TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2022-10-07, n. 202202611

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2022-10-07, n. 202202611
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202202611
Data del deposito : 7 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/10/2022

N. 02611/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01333/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1333 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ad Prima Costruzione S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani n. 31;

contro

Comune di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Provincia di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Oscar Mercolino e Gennaro Galietta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a - della delibera di C.C. n. 58 del 09.05.2018, pubblicata in data 21.05.2018, con la quale sono stati approvati gli “Atti di programmazione degli interventi 2018 – 2020”, nella parte in cui ha confermato l’inserimento dell’area di proprietà della ricorrente tra le “Aree di rinnovo” sottoposte alla disciplina di cui all’art. 15 delle N.T.A., compromettendo l’iniziativa costruttiva della ricorrente;

b - ove e per quanto occorra, del verbale n. 7 relativo alla seduta del 09.03.2018 recante il parere favorevole della Commissione Consiliare Urbanistica presupposto alla delibera sub a), non conosciuto;

c - ove e per quanto occorra, del parere favorevole di regolarità tecnica reso da Dirigente del Settore Pianificazione ed Uso del Territorio del Comune di Avellino, presupposto alla delibera sub a), non conosciuto;

d - ove e per quanto occorra, del parere favorevole di regolarità contabile reso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari del Comune di Avellino, presupposto alla delibera sub a), non conosciuto;

e - ove e per quanto occorra, della delibera di C.C. n. 49 del 17.05.2017 con la quale è stato approvato il “Programma triennale delle opere pubbliche 2017 – 2019” nella parte in cui non ha previsto somme per la copertura finanziaria di nuovi interventi dea attuarsi attraverso i P.U.A.;

f - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ad Prima Costruzione S.r.l. il 16 settembre 2022:

g - del provvedimento di cui alla nota prot. n. 19864/2022 dell’11.07.2022, con il quale la P.A. ha respinto l’istanza depositata dalla ricorrente per il rilascio di una variante al p.d.c. n. 13055 del 06.07.2020;

h - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 19864/2022 del 30.05.2022, recante la comunicazione dei motivi ostativi;

i - ove e per quanto occorra, del verbale n. 13 del 06.07.2022;

l - della nota prot. n. 31070 del 19.04.2022, richiamata nel provvedimento sub g);

m - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 32368 del 26.04.2022, del pari richiamata nel provvedimento sub g);

n - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Avellino e della Provincia di Avellino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2022 la dott.ssa L Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso introduttivo, notificato in data 4 settembre 2018 e depositato in data 14 settembre 2018, la società ricorrente impugnava:

a) la delibera di C.C. n. 58 del 9 maggio 2018, pubblicata in data 21 maggio 2018, con la quale sono stati approvati gli “Atti di programmazione degli interventi 2018 – 2020”, nella parte in cui ha confermato l’inserimento dell’area di proprietà della ricorrente tra le “Aree di rinnovo” sottoposte alla disciplina di cui all’art. 15 delle N.T.A., compromettendo l’iniziativa costruttiva della ricorrente;

b) ove e per quanto occorra, il verbale n. 7 relativo alla seduta del 9 marzo 2018 recante il parere favorevole della Commissione Consiliare Urbanistica presupposto alla delibera sub a), non conosciuto;

c) ove e per quanto occorra, il parere favorevole di regolarità tecnica reso da Dirigente del Settore Pianificazione ed Uso del Territorio del Comune di Avellino, presupposto alla delibera sub a), non conosciuto;

d) ove e per quanto occorra, il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari del Comune di Avellino, presupposto alla delibera sub a), non conosciuto;

e) ove e per quanto occorra, la delibera di C.C. n. 49 del 17 maggio 2017 con la quale è stato approvato il “Programma triennale delle opere pubbliche 2017 – 2019” nella parte in cui non ha previsto somme per la copertura finanziaria di nuovi interventi dea attuarsi attraverso i P.U.A.;

f) tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.

