TAR Firenze, sez. III, ordinanza collegiale 2012-04-16, n. 201200726

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, ordinanza collegiale 2012-04-16, n. 201200726
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201200726
Data del deposito : 16 aprile 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00054/2012 REG.RIC.

N. 00726/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00054/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 54 del 2012, proposto da:


S R, rappresentata e difesa dall'avv. A R, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40;


contro

Comune di Fivizzano, in persona del Sindaco p.t.;

nei confronti di

P V;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 16163 del 18.11.2011, con il quale il Responsabile dell'Area Gestione del Territorio, Arch. Paolo Pavoni, ha definitivamente negato alla Sig.ra Romanelli il diritto di accesso alla documentazione concernente il permesso di costruire prot. n. 6624 del 28.08.2010 rilasciato dal Comune di Fivizzano ai Sig.ri P V e Luisella Guscioni per la realizzazione di un immobile destinato ad abitazione civile su un'area contigua al terreno di proprietà della predetta Sig.ra Romanelli;
nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente quand'anche sconosciuto e in particolare, per quanto occorrer possa, del provvedimento prot. n. 13877 del 30.09.2011, con il quale il medesimo Responsabile del Servizio Urbanistica e Paesaggio, Arch. Paolo Pavoni, aveva inizialmente negato il predetto diritto di accesso;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 116, 27, 35 e 49 del c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2012 il dott. Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori S. Romanelli delegata da A. Ruotolo;


Considerato:

che con il ricorso in esame è stato impugnato il provvedimento prot. n. 16163 del 18.11.2011, con il quale il Responsabile dell'Area Gestione del Territorio, Arch. Paolo Pavoni, ha negato alla Sig.ra Romanelli il diritto di accesso alla documentazione concernente il permesso di costruire prot. n. 6624 del 28.08.2010 rilasciato dal Comune di Fivizzano ai Sig.ri P V e Luisella Guscioni per la realizzazione di un immobile destinato a civile abitazione su un'area nei pressi del terreno di proprietà della predetta Sig.ra Romanelli;

che, secondo l’art. 22, comma 1, lett. c) della legge n. 241/1990, nel testo sostituito dalla legge n. 15/2005, debbono considerarsi controinteressati “tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza” ;

che per la fase procedimentale (disciplinata dal Capo V della legge n. 241/1990 e dal regolamento di cui al D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184) è previsto che l’onere di integrazione del contraddittorio, mediante chiamata nel procedimento dei soggetti controinteressati, incomba sull’amministrazione onerata;

che, in caso di ricorso giurisdizionale in materia di accesso, chi ricorre al giudice amministrativo per accedere a documenti amministrativi che coinvolgano aspetti di riservatezza di un altro soggetto è tenuto a notificargli il ricorso, dovendo essere considerati controinteressati in senso tecnico coloro cui si riferiscono i documenti richiesti (Cons. di Stato, Ad. Plen. 24 giugno 1999 n. 16);

che, infatti, nell’eventualità che il ricorso venga accolto, sul presupposto della prevalenza del diritto di accesso sul diritto alla riservatezza di altri soggetti, è necessario che sia garantita ai controinteressati la possibilità di partecipare al giudizio - avente ad oggetto il diniego di accesso – poiché gli stessi hanno diritto di esporre le proprie ragioni in potenziale conflitto con quelle del richiedente l’accesso agli atti;

che il ricorso in esame risulta notificato solo a V P e non anche a G L, ancorchè il permesso di costruire cui si riferisce l’istanza di accesso sia stato rilasciato anche a favore di quest’ultima;

Ritenuto, pertanto, che ai fini del decidere nel merito dell’istanza proposta, sia necessario che la ricorrente provveda a notificare il ricorso ex art. 116 c.p.a. anche alla controinteressata G L, con riserva di ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese;

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