TAR Trento, sez. I, sentenza 2012-03-09, n. 201200077

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2012-03-09, n. 201200077
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 201200077
Data del deposito : 9 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00197/2010 REG.RIC.

N. 00077/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00197/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 197 del 2010, proposto da:
L L, rappresentata e difesa dall'avv. S R, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via Torre Verde n. 27

contro

Comune di Storo, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. F M B, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, p.zza Mosna n. 8

nei confronti di

L L, non costituito

per l'annullamento

- dell'ordinanza di demolizione n. 17 di data 25.5.2010, emessa dal Sindaco ai sensi dell'art. 122, comma 6, della L.P. n. 22/1991 e notificata alla ricorrente in data 4.6.2010, nella parte in cui con la stessa si è ordinato di provvedere alla demolizione dell'ampliamento del garage realizzato sul cortile della p.ed. 174 C.C. Lodrone, eseguito parziale difformità dalla concessione edilizia n. 3600 del 29.12.1992;

- di ogni altro atto presupposto e/o conseguente anche di carattere istruttorio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Storo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2011 il cons. F T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la signora Lombardi Loretta ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Amministrativo il provvedimento specificato in epigrafe, chiedendone l'annullamento per i dedotti motivi di illegittimità.

Il Comune di Storo si è costituito in giudizio, resistendo all’introdotta domanda.

Con atto in data 23 novembre 2011, la difesa della ricorrente ha dichiarato che è venuto a cessare l’interesse alla coltivazione dell’impugnativa.

Ciò stante, non resta al Collegio che dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del processo.

Le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti in causa, avuto riguardo all’accordo intercorso fra i rispettivi difensori.

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