TAR Firenze, sez. II, sentenza 2024-06-04, n. 202400691

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2024-06-04, n. 202400691
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202400691
Data del deposito : 4 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/06/2024

N. 00691/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00595/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 595 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati T P e D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

U.T.G. - Prefettura di Lucca - Sportello Unico per l'Immigrazione, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;



nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

previa sospensione cautelare dell’efficacia

- del provvedimento di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata il -OMISSIS- dal signor -OMISSIS- per il lavoratore -OMISSIS-, emesso dal Dirigente dello Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Lucca in data 1° febbraio 2022 (prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-) e notificato in data -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2024 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente -OMISSIS-, con istanza del -OMISSIS-, proposta in qualità di datore di lavoro, chiedeva che il signor -OMISSIS-, cittadino senegalese, potesse accedere alla procedura di emersione prevista dall’art. 103 comma 1 D.L. 34/2020, dichiarando la sussistenza di un rapporto lavorativo irregolare in essere con lo straniero.

Con provvedimento n. -OMISSIS- del -OMISSIS- lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Lucca disponeva il rigetto dell’istanza, per la presenza di « condizioni personali in esito al casellario giudiziale ostative ».

Nel certificato del casellario giudiziario del signor -OMISSIS- risultavano in effetti tre provvedimenti penali di condanna: il primo riguardava il reato di cui all’art. 474 c.p. (commercio di prodotti con segni falsi), e quello di cui all’art. 648 comma 2 c.p. (ricettazione in forma attenuata); il secondo concerneva gli stessi due reati e la violazione delle norme contenute nel Testo unico delle disposizioni concernenti la

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