TAR Palermo, sez. III, sentenza 2010-12-02, n. 201014226

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2010-12-02, n. 201014226
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201014226
Data del deposito : 2 dicembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02001/2007 REG.RIC.

N. 14226/2010 REG.SEN.

N. 02001/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2001 del 2007, proposto da:
proposto dall'I.R.C.A.C. - Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione - in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. S P L, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto in Palermo, via Giusti n. 45;

contro

- l'Assessorato Industria della Regione Siciliana (oggi Assessorato Attività Produttive), in persona dell'Assessore pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici siti in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, è domiciliato;

nei confronti di

Cooperativa Juventus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Raimondo Cammalleri, e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Palermo, piazza Virgilio n.13;

per l'annullamento

del decreto del Dirigente dell’Assessorato Regionale Industria, Dipartimento Industria, n. 527 del 30.03.2007;

Visto il ricorso straordinario;

Visto l’atto di opposizione al ricorso straordinario presentato dalla Cooperativa "Juventus” ai sensi dell’art.10 del D.P.R. N.1199/1971;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto ricorrente;

Visti, altresì, gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale intimato e della controinteressata, e le relative deduzioni difensive;

Vista l’ordinanza cautelare n. 1783/2007;

Viste la documentazione e la memoria prodotte da parte ricorrente in prossimità della pubblica udienza;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il referendario dott. Maria Cappellano;

Uditi alla pubblica udienza del 19 novembre 2010 i difensori dell’istituto ricorrente e della resistente amministrazione, presenti come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

A. – Con ricorso straordinario notificato il 20 luglio 2007, trasposto in sede giurisdizionale con atto notificato il 5 ottobre 2007 e depositato il successivo 17 ottobre, l’I.R.C.A.C. ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del decreto n. 527 del 30.03.2007, con cui il dirigente del Dipartimento Industria dell’Assessorato Regionale Industria ha autorizzato il predetto Istituto a concedere alla cooperativa controinteressata “Juventus” un credito di esercizio, a tasso agevolato, di euro 500.000,00, a valere sul fondo di rotazione istituito ai sensi dell’art. 63 della l.r. n. 6/1997.

Affida il gravame alle seguenti censure:

1. – Violazione e falsa applicazione: dell’art. 22 l.r. 22/1990;
dell’art. 22, co. 8, l.r. n. 25/93;
dell’art. 7 l.r. n. 68/95 – incompetenza
: in base alla calendata normativa regionale, l’Assessorato competente ad emettere i decreti di autorizzazione al credito agevolato è quello alla Presidenza, e non già quello all’Industria.

2. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della l.r. n. 37/78 e dell’art. 63 della l.r. n. 6/97 – sviamento : il fondo unico a gestione separata istituito dall’art. 63 della l.r. n. 6/87, il quale non contempla i finanziamenti di cui agli artt. 13 della l.r. n. 37/78 e art. 63 della .r. n. 6/97, è destinato ad altri interventi in tema di credito agevolato a favore delle cooperative, ivi compresi gli interventi tradizionalmente realizzati dall’Istituto ricorrente in base alla legge istitutiva (l.r. n. 12/1963).

Detto fondo, inoltre, può essere utilizzato solo nei limiti delle disponibilità previste per i diversi tipi di finanziamenti, con conseguente illegittimità dell’uso indiscriminato di tutte le risorse del fondo unico di cui all’articolo 63 della L.R. n. 6 del 1997 per le finalità della L.R. n. 37 del 1978 e quindi dell’articolo 20 della legge regionale n. 125 del 1980.

3. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l.r. n. 68/95 e dell’art. 73 della l.r. n. 2/2002 – sviamento sotto ulteriore profilo : sebbene la normativa regionale calendata pare abbia inteso eliminare il sistema delle garanzie creditizie regionali sulle operazioni finanziarie poste in essere mediante utilizzazione di fondi di rotazione assegnate dalla regione ad istituti di credito, il sistema normativo non può essere interpretato, nel senso di avere eliminato l’istituto della garanzia per detti finanziamenti;
con conseguente illegittimità del decreto impugnato, anche nella parte in cui esclude la possibilità, per l’I.R.C.A.C., di richiedere alle cooperative beneficiarie le opportune garanzie.

B. – Si è costituita la controinteressata Cooperativa "Juventus”, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

C. – Si è costituita l’Amministrazione regionale intimata, la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva dell’Istituto;
nel merito, ha sostenuto la legittimità dell’operato dell’Assessorato Industria, sotto il profilo sia dell’utilizzazione del fondo unico a gestione separata, sia sotto il profilo delle garanzie sul credito concesso, concludendo per la reiezione del gravame, con vittoria di spese.

