/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00357/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 357 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SP LO, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Mastri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, corso Garibaldi, 124;
contro
Provincia di Fermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Enrico Piermartiri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Monte Urano, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della diffida del 23.5.2019, n. 0008611, notificata in pari data, con la quale il Dirigente del Settore III (Ambiente e Trasporti) ha intimato all’istante di ripristinare nell’organico, entro il termine di giorni 30, un istruttore di guida in possesso di tutte le categorie di patenti necessarie a garantire la formazione dei conducenti per il conseguimento di patenti di qualsiasi categoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 123 del codice della strada, presentando apposita SCIA di variazione dell’organico presso il competente Sportello Unico delle Attività Produttive entro 30 giorni dal ricevimento della diffida medesima, sotto comminatoria della sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di autoscuola;
- dell’avviso di avvio del procedimento di sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di autoscuola del 3.7.2019;
- di tutti gli atti presupposti, preordinati, preparatori, connessi e conseguenti, ivi compreso, in parte qua , l’art. 16 del Regolamento per lo svolgimento delle funzioni provinciali relative all’attività delle autoscuole e dei centri di istruzione automobilistica, approvato con delibera del Consiglio provinciale di Fermo del 23.10.2013, n. 43, modificata con delibera del Consiglio provinciale del 29.12.2015, n. 44;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 9 ottobre 2019:
- della determinazione n. 90 del 30.9.2019 (Registro Settore) del Dirigente del Settore III della Provincia di Fermo, a firma anche del Responsabile del procedimento, notificato via pec in pari data, con cui viene sospesa per mesi uno, a far data dal decimo giorno solare successivo alla notifica, l’attività dell’Autoscuola;
- della determinazione n. 91 del 1.10.2019 (Registro Settore) a firma dei medesimi estensori, che integra la precedente, prevedendo che avverso la stessa sia ammesso ricorso al T.A.R. o, in alternativa, al Capo dello Stato;
- di tutti gli atti alle predette determinazioni presupposti, preordinati, preparatori, connessi e conseguenti, nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi dall’istante in conseguenza degli illegittimi provvedimenti impugnati;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 31 gennaio 2020:
- della diffida del 19.12.2019, n. 20560, del Dirigente del III Settore della Provincia di Fermo, notificata via pec in pari data, con cui si intima all’istante di ripristinare, nel termine di giorni trenta, nell’organico dell’Autoscuola “ un istruttore di guida in possesso di tutte le categorie di patenti necessarie a garantire la formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria ai sensi del citato comma 7 dell'art. 123 del C.d.S., presentando apposita SCIA di variazione dell'organico presso il competente Sportello Unico delle Attività Produttive ”;
- di tutti gli atti alla diffida presupposti, preordinati, preparatori, connessi e conseguenti, nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi dall’istante in conseguenza degli illegittimi provvedimenti impugnati;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Fermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 84 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27 del 2020, e s.m.i.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 giugno 2020 la dott.ssa Simona De Mattia e rilevato che l’udienza si è svolta attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams”;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è titolare dell’autoscuola “LO” in virtù di autorizzazione all’esercizio di scuola guida automobilistica ottenuta fin dal 18 luglio 1977.
A seguito della cessazione del rapporto di collaborazione di insegnante e di istruttore di guida dell’ing. IL Fattorillo, l’unico rimasto a svolgere le funzioni di istruttore di guida presso l’autoscuola anzidetta è il signor SP.
La Provincia di Fermo, pertanto, preso atto del fatto che quest’ultimo avrebbe limitate possibilità di svolgimento delle funzioni di istruttore di guida in ragione dell’età anagrafica, ai sensi dell’art. 126 del d.lgs. n. 285 del 1992 e dell’art. 8, comma 6, del D.M. n. 317 del 1995, e che quindi l’autoscuola non potrebbe garantire la formazione dei conducenti per il conseguimento di patenti di qualsiasi categoria, con diffida in data 23 maggio 2019, gli ha intimato di ripristinare l’organico dell’autoscuola stessa entro 30 giorni, per il suo regolare funzionamento, pena la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
1.1. Avverso l’anzidetto provvedimento e avverso la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell’attività prot. 11126 del 3 luglio 2019, il ricorrente è insorto con l’atto introduttivo del giudizio, deducendone l’illegittimità sotto distinti profili (in estrema sintesi, violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento rispetto alla diffida del 23 maggio 2019; violazione e falsa applicazione degli artt. 123, 126, commi 3, 4, 7, del d.lgs. n. 285 del 1992, dell’art. 8, comma 6, del D.M. n. 317 del 1995 e degli artt. 16 e 25 del Regolamento provinciale approvato con delibera consiliare n. 43 del 23 ottobre 2013 n. 43, come modificato con delibera consiliare n. 44 del 29 dicembre 2015 n. 44; eccesso di potere sotto distinti profili; illegittimità dello stesso Regolamento provinciale per contrasto con la normativa primaria ed eurounitaria).
1.2. Si è costituita in giudizio, per resistere, la Provincia di Fermo, la quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del gravame per avere esso ad oggetto l’impugnazione di atti endoprocedimentali e, nel merito, l’infondatezza delle avverse deduzioni, chiedendone il rigetto.
1.3. Con ordinanza n. 187 del 19 settembre 2019, il Tribunale ha respinto l’istanza di concessione di misure cautelari, ritenendo, a quella data, non attuale il pregiudizio lamentato in relazione agli atti sino a quel momento adottati.
2. Con un primo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 9 ottobre 2019, il ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui la Provincia, nel dare seguito alla diffida del 23 maggio 2019, ha disposto la sospensione dell’attività di autoscuola per un mese, lamentandone l’illegittimità sostanzialmente per gli stessi vizi già denunciati con riferimento agli atti gravati con il ricorso