La società deduceva in fatto:

- di essere da anni impegnata nell’attività di costruzione di immobili urbani e di essere divenuta proprietaria, nell’ambito di detta attività, di un immobile sito alla Via Tagliamento del Comune di Avellino distinto in catasto al foglio n.12, particella n. 13, in virtù di atto pubblico del 29 aprile 2011 per notaio V G;

- che, in particolare, si trattava di un lotto di terreno con entrostante edificio a prevalente destinazione residenziale, composto da un piano interrato, un piano terra e quattro piani in elevazione, il quale, all’atto di acquisto, era ricompreso in zona B di completamento del P.U.C. del Comune di Avellino, con possibilità di edificazione con intervento diretto e con indice fondiario di completamento di 1mq/mq ubicato in pieno centro cittadino, in area completamente urbanizzata;

- di averlo acquistato all’esclusivo fine di realizzare un intervento di sostituzione edilizia dell’edificio esistente con altro edificio;

- di aver depositato in data 10 giugno 2011 istanza di permesso di costruire, poi respinta dal Comune;

- di aver depositato, in data 6 marzo 2012, una nuova istanza di permesso di costruire, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 1/2011 (Piano casa), nella quale aveva considerato: quale volumetria esistente la volumetria lorda già edificata del fabbricato realizzato ed assentito e, in applicazione dell’art. 14 delle N.T.A., quale volumetria residuale ed utilizzabile, quella al netto di quella esistente, pari a 2360 mq. di S.L.P.;

- che con delibera n. 267/2011 il Comune di Avellino aveva approvato gli atti di programmazione degli interventi per il triennio 2012-2014, riclassificando le aree ricomprese nella zona B di completamento (tavola 3/A del P.U.C.) come rientranti nel comparto “Area di Rinnovo Urbano”, e inoltre aveva previsto l’applicazione della disciplina urbanistica di cui all’art. 15 delle N.T.A., ai sensi del quale l’intervento edificatorio è permesso mediante approvazione di P.U.A. e per una S.L.P. premiale, previa sostituzione dell’esistente, non superiore al 30% e per destinazioni non residenziali;

- che a tale delibera avevano fatto seguito la delibera di C.C. n. 315 del 29 dicembre 2014, con cui erano state approvate le metodologie operative per gli Atti di Programmazione degli Interventi per il triennio 2015-2017, e la delibera impugnata, con cui erano stati approvati gli Atti di Programmazione degli interventi 2018-2020, sostanzialmente riconfermando le previsioni contenute nei precedenti atti di programmazione.

A sostegno del ricorso introduttivo venivano articolati i seguenti motivi di diritto:

I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 25 e 27 L.R.C. N. 16/2004 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 14 E 15 DELLE N.T.A. DEL P.U.C. DEL COMUNE DI AVELLINO NONCHE’ IN RELAZIONE AGLI ARTT. 41, 42 E 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA' MANIFESTA - ILLOGICITA' - IRRAGIONEVOLEZZA).

Si deduceva che la delibera impugnata rappresentava una illegittima variante urbanistica che, di fatto, impediva la realizzazione di interventi edilizi in aree libere, sacrificando i diritti dominicali e lo ius aedificandi dei proprietari delle aree oggetto della operata scelta pianificatoria.

Si deduceva il contrasto con l’art. 25 della L.R.C. n. 16/2004, laddove la P.A. operava una scelta pianificatoria non coerente con il P.U.C. e le sue principali finalità.

Si rappresentava che, includendo le aree di proprietà della ricorrente tra le Aree di rinnovo urbano, per l’effetto le assoggettava alla disciplina di cui all’art. 15 delle N.T.A., in luogo di quella di cui all’art. 14 delle N.T.A., prevedendo la necessaria preventiva formazione di un piano attuativo anziché l’intervento edilizio diretto in virtù di apposito permesso di costruire.