D. – In vista dell’adunanza camerale, parte ricorrente ha depositato documentazione.

E. – Con ordinanza n. 1783 del 12.11.2007 è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

F. – In prossimità della pubblica udienza l’I.R.C.A.C. ha depositato sia ulteriore documentazione, sia memoria conclusiva, insistendo nelle conclusioni già rassegnate in ricorso.

G. – Alla pubblica udienza del 19 novembre 2010, su conforme richiesta dei difensori dell’istituto ricorrente e della resistente amministrazione, assente il procuratore della controinteressata, il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

A. – Viene all’attenzione del Collegio una delle controversie insorte tra l’I.R.C.A.C. e l’Assessorato Regionale Industria, in ordine a numerosi decreti di autorizzazione alla concessione di un credito di esercizio, impugnati dall’istituto ricorrente con esito negativo dinnanzi al giudice di prime cure, per ritenuta inammissibilità dei gravami per carenza di legittimazione attiva.

A.1. – Va, subito esaminata l’eccezione di inammissibilità proposta dalla difesa erariale per dedotta carenza di legittimazione a ricorrente dell’Istituto.

Detta questione è stata affrontata funditus e risolta in senso favorevole dal giudice di appello, il quale, attraverso una compiuta ricostruzione della categoria degli enti ausiliari – in cui annovera l’I.R.C.A.C. – e la disamina delle prerogative dell’istituto, ha ritenuto sussistere in capo al predetto la legittimazione a ricorrere avverso i decreti di finanziamento (come quello impugnato con il ricorso in epigrafe), con attribuzione allo stesso di potestà amministrative correlate ad un interesse pubblico proprio dell’ente stesso (cfr. C.g.a. in sede giurisdizionale, decisione 16 settembre 2008, n. 750).

E’, dunque, sufficiente in questa sede operare un rinvio alla corposa motivazione contenuta nella citata decisione, per respingere l’eccezione di inammissibilità del ricorso.

B. – Superata l’eccezione preliminare, deve il Collegio procedere all’esame del ricorso nel merito, il quale risulta fondato in ragione della fondatezza del secondo motivo di ricorso, al cui esame deve, peraltro, farsi precedere l’esame del primo motivo – il quale potrebbe avere portata assorbente - relativo alla presunta incompetenza dell’organo emanante.

Il primo motivo non merita condivisione.

Come fondatamente sostenuto dalla difesa della resistente amministrazione, la competenza all’erogazione di dette agevolazioni è stata attribuita all’Assessorato all’Industria dall’art. 86 l.r. n. 6 del 2001, a mente del quale “ A decorrere dall'esercizio 2001 le attribuzioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786 (82), convertito dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, all'articolo 22 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, Titolo II ed alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 sono esercitate dall'Assessorato regionale dell'industria, ferma restando per detto anno l'attuale collocazione nel bilancio dei relativi capitoli ”.

Né coglie nel segno la difesa di parte ricorrente nel sostenere che la Regione avrebbe concesso alla controinteressata un credito di esercizio ai sensi dell’art. 7 della l.r. n. 68/1995, atteso che – come si evince dalla lettura del decreto impugnato – il credito di esercizio era stato in origine assegnato ai sensi dell’art. 13, punto 4, della l.r. n. 37/1978;
mentre la norma sopra citata (art. 7 della l.r. n. 68/1995) non ha fatto altro, che consentire ulteriori forme di finanziamento agevolato a soggetti già destinatari del credito di esercizio ai sensi del citato art. 13.

Tanto è sufficiente per respingere la prima censura.

C. – Si presenta fondato, invece, il secondo assorbente motivo, con cui l’istituto lamenta, in sostanza, di avere subito una lesione alla propria sfera di attribuzioni.

Sul punto, vanno richiamate le pronunce rese dal giudice d’appello, su questioni identiche fra le stesse parti, con cui sono state riformate le sentenze di questo Tribunale, di inammissibilità dei ricorsi proposti dall’I.R.C.A.C. avverso numerosi decreti di finanziamento in favore di cooperative giovanili.

Come sopra evidenziato, il C.g.a. dopo avere affermato la legittimazione a ricorrere dell’Istituto, ha affrontato, con ampia e condivisibile motivazione, la questione centrale del contendere, relativa all’utilizzazione del fondo unico a gestione separata istituito dall’art. 63 della l.r. n. 6/87 da parte della Regione Siciliana, e della posizione dell’I.R.C.A.C. rispetto all’utilizzo di detti fondi.

In particolare, è stata affrontata, e risolta in senso favorevole all’I.R.C.A.C., la questione relativa alla legittimità della utilizzazione delle risorse esistenti presso il fondo unico ex articolo 63 a prescindere dalla provenienza delle risorse finanziarie previste nelle singole leggi istitutive dell’intervento.

Richiamandosi all’art. 82 della Costituzione, è stato evidenziato come la dotazione originaria di ciascuna legge di spesa, diminuita o incrementata dalle successive modifiche, costituisce limite invalicabile per il potere esecutivo in ordine alla emissione dei provvedimenti amministrativi conseguenti;
e che, nel caso trattato – identico a quello oggi in esame – detto limite è rappresentato dalla disponibilità delle risorse realmente rivenienti nell’ambito del fondo destinato alle finalità dell’articolo 13 della legge n. 37 del 1978 alla legge n. 29 del 1988, sia pure confluito nel fondo unico di cui al citato articolo 63.

E’ stato, in particolare, rilevato che “ Ove ciò non fosse, e quindi ove il fondo unico ex articolo 63 fosse utilizzato promiscuamente per la copertura di provvedimenti amministrativi emanati in funzione di una qualsiasi delle leggi di spesa i cui fondi sono ivi confluiti, ciò determinerebbe la violazione della originaria legge di intervento sotto il profilo dello sfondamento della copertura finanziaria assicurata e voluta dal Legislatore primario. In tal modo le scelte di politica economica operate dal legislatore, l’unico autorizzato ad esprimerle, sarebbero sostituite dalle scelte amministrative dell’esecutore, trasformando la situazione da quella propria dello Stato sociale di diritto (quindi che agisce tramite la norma primaria di allocazione delle risorse) a Stato sociale amministrativo, figura organizzatoria decisamente rifiutata dal nostro ordinamento a decorrere dall’entrata in vigore della Costituzione repubblicana ” (cfr. C.g.a. n. 750/2008 citata).

Il giudice di appello nella citata decisione ha, peraltro, superato anche la prospettazione difensiva della Regione, sostenuta nella memoria difensiva depositata il 31.10.2007, secondo cui l’utilizzazione promiscua del fondo per il finanziamento dei diversi interventi troverebbe la sua base legittimante nel citato art. 63, comma secondo, ultima parte, a mente del quale: “ Le disponibilità rivenienti sul fondo così unificato possono essere destinate a qualsiasi forma di intervento previsto dalla normativa vigente ”.

Ha, infatti, rilevato che “ secondo il noto principio per cui l’interprete deve scegliere sempre l’interpretazione conforme a Costituzione tra più possibili, occorre nella specie interpretare tale norma nel senso che il fondamento amministrativo e contabile per l'Amministrazione è costituito, dalla legge in poi, dal fondo unico, ma non nel senso che le disponibilità finanziarie provenienti dalla copertura di una legge possano esser utilizzate, se disponibili, per la coperture di un intervento diverso. Tale interpretazione sarebbe radicalmente incostituzionale per i motivi sopra detti. Essa violerebbe ad un tempo il principio di cui allo articolo 81 della Costituzione ed i principi generali in tema di divisione dei poteri ”.

Ritenendo, conclusivamente, che “ la norma di cui al secondo comma ultima parte del citato articolo 63 non può essere interpretata nel senso di attribuire il potere alla Amministrazione di utilizzare promiscuamente le somme confluite nel fondo unico e provenienti dai vari fondi di intervento previsti dalle leggi preesistenti ”.

Va ulteriormente precisato come non rilevi la circostanza, documentata da parte ricorrente, che le disponibilità finanziarie imputabili all’art. 13 della l.r. n. 37/78 erano – e sono ancora oggi – esaurite: ciò, in quanto, come indicato anche negli scritti difensivi di parte ricorrente, l’art. 26, comma 3, del decreto del Presidente della Regione siciliana n. 50/1995, ha stabilito che i mutui previsti dall’articolo 3 dello stesso regolamento non avrebbero potuto gravare sul fondo di rotazione in questione;
nonché la restituzione della dotazione finanziaria di tale fondo alla Regione Siciliana.

Il risultato è il definanziamento del fondo di rotazione, con conseguente inapplicabilità dell’articolo 13 della l.r. n. 37/1978, con relativa inesistenza di disponibilità, nel fondo unico, riferibili al fondo di rotazione istituito per finanziare le provvidenze di cui all'articolo 13 citato.

D. – Per tutte le argomentazioni esposte, il ricorso merita di essere accolto, con annullamento del decreto impugnato.

E. – Le spese del giudizio seguono la soccombenza quanto alla resistente amministrazione, e vanno liquidate come in dispositivo;
sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare dette spese con la cooperativa controinteressata.

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