TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2022-03-03, n. 202202527
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Pubblicato il 03/03/2022
N. 02527/2022 REG.PROV.COLL.
N. 11342/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11342 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati G G, D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G G in Torino, via XX Settembre 60;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione degli effetti
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento prot. -OMISSIS-, comunicato in data successiva al 19.10.2020, con il quale è stato negato il riconoscimento del titolo di medico specialista in pediatria conseguito della odierna ricorrente negli USA;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 26/4/2021:
del provvedimento prot. -OMISSIS--19/02/2021 comunicato in data 19.2.2021 avente ad oggetto “ Ricorso sig.ra -OMISSIS- c/Ministero della Salute- Ordinanza n. 71/2021 del TAR per il Lazio (Sezione Terza Quater)- Affare legale 044508/2020- Fasc. I.5.i.k/2016/73 ” con il quale il Ministero ha chiesto di “ produrre documentazione integrativa
relativa ai contenuti dei programmi di formazione teorica del corso di specializzazione in pediatria, di cui si chiede il riconoscimento ”;
di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti, anche se non conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 29/7/2021:
del provvedimento prot. -OMISSIS- comunicato in data 19.5.2021 avente ad oggetto “Ricorso sig.ra -OMISSIS- c/Ministero della Salute- Ordinanza n. 71/2021 del TAR per il Lazio (Sezione Terza Quater)- Affare legale 044508/2020- Fasc. I.5.i.k/2016/73” con il quale il Ministero della Salute ha confermato “il diniego al riconoscimento del titolo conseguito in U.S.A. ai fini di avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in pediatria, in quanto si è evidenziato che la carenza del percorso formativo riguarda sia la durata del percorso, consistito in tre anni, rispetto ai cinque previsti dall'ordinamento italiano e ai quattro anni previsti… dall'art. 34 del d. lgs. 206/2007 e s.m.i. … sia i contenuti formativi come indicati nel parere della conferenza di servizi, a cui ci si richiama integralmente…”;
nonché del parere della Conferenza di servizi del 13.5.2021, nella parte in cui la conferenza si esprime sulla richiesta di riconoscimento del titolo conseguito negli USA dalla ricorrente ed allegata al provvedimento impugnato;di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti, anche se non conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 17/11/2021:
del provvedimento prot. -OMISSIS- comunicato in data successiva al 19.10.2020, avente ad oggetto “-OMISSIS-- Istanza di riconoscimento del titolo di medico specialista in pediatria conseguito negli USA- Comunicazione di diniego- Fascicolo I.5.i.k/2016/73” con il quale è stato negato il riconoscimento del titolo di medico specialista in pediatria conseguito della odierna ricorrente negli USA;
di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti, anche se non conosciuto.
di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti, anche se non conosciuto.
Con riferimento, per quanto concerne i presenti motivi aggiunti, alla -OMISSIS-del Ministero della Salute, depositata in giudizio in data 23.9.2021, utilizzata quale motivazione ulteriore dei provvedimenti già impugnati con il primo e secondo ricorso per motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2022 la dott.ssa F F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Questi i fatti per cui è causa.
La dott.ssa -OMISSIS-ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso la Università di Torino in data 29/12/2012 e l’abilitazione a febbraio 2013.
Ottenuto il riconoscimento di tale titolo universitario negli USA, ha fatto domanda per l’accesso alla specialità di Pediatria ed a seguito di valutazione individuale è stata ammessa al corso “ Program in Pediatrics ” presso il George Town University Hospital di Washington D.C.
Ha quindi seguito il corso di studi previsto fino a conseguire il titolo di “ Pediatra ” negli USA in data 30 giugno 2019.
Tornata in Italia, la odierna esponente ha chiesto il riconoscimento del titolo americano.
Con nota del 6 agosto 2020 il Ministero ha comunicato all’istante il preavviso di diniego basato sulla seguente motivazione: “ L'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e s.m. prevede che la durata della formazione medica specialistica non può essere inferiore a quelle indicate, per ciascuna di tale formazione, nell'allegato V, punto 5.1.3 della Direttiva 2005/36/CE. Riguardo alla formazione specialistica in pediatria la durata minima prevista è di 4 anni svolti a tempo pieno. Il corso di specializzazione in pediatria al termine del quale la S.V. ha conseguito il titolo ha previsto una durata di soli 3 anni. Premesso quanto sopra, si comunica che la richiesta è respinta per carenza dei requisiti di legge ”. Ha altresì informato la dott.ssa -OMISSIS- che “ Entro dieci giorni dal ricevimento della presente la S.V., ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., potrà presentare per iscritto le osservazioni di replica ”.
Quindi, con missiva del 19 ottobre 2020, rilevato che non erano pervenute controdeduzioni, è stato confermato il diniego di cui alla precedente nota.
Con ricorso notificato in data 18 dicembre 2020, la dott.ssa -OMISSIS-ha chiesto l’annullamento, previa adozione delle misure cautelari ritenute opportune, del predetto provvedimento del 19 ottobre 2020.
A sostegno della propria domanda ha formulato i motivi di diritto che possono essere sintetizzati come segue:
- difetto di motivazione, atteso che il diniego in esame si baserebbe esclusivamente sulla durata della scuola di specializzazione (tre anni negli Stati Uniti, quattro in Italia). L’attività istruttoria del Ministero intimato sarebbe stata del tutto carente, in aperto contrasto, anche, con l’art. 49 del D.P.R. n. 394 del 1999 e con l’art. 22 del D. Lgs. n. 206/2007, non avendo neppure previsto misure compensative;
- violazione di legge in relazione ai considerando 7 e 9 Direttiva CE 55/2013, con riferimento agli artt. 18 e ss D. Lgs. n. 206/2007 e artt. 3 e 7 della l. n. 241/1990: la ricorrente non sarebbe stata informata della possibilità di accesso parziale alla professione né della possibilità di misure compensative.
Si è costituito il Ministero con memoria di stile.
Quindi, con ordinanza cautelare n. 71 dell’11 gennaio 2021, è stato ordinato al Ministero di riesaminare, entro 30 giorni, l’istanza della ricorrente, e di emettere entro lo stesso termine un nuovo provvedimento, “ Considerato che, a una valutazione sommaria propria della fase cautelare, il ricorso appare fondato, perché il Ministero ha rigettato l’istanza di riconoscimento del titolo di medico specialista in pediatria, conseguito dalla ricorrente negli USA, sulla base della sola circostanza che il corso seguito dalla ricorrente ha avuto una durata di 3 anni, anziché i 4 anni previsti in Italia, mentre invece avrebbe dovuto valutare in concreto il corso di studi seguito dalla ricorrente, che peraltro prevede un numero di ore di formazione annuo superiore a quelle previste in Italia;e solo all’esito di questa valutazione, qualora il percorso di studi fosse stato ritenuto, in concreto, non sufficiente, cioè non corrispondente a quello previsto in Italia, eventualmente disporre non il rigetto tout court, bensì subordinare il riconoscimento a una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento ”.
Il Ministero ha inviato una comunicazione in data 28.1.2021, con la quale ha chiesto integrazioni documentali, riscontrata dalla odierna esponente in data 5.2.2021.
Con ulteriore comunicazione dell'8 febbraio 2021 è stata richiesta una copia autenticata della Licenza all'esercizio rilasciato dallo Stato americano competente in corso di validità alla data di presentazione della domanda di riconoscimento, essendo scaduta quella già presentata.
In data 16 febbraio 2021 è stata convocata la Conferenza di servizi che, tra le altre cose, ha affermato quanto segue: “ Premesso che nell'ordinamento italiano i corsi di specializzazione in area medica si articolano su una parte di programma formativo pratico e su una parte teorica, dal confronto tra il percorso formativo documentato dalla richiedente e quello previsto dall'ordinamento didattico nazionale emerge che la formazione pratica acquisita dalla richiedente sia equiparabile per numero di ore formative al percorso di cinque anni previsto in Italia, mentre non risulta documentata una adeguata preparazione teorica, requisito imprescindibile per il riconoscimento del titolo richiesto. La Conferenza di servizi ritiene, pertanto, necessario acquisire documentazione integrativa relativa ai contenuti dei programmi di formazione teorica del corso di specializzazione in pediatria, al fine di poter esprimere una valutazione esaustiva circa il necessario confronto tra le competenze complessive acquisite dalla richiedente con il conseguimento del titolo di specializzazione in pediatria conseguito in USA rispetto a quelle richieste in Italia ”.