II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 27 DELLA L. N. 457/1978 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 14 E 15 DELLE N.T.A. DEL P.U.C. DEL COMUNE DI AVELLINO NONCHE’ IN RELAZIONE AGLI ARTT. 41, 42 E 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA' MANIFESTA - ILLOGICITA' - IRRAGIONEVOLEZZA).

Si deduceva che l’inclusione delle aree di proprietà della ricorrente tra quelle di rinnovo urbano avveniva in assenza dei prescritti presupposti ovvero in assenza delle condizioni di degrado di cui all’art. 27 della L. 457/1978, trattandosi di aree che ricadono in pieno centro cittadino e sono dotate di tutte le urbanizzazioni necessarie, sia primarie che secondarie.

III – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 27 DELLA L. N. 457/1978 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 14 E 15 DELLE N.T.A. DEL P.U.C. DEL COMUNE DI AVELLINO NONCHE’ IN RELAZIONE AGLI ARTT. 41, 42 E 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA' MANIFESTA - ILLOGICITA' - IRRAGIONEVOLEZZA).

Si deduceva la non perseguibilità/fattibilità degli obiettivi di qualità e di razionalità costruttiva stabiliti nell’ambito dell’impostazione generale del Piano in quanto l’art. 15 delle N.T.A. prevede l’impossibilità di reinsediare l’intera cubatura preesistente laddove superi il limite di densità edilizia di cui al D.M. 1444/1968, con delocalizzazione dell’eccedente in non meglio individuate aree, e conseguentemente il previsto intervento di demo-ricostruzione non avrebbe consentito la realizzazione nemmeno dei volumi già esistenti.

Si deduceva la manifesta irragionevolezza degli atti impugnati in quanto funzionalizzati al perseguimento di obiettivi (incremento degli spazi verdi, dei servizi e degli spazi pubblici) impossibili da realizzare, attesa la densità elevata delle aree di riferimento, nonché la presenza di un adiacente comparto denominato “Parco Urbano Ni01” già fornito di tutte le summenzionate strutture.

IV – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 27 DELLA L. N. 457/1978 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 14 E 15 DELLE N.T.A. DEL P.U.C. DEL COMUNE DI AVELLINO NONCHE’ IN RELAZIONE AGLI ARTT. 41, 42 E 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA' MANIFESTA - ILLOGICITA' – IRRAGIONEVOLEZZA - SVIAMENTO).

Si rappresentava l’irragionevolezza del previsto intervento di rinnovo urbano, che avrebbe dovuto realizzarsi medianti la sostituzione del tessuto edilizio esistente, consistente in nove distinti condomini, con altezza da sei ad otto piani.

Si deduceva che anche la teorica premialità non residenziale nei limiti del 30% non sarebbe stata idonea a giustificare il presupposto intervento di demo-ricostruzione degli edifici esistenti e, in ogni caso, detta premialità incontrava il suo limite nella densità edilizia massima di cui al D.M. n. 1444/1968, già superata.

V – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 27 DELLA L. N. 457/1978 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 14 E 15 DELLE N.T.A. DEL P.U.C. DEL COMUNE DI AVELLINO NONCHE’ IN RELAZIONE AGLI ARTT. 41, 42 E 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA' MANIFESTA - ILLOGICITA' - IRRAGIONEVOLEZZA).

Si deduceva l’illegittimità della scelta pianificatoria perseguita dall’Amministrazione, quale vera e propria variante al P.U.C., che non teneva conto dell’effettivo stato dei luoghi, delle situazioni di fatto già in essere e dei diritti dei privati detentori di posizioni consolidate.

VI – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 25, 26 E 27 DELLA L.R.C. N. 16/2004 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 14 E 15 DELLE N.T.A. DEL P.U.C. DEL COMUNE DI AVELLINO NONCHE’ IN RELAZIONE ALL’ART. 7 DELLA L. N. 241/1990 E ALL’ART. 97 COST.) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA' MANIFESTA - ILLOGICITA' - IRRAGIONEVOLEZZA).

Si deduceva la violazione delle garanzie fondamentali e, in particolare, dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990, in quanto la delibera adottata, pur costituendo formalmente un atto di pianificazione a carattere generale, aveva sostanzialmente prodotto effetti diretti nei confronti dei soggetti proprietari delle aree in oggetto.

Con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 16 settembre 2022, la società ricorrente impugnava altresì:

g) il provvedimento di cui alla nota prot. n. 19864/2022 dell’11 luglio 2022, con il quale la P.A. ha respinto l’istanza depositata dalla ricorrente per il rilascio di una variante al p.d.c. n. 13055 del 6 luglio 2020;

h) ove e per quanto occorra, la nota prot. n. 19864/2022 del 30 maggio 2022, recante la comunicazione dei motivi ostativi;

i) ove e per quanto occorra, il verbale n. 13 del 6 luglio 2022;

l) la nota prot. n. 31070 del 19 aprile 2022, richiamata nel provvedimento sub g);

m) ove e per quanto occorra, la nota prot. n. 32368 del 26 aprile 2022, del pari richiamata nel provvedimento sub g);

n) tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, collegati, connessi e conseguenziali

La società deduceva in fatto:

- di aver chiesto e ottenuto, nel 2012, il permesso di costruire (n. 12183/2012) per la realizzazione di un intervento di demo-ricostruzione, ai sensi dell’art. 5 della L.R.C. n. 19/2009, e successivamente un p.d.c. in variante (prot. n. 2020/37755 del 6 luglio 2020);

- di aver depositato il 9 marzo 2022, nel corso dei lavori, un’istanza di variante al succitato p.d.c. del 6 luglio 2020, essendo venuta meno qualsivoglia limitazione connessa all’A.P.I. per effetto del decorso del prescritto termine triennale, relativa alla mera chiusura dei porticati esistenti e alla rimodulazione interna delle unità immobiliari già assentite mediante la traslazione delle tamponature di ciascun appartamento verso l’esterno e l’utilizzo della capacità edificatoria residua prevista dall’art. 14 delle N.T.A.;

- che, con nota del 30 maggio 2022, il Comune di Avellino aveva comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, articolati nei seguenti termini: a) per l’area in oggetto, ritenuti ancora validi gli A.P.I., sarebbe applicabile l’art. 15 delle N.T.A. del vigente P.U.C. inerente la disciplina delle Aree di Rinnovo Urbano;
b) “ la perimetrazione delle zone di recupero (Aree di Rinnovo Urbano) non decade fino a diversa indicazione da effettuarsi a mezzo di apposita deliberazione di C.C .”;
c) - “ la decorrenza del triennio di valenza degli API inficia unicamente la parte terza degli API .. ovvero la copertura finanziaria necessaria per la realizzazione delle opere pubbliche da attuarsi nel triennio ”.

- di aver depositato tempestivamente articolata memoria;

- che il Comune, senza controdedurre a tali osservazioni, aveva respinto l’istanza con provvedimento dell’11 luglio 2022.

Venivano articolati i seguenti motivi di diritto:

I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 25 E 27 L.R.C. N. 16/2004 ED ARTT. 14 E 15 NN.TT.A. DEL P.U.C. DEL COMUNE DI AVELLINO) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA - DEL PRESUPPOSTO – SVIAMENTO - ERRONEITA’- PERPLESSITA’).

Si deduceva l’assenza dei presupposti per l’applicazione dell’eccezione all’applicazione dell’art. 14 N.T.A., conseguente solo alla effettiva e corretta individuazione degli interventi di Rinnovo Urbano, nel caso di specie mancante nel vigente P.U.C., laddove l’unica perimetrazione delle zone di rinnovo urbano era rinvenibile negli A.P.I. approvati nel 2011 e reiterati con successivi atti deliberativi, ormai scaduti.

II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 25 E 27 L.R.C. N. 16/2004 ED ARTT. 14 E 15 NN.TT.A. DEL P.U.C. DEL COMUNE DI AVELLINO) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA - DEL PRESUPPOSTO – SVIAMENTO - ERRONEITA’- PERