TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-04-02, n. 201400393

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-04-02, n. 201400393
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201400393
Data del deposito : 2 aprile 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00775/2012 REG.RIC.

N. 00393/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00775/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 775 del 2012, proposto da:
J P W, rappresentato e difeso dall'avv. M D, con domicilio eletto presso Avv. M D in Ancona, via Matteotti, 99;

contro

Comune di Montecarotto,
Unione dei Comuni della Media Vallesina Comando Polizia Locale;

Agenzia delle Entrate (successore ex lege all’Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Ancona), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

nei confronti di

T Oni, E F G;

per l'annullamento

- dell’Ordinanza nr. 3/III del 5.7.2012 che determina in € 14.400 la sanzione ex art. 33 comma 2 del DPR n. 380/2001 (pari al doppio dell’aumento di valore venale dell’immobile), per lavori di ristrutturazione edilizia di un accessorio agricolo eseguiti senza titolo ed in contrasto con il progetto approvato;

- dell’Ordinanza nr. 5/III del 5.7.2012 che determina in € 1.078,65 la sanzione ex art. 37 comma 4 del DPR n. 380/2001 per lavori di costruzione, senza titolo, di una piscina pertinenziale;

- degli atti connessi del procedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate (successore ex lege all’Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Ancona);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2014 il dott. G M e uditi per le parti i difensori Lucia Ferroni su delega dell'avv. Discepolo;
Lorenza Di Bartolomeo per L'Avvocatura Distrettuale dello Stato.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con l’odierno ricorso vengono impugnate:

- l’Ordinanza nr. 3/III del 5.7.2012 che determina in € 14.400 la sanzione ex art. 33 comma 2 del DPR n. 380/2001 (pari al doppio dell’aumento di valore venale dell’immobile), per lavori di ristrutturazione edilizia di un accessorio agricolo eseguiti senza titolo ed in contrasto con il progetto approvato;

- l’Ordinanza nr. 5/III del 5.7.2012 che determina in € 1.078,65 la sanzione ex art. 37 comma 4 del DPR n. 380/2001 per lavori di costruzione, senza titolo, di una piscina pertinenziale.

Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate per contestare, nel merito, le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto (con particolare riferimento alle valutazioni estimative svolte dalla stessa nell’ambito di entrambi i procedimenti sanzionatori).



2. Le censure rivolte all’Ordinanza nr. 3/III del 5.7.2012 sono fondate nei limiti che seguono.



2.1 Con un primo motivo viene dedotta violazione di legge nonché eccesso di potere per omessa indicazione delle ragioni concernenti l’impossibilità di ripristinare lo stato dei luoghi, dovendosi quindi applicare la sanzione pecuniaria alternativa.

La censura non può essere condivisa.

Al riguardo va osservato che se è vero che l’art. 33 comma 2 del DPR n. 380/2001 richiede un “motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale” circa l’impossibilità di ripristinare lo stato dei luoghi, quale presupposto per l’irrogazione della sanzione pecuniaria alternativa, è anche vero che quest’ultima viene applicata nell’interesse del proprietario quando l’intervento di ristrutturazione abusiva ha provocato una trasformazione, dell’originario organismo edilizio (regolarmente assentito), di natura ed entità tale che il suo ripristino risulterebbe eccessivamente oneroso in relazione al pregiudizi territoriali che la conservazione dell’abuso produce. In tal caso la norma in esame richiama implicitamente il principio di proporzionalità tra sanzione e violazione (ovvero i suoi effetti sul territorio).

Nel caso specifico il ricorrente non spiega quale convenienza avrebbe nel ripristinare la situazione preesistente anziché corrispondere la sanzione pecuniaria.

Peraltro va osservato che le opere realizzate in difformità riguardano l’intero accessorio agricolo originariamente autorizzato, che veniva sostanzialmente ricostruito, dopo il crollo parziale dovuto alla forte nevicata del gennaio 2005, modificandone l’intera struttura portante (da legno ad acciaio), dimensioni in pianta e in altezza oltre alla modifica della forma di copertura.

Appare quindi evidente, senza necessità di svolgere particolari approfondimenti tecnici, che il ripristino originario dei luoghi presupporrebbe l’abbattimento dell’attuale struttura e la sua ricostruzione quantomeno con forma e dimensioni originarie, quindi verosimilmente ad un costo superiore all’importo della sanzione, trattandosi di edificio di quasi 160 mq relativamente al solo corpo principale (al quale vanno aggiunti circa 30 mq. del corpo accessorio).

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