Il successivo 19 febbraio 2021, pertanto, il Ministero ha richiesto all’istante “ di produrre documentazione integrativa relativa ai contenuti dei programmi di formazione teorica del corso di specializzazione in pediatria, di cui si chiede il riconoscimento … Una volta pervenuta, tale documentazione integrativa verrà sottoposta all’esame della conferenza di servizi nella prossima riunione utile ”.
Non avendo l’Amministrazione proceduto ad adottare un nuovo provvedimento, in data 16 aprile 2021 la dott.ssa -OMISSIS-ha depositato istanza ex art. 59 c.p.a. per l’esecuzione delle misure disposte con la predetta ordinanza cautelare.
Successivamente, in data 20 aprile 2021, ha notificato un primo ricorso per motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento del predetto “ provvedimento prot. -OMISSIS- ” comunicato in data 19.2.2021 e formulando le censure che possono essere sintetizzate come segue:
- la motivazione sarebbe apparente e non terrebbe in considerazione la documentazione già in possesso del Ministero resistente;
- l’Amministrazione sarebbe incorsa nel vizio di violazione di legge con riferimento all’art. 16, comma 3, e 5, art. 22 e art. 34 D. Lgs. n. 205/2007: avrebbe convocato, ai sensi dell’art. 16, comma 3 richiamato, una conferenza di servizi - all’esito della quale ha pronunciato il provvedimento impugnato - che non avrebbe dovuto essere convocata, in quanto il comma 5 del richiamato art. 16 prevede che il comma 3 non si applica se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV del presente titolo, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII;
- l'istruttoria effettuata dall'Amministrazione non sarebbe dovuta ed esulerebbe dalla procedura di riconoscimento.
Il successivo 29 aprile 2021, la difesa del Ministero ha versato in atti una nota con la quale l’Amministrazione, in punto di fatto, ha riferito: di aver chiesto alla dottoressa, per ottemperare alla ordinanza cautelare di questo TAR, integrazione della documentazione già presentata, cui la ricorrente non avrebbe dato seguito;in sede di riunione del 16 febbraio 2021, la Conferenza di servizi avrebbe comunque esaminato tutti gli atti prodotti dall’istante, concludendo che è “ necessario acquisire documentazione integrativa relativa ai contenuti dei programmi di formazione teorica del corso di specializzazione in pediatria, al fine di poter esprimere una valutazione esaustiva circa il necessario confronto tra le competenze complessive acquisite dalla richiedente con il conseguimento del titolo di specializzazione in pediatria conseguito in USA rispetto a quelle richieste in Italia ”;da qui l’ulteriore richiesta del 19 febbraio 2021 di produrre documentazione integrativa relativa ai contenuti dei programmi di formazione teorica del corso di specializzazione in pediatria conseguito in USA, rimasta anch’essa inesitata dall’odierna ricorrente.
In punto di diritto, ha rilevato che: la Conferenza di servizi, dopo aver premesso che nell'ordinamento italiano i corsi di specializzazione in area medica si articolano su una parte di programma formativo pratico e su una parte teorica, avrebbe attentamente esaminato il programma formativo presentato dalla ricorrente, comparandolo con quello previsto in Italia dall'ordinamento didattico del corso di specializzazione in pediatria;da tale confronto sarebbe emerso che la formazione pratica acquisita dalla richiedente sarebbe equiparabile per numero di ore formative al percorso di cinque anni previsto in Italia, mentre non risulterebbe documentata una adeguata preparazione teorica, requisito imprescindibile per il riconoscimento del titolo;tali informazioni sarebbero indispensabili per effettuare una comparazione tra i percorsi formativi e verificare in via preliminare la possibilità di riconoscimento del titolo e quindi l'entità della misura compensativa da assegnare a tal fine; il titolo di cui la ricorrente chiede il riconoscimento non ricadrebbe in alcuna delle due fattispecie previste dal comma 5 dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, non trattandosi né di un titolo analogo ad altri su cui l'Amministrazione abbia già provveduto con proprio decreto, né di un titolo di medico specialista, conseguito in un paese dell'Unione Europea, di cui al capo IV- sez. II, a cui si fa riferimento nel suddetto comma 5, in quanto si tratterebbe di titoli soggetti al cosiddetto " regime automatico " di riconoscimento e che detto regime automatico non si applicherebbe ai titoli conseguiti in paesi non comunitari, come quello della ricorrente;l’Amministrazione sarebbe tenuta, ai sensi dell'art. 16, comma 3, ad acquisire il parere tecnico di merito della Conferenza di servizi, che è basato sulla comparazione del percorso formativo in termini di durata e di contenuti teorici e pratici tra il titolo di cui si chiede il riconoscimento conseguito all'estero e quello richiesto in Italia per il conseguimento del medesimo titolo.
Successivamente alla proposizione del primo ricorso per motivi aggiunti, in data 13 maggio 2021 è stata convocata una nuova Conferenza di servizi che ha rilevato in particolare quanto segue: “ la formazione specialistica medica viene effettuata nei due paesi in maniera differente. In particolare mentre negli USA è oggetto di specifica attenzione formativa la parte di intensivologia nonché la frequenza pratica, per la specializzazione in pediatria non esiste nel programma prodotto alcuna indicazione di attività formativa organica, intesa come: base razionale, fisiopatologia, diagnostica, terapia e gestione della cronicità (ove presente). In particolare le principali attività specialistiche: adolescentologia, allergologia e immunologia clinica, cardiologia, enodocrinologia, ematologia, farmacologia clinica, gastroenterologia, genetica clinica e malattie metaboliche ereditaria, malattie infettive, nefrologia, neonatologia e terapia intensiva neonatale, neurologia pediatrica, nutrizione pediatrica, oncologia pediatrica, pediatria di famiglia e di comunità, pediatria d’urgenza, pneumologia, psichiatria, radiologia, reumatologia, sono oggetto in Italia di specifica attività formativa organica, mentre nel piano di studi presentato dalla richiedente non si evidenziano in alcun modo, se non con generiche indicazioni come “i cicli di insegnamento sono condotti giornalmente su tutti i servizi da docenti dedicati” oppure “gli specializzandi partecipano a conferenze giornaliere, rapporti mattutini e grand round settimanali” senza aggiungere alcun dettaglio sui contenuti formativi teorici delle singole aree di formazione. Tale carenza non garantisce la completezza del percorso formativo effettuato dalla ricorrente rispetto a quello richiesto in Italia per il conseguimento del titolo di specialista in pediatria né l’omogeneità tra i percorsi formativi italiano e quello documentato dalla ricorrente. Essendo inoltre tale carenza formativa organica, non potrebbe essere compensata con le modalità di prova compensativa prevista dall’attuale normativa nazionale, in quanto riguarderebbe non semplici carenze su singole materie ma sull’intero programma formativo teorico ”.
Quindi, con provvedimento comunicato in data 19.5.2021, il Ministero della Salute ha confermato “ il diniego al riconoscimento del titolo conseguito in U.S.A. ai fini di avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in pediatria, in quanto si è evidenziato che la carenza del percorso formativo riguarda sia la durata del percorso, consistito in tre anni, rispetto ai cinque previsti dall’ordinamento italiano e ai quattro anni previsti… dall’art. 34 del d. lgs. 206/2007 e s.m.i. … sia i contenuti formativi come indicati nel parere della conferenza di servizi, a cui ci si richiama integralmente… ”.
Di qui il secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 19 luglio 2021, con cui la -OMISSIS-ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del predetto provvedimento comunicato in data 19.5.2021 e del parere della Conferenza di servizi del 13.5.2021, nella parte in cui si è espressa sulla richiesta di riconoscimento del titolo conseguito negli USA dalla ricorrente.
A sostegno della propria domanda ha articolato i motivi di diritto sintetizzati come segue:
- il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto " tornerebbe indietro " rispetto ai provvedimenti istruttori successivi all'accoglimento della richiesta di sospensione cautelare del primo provvedimento impugnato. Peraltro il Ministero contraddirebbe anche quanto affermato dalla Conferenza di servizi in relazione alla durata del corso. Inoltre nel programma prodotto sarebbero stati indicati i contenuti teorici del percorso formativo per le singole materie. Ancora, il provvedimento sarebbe stato emesso in violazione dell’art. 49 del D.P.R. n. 349/1999 e dei considerando 7 e 9 della direttiva CE 2013/55 laddove non le è stato consentito un accesso parziale alla professione né un percorso formativo e/o prova attitudinale;
- l’Amministrazione sarebbe incorsa nel vizio di violazione di legge con riferimento all’art. 16, commi 3 e 5, art. 22 e art. 34 d. lgs. n. 205/2007: non avrebbe dovuto convocare la Conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 16, comma 3, considerato, a suo dire, che il comma 5 del richiamato art. 16 prevede che il comma 3 non si applichi se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV del presente titolo, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII;
- l'istruttoria effettuata dall'Amministrazione non sarebbe dovuta ed esulerebbe dalla procedura di riconoscimento.
