TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-04-07, n. 202301192

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-04-07, n. 202301192
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202301192
Data del deposito : 7 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/04/2023

N. 01192/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01354/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1354 del 2020, proposto da RI RD, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Gatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;



per l'annullamento

- della nota n. 25780 del 17.06.2020 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea –Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, recante l'archiviazione della richiesta di intervento compensativo ex art. 5, comma 3, D. Lgs. n. 102/2004, presentata dall'odierno ricorrente in data 29.11.2012;

- della Circolare interna n. prot. 24202 del 13.05.2016 (conosciuta dal ricorrente in data 17.06.2020) con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea –Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, Servizio 7, ha disposto “l'avvio delle procedure di archiviazione di tutte le istanze presentate ai sensi della normativa in oggetto, e rimaste inevase per assenza o insufficienza di fondi…”;

nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a. dell'amministrazione resistente

Al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'adozione di tutti i provvedimenti istruttori volti a definire il procedimento relativo alla richiesta di contributo ex art. 5, comma 3, D. Lgs. n. 102/2004, anche al fine di pervenire alla predisposizione degli atti necessari per la liquidazione del contributo in questione all'odierno ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale Agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso ritualmente proposto, il sig. RI RD ha chiesto l’annullamento della nota n. 25780 del 17 giugno 2020 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, recante l’archiviazione della richiesta di intervento compensativo ex art. 5, comma 3, D. Lgs. n. 102/2004, presentata dall’odierno ricorrente in data 29 novembre 2012.

In fatto il ricorrente deduce di essere proprietario ed affittuario di un’azienda agricola ricadente, tra gli altri, su alcuni terreni siti in Favara.

A seguito delle piogge alluvionali verificatesi dal 9 marzo 2012 al 10 marzo 2012 nella provincia di Agrigento, l’odierno ricorrente subiva danni a carico delle strutture aziendali di tunnel/serre collocate sui predetti terreni.

Successivamente, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in applicazione della procedura prevista dall’art. 6, d.lgs. n. 102/2004 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole), con Decreto del 18 ottobre 2012, dichiarava “l’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatesi nelle province di Agrigento, Catania, Enna, Ragusa e Siracusa”.

Pertanto, gli eventi calamitosi del 9-10 marzo 2012 assumevano il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 102/2004 e, conseguentemente, i danni da essi causati risultavano tra quelli indennizzabili ex art. 5, comma 3, del citato Decreto legislativo ( “In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino al 100 per cento dei costi effettivi” ).

Pertanto, con istanza presentata all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Agrigento in data 29 novembre 2012 (acquisita al prot. n. 1438 del 3 dicembre 2012), il sig. RD richiedeva, ex art. 5, comma 3, d.lgs. n. 102/2004, un contributo in conto capitale per i danni subiti alle predette strutture di tunnel/serre quantificati dall’odierno ricorrente in € 297.888,00.

In riscontro alla predetta istanza, l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Agrigento, con nota n. 151 del 14 febbraio 2013, chiedeva integrazione documentale a cui il ricorrente, nel termine indicato dall’Amministrazione, forniva risposta con nota del 21 febbraio 2013.

Cionondimeno, a seguito del predetto adempimento, l’istanza ex art. 5, comma 3, d.lgs. n. 102/2004 non veniva comunque esitata dall’Amministrazione resistente.

Con atto di invito e diffida del 22 gennaio 2019, l’odierno ricorrente sollecitava l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Agrigento al fine di attivare le procedure necessarie per garantire predisporre il risarcimento del danno di che trattasi.

In riscontro al predetto atto di invito, l’Ispettorato dell’agricoltura di Agrigento, con nota del 25 gennaio 2019, precisava che “a seguito di pubblicazione del Decreto Ministeriale di declaratoria del 18.10.2012, in ottemperanza a quanto previsto dalla circolare n.1 del 19-06-2006 sono state attivate le procedure di verifica della ricevibilità e ammissibilità, e la successiva individuazione

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