TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2022-01-24, n. 202200473

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2022-01-24, n. 202200473
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202200473
Data del deposito : 24 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/01/2022

N. 00473/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05138/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5138 del 2019, proposto da
G D, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Casal di Principe, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

a) del provvedimento del Comune di Casal di Principe

DEL

16.1902019, notificato il 23.10.2019, recante l'ordinanza di demolizione di un piccolo fabbricato sito in Casal di Principe;

b) del PRG del Comune di Casal di Principe nella parte in cui è lesivo degli interessi del ricorrente;

e) del verbale di inottemperanza redatto dalla PM di Casal di Principe;

d) della Sanzione di 4000,00 disposta per la inottemperanza dell'ordine di demolire;

e) del provvedimento di acquisizione disposto;

f) del silenzio diniego sulla istanza di sanatoria presentata dal ricorrente;

g) di ogni altro provvedimento, propedeutico, connesso o consequenziale ai provvedimenti impugnati


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Casal di Principe;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2022 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Casal di Principe gli ha ingiunto, sulla base degli accertamenti tecnici effettuati in date 26 marzo 2019 e 15 ottobre 2019, di demolire le opere abusivamente realizzate in via Cavour 121 consistenti in “un immobile costituito da un piano terra e un piano primo, con copertura in legno lamellare a falde inclinate, struttura portante intelaiatura in travi e pilastri in c.a., con parte del piano terra abitato dal proprietario e … con tutto il piano primo oggetto di lavori in corso…”.

Premette il ricorrente di aver edificato il fabbricato da oltre venti anni e di essere in procinto di presentare la domanda di accertamento di conformità urbanistica trattandosi di un abuso sanabile.

A sostegno del gravame deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituito per resistere il Comune di Casal di Principe.

Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Come sopra esposto il Comune di Casal di Principe ha contestato al ricorrente di aver realizzato un immobile in assenza di un idoneo titolo edilizio.

Con un primo ordine di censure parte ricorrente invoca l’applicazione di una sanzione diversa da quella ripristinatoria stante la tenuità dell’abuso e la sanabilità dello stesso.

La prospettazione non può essere accolta.

Come dedotto dalla difesa comunale si è al cospetto di un nuovo organismo edilizio composto da piano terra e piano primo (per un volume complessivo di 1000 mc.) che avrebbe pacificamente richiesto la previa acquisizione del permesso di costruire.

Legittima, sotto tale profilo, l’adozione della sanzione ripristinatoria.

Sotto altro profilo (sanabilità dell’abuso) l'ordinanza di demolizione non necessita di una preventiva ed officiosa valutazione della conformità o meno delle opere abusive agli strumenti urbanistici, posto che, una volta accertata l'esecuzione di interventi privi di permesso di costruire, ne deve essere disposta la rimozione, indipendentemente dalla loro eventuale conformità allo strumento urbanistico e dalla loro ipotetica sanabilità;
ciò in quanto l'abusività di un'opera edilizia costituisce, già di per sé, presupposto per l'applicazione della prescritta sanzione demolitoria (da ultimo, questo T.A.R. n. 5723/2021).

Incidentalmente, si osserva come con il ricorso si impugni anche il “silenzio diniego sulla istanza di sanatoria presentata dal ricorrente”;
ciò, nondimeno, tale istanza non è stata depositata in atti e nel corpo del ricorso si afferma che il ricorrente sarebbe “in procinto di presentare la sanatoria della parte di fabbricato assentibile”. Da quanto precede è evidente che il Collegio non può esprimersi su una domanda non ancora presentata.

Destituito di fondamento anche il motivo con il quale parte ricorrente denuncia il difetto di istruttoria.

Al riguardo, è sufficiente osservare come in punto di fatto non vi sia alcuna contestazione circa la natura delle opere realizzate e la loro descrizione nel provvedimento impugnato.

Per ciò che concerne l’aspetto motivazionale dell’atto la giurisprudenza ha chiaramente affermato come in presenza di un abuso edilizio “l’ordinanza di demolizione non richiede, in linea generale, una specifica motivazione;
l’abusività costituisce di per sé motivazione sufficiente per l’adozione della misura repressiva in argomento. Ne consegue che, in presenza di un’opera abusiva, l’autorità amministrativa è tenuta ad intervenire affinché sia ripristinato lo stato dei luoghi, non sussistendo alcuna discrezionalità dell’amministrazione in relazione al provvedere” (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 19 luglio 2006, n. 6021);
infatti “l’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione ulteriore rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e all’individuazione e qualificazione degli abusi edilizi” (T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 12 ottobre 2006 , n. 824) ed, ancora, “presupposto per l'emanazione dell'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata esecuzione di queste ultime in assenza o in totale difformità del titolo concessorio, con la conseguenza che, essendo l’ordinanza atto dovuto, essa è sufficientemente motivata con l’accertamento dell’abuso, essendo “in re ipsa” l’interesse pubblico alla sua rimozione..” (Consiglio di Stato, sez. V, 29 maggio 2006 n. 3270).

Quanto al tempo trascorso dall’abuso commesso recentemente il Consiglio di Stato (n. 7764/2021) ha ribadito che nel caso di tardiva adozione del provvedimento di demolizione, la mera inerzia da parte dell'amministrazione nell'esercizio di un potere/dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che (l'edificazione sine titulo) è sin dall'origine illegittimo. Allo stesso modo, tale inerzia non può certamente radicare un affidamento di carattere "legittimo" in capo al proprietario dell'abuso, giammai destinatario di un atto amministrativo favorevole idoneo a ingenerare un'aspettativa giuridicamente qualificata.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.

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