Con memorie difensive, il Ministero, in relazione alla prima censura, ha assunto che il provvedimento de quo sarebbe frutto di una nuova istruttoria e conseguentemente non “ ritorna indietro ”. In ordine ai contenuti del corso, ha sostenuto che i contenuti descrittivi si riferirebbero tutti all'attività pratica e assistenziale e soltanto genericamente si farebbe riferimento a “ i cicli di insegnamento, a conferenze giornaliere, rapporti mattutini e grand round settimanali ”, senza indicare i contenuti formativi teorici delle singole aree di formazione. Riguardo poi alla presunta violazione del provvedimento rispetto ai considerando 7 e 9 della direttiva 2013/55/CE, letti in combinato disposto con l'art. 49 del D.P.R. n. 94/1999, deduce che si tratterebbe di un riferimento del tutto inconferente, in quanto si riferirebbe a norme (accesso parziale e prestazioni di servizi temporanee e occasionali) non applicabili nel caso in oggetto, considerato che il titolo di cui trattasi è un titolo extracomunitario e la professione è una professione sanitaria per la quale non sarebbe applicabile un accesso parziale, come espressamente previsto dallo stesso considerando 7 né la prestazione di servizi temporanea e occasionale a cui si riferisce il considerando 9.
In relazione alla seconda censura - già formulata nel primo ricorso per motivi aggiunti - ha ribadito che il titolo di cui la ricorrente chiede il riconoscimento non ricadrebbe in alcuna delle due fattispecie previste dal comma 5 dell'art. 16.
In relazione alla terza censura – anch’essa già formulata nel primo ricorso per motivi aggiunti – ribadisce che contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'Amministrazione sarebbe tenuta, ai sensi dell'art. 16, comma 3, ad acquisire il parere tecnico di merito della Conferenza di servizi.
Infine, con un terzo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 17 novembre 2021, viene impugnata la nota del 22 settembre 2021, nella quale si legge quanto segue: “ In riferimento al ricorso in oggetto… si comunica che ad oggi non risulta pervenuta allo scrivente Ufficio la documentazione relativa ai programmi teorici del Corso di Specializzazione in Pediatria, conseguiti in USA, richiesti con nota del 2 marzo 2021 ”.
Con l’unico motivo di ricorso, la -OMISSIS-assume che detta nota sarebbe stata “ utilizzata quale motivazione ulteriore dei provvedimenti già impugnati con il primo e secondo ricorso per motivi aggiunti ”.
Tutte le parti hanno ampiamente argomentato le rispettive posizioni.
All’udienza dell’11 febbraio 2022 la causa è stata introitata per la decisione.
2. Si procede con lo scrutinio del ricorso introduttivo del giudizio, che deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Invero, in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 71 dell’11 gennaio 2021 - con la quale, come visto, è stato ordinato al Ministero di riesaminare, entro 30 giorni, l’istanza della ricorrente, e di emettere entro lo stesso termine un nuovo provvedimento - l’Amministrazione ha effettuato una nuova istruttoria, all’esito della quale ha adottato un nuovo provvedimento in data 19 maggio 2021 - impugnato dalla dottoressa -OMISSIS-con il secondo ricorso per motivi aggiunti - che, dunque, sostituisce il precedente.
3. Dichiarata l’improcedibilità del ricorso introduttivo, si prosegue con l’esame del primo ricorso per motivi aggiunti, con il quale è stata impugnata la nota del 19 febbraio 2021 con cui il Ministero ha richiesto all’istante “ di produrre documentazione integrativa relativa ai contenuti dei programmi di formazione teorica del corso di specializzazione in pediatria, di cui si chiede il riconoscimento … Una volta pervenuta, tale documentazione integrativa verrà sottoposta all’esame della conferenza di servizi nella prossima riunione utile ”.
Detto ricorso è inammissibile.
Invero, l’atto impugnato deve essere qualificato alla stregua di un atto meramente endoprocedimentale, di natura non provvedimentale, dunque non idoneo ad incidere negativamente nella sfera giuridica della ricorrente, e, pertanto, privo della necessaria portata lesiva che costituisce presupposto per l’impugnazione.
Invero con detta missiva il Ministero si è limitato a chiedere documentazione integrativa relativa ai contenuti dei programmi di formazione teorica onde rinnovare l’istruttoria.
4. Per le stesse ragioni deve essere dichiarata l’inammissibilità anche dei terzi motivi aggiunti, con i quali viene chiesto l’annullamento della nota del 22 settembre 2021 che, secondo la prospettazione della ricorrente, sarebbe stata “ utilizzata quale motivazione ulteriore dei provvedimenti già impugnati con il primo e secondo ricorso per motivi aggiunti ”.
Questo il contenuto della predetta nota: “ si comunica che ad oggi non risulta pervenuta allo scrivente Ufficio la documentazione relativa ai programmi teorici del Corso di specializzazione in Pediatria, conseguito in U.S.A, richiesti con nota del 2 marzo 2021 ”.
Atteso il tenore letterale di siffatta comunicazione, risulta difficile comprendere in che modo possa costituire integrazione della motivazione del diniego espresso dal Ministero, come pretenderebbe la ricorrente.
Invero, essa costituisce mera nota interlocutoria, di natura non provvedimentale, priva di qualsiasi portate lesiva.
5. Si procede, infine, con lo scrutinio del secondo ricorso per motivi aggiunti, con i quali viene chiesto l’annullamento del diniego del 19 maggio 2021.
I motivi aggiunti de quibus sono fondati nei limiti e per le ragioni che si vengono ad illustrare.
6. Con la prima censura, la -OMISSIS-, come già detto, censura il nuovo diniego in quanto “ tornerebbe indietro ” rispetto ai provvedimenti istruttori successivi all'accoglimento della richiesta di sospensione cautelare del primo provvedimento impugnato, contraddicendo quanto affermato dalla Conferenza di servizi in relazione alla durata del corso. Inoltre, nel programma prodotto sarebbero stati indicati i contenuti teorici del percorso formativo per le singole materie e non sarebbero state indicate le ragioni per cui non veniva consentito un accesso parziale alla professione né un percorso formativo e/o prova attitudinale.
Con la seconda e terza censura, assume che l’Amministrazione non avrebbe dovuto convocare la Conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 16, comma 3, considerato, a suo dire, che il comma 5 del richiamato art. 16 prevede che il comma 3 non si applichi se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV del presente titolo, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII.
La difesa del Ministero sostiene che il provvedimento gravato sarebbe frutto di una nuova istruttoria e conseguentemente non “ ritorna indietro ”. In ordine ai contenuti del corso, sostiene che i contenuti descrittivi si riferirebbero tutti all'attività pratica e assistenziale e soltanto genericamente si farebbe riferimento a " i cicli di insegnamento, a conferenze giornaliere, rapporti mattutini e grand round settimanali " senza indicare i contenuti formativi teorici delle singole aree di formazione.
In relazione alla convocazione della Conferenza di Servizi, afferma che il titolo di cui la ricorrente chiede il riconoscimento non ricadrebbe in alcuna delle due fattispecie previste dal comma 5 dell'art. 16, non trattandosi né di un titolo analogo ad altri su cui l'Amministrazione abbia già provveduto con proprio decreto, né tantomeno di un titolo di medico specialista, conseguito in un paese dell'Unione Europea.
7. Occorre innanzitutto evidenziare sinteticamente le principali norme che trovano applicazione nella fattispecie in esame.
Innanzitutto, il D.P.R. n. 394/99, testo vigente, prevede che si applichino alle procedure di riconoscimento, per intero, le disposizioni di cui al titolo III del D. lgs. n. 206/2007 che ha recepito la Direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005 in materia, così come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013.
Segnatamente, il predetto D.P.R., agli artt. 49 e 50, disciplina il riconoscimento dei titoli extracomunitari posseduti da cittadini extracomunitari.
In particolare, l’art. 49 prevede che il Ministro competente, cui è presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all' articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'articolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento.
Il D. Lgs. n. 206/2007, poi, prevede all’art. 16 che: “ 1. Ai fini del riconoscimento professionale come disciplinato dal presente titolo, il cittadino di cui all'articolo 2 presenta apposita domanda all'autorità competente di cui all'articolo 5. 2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l'autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l'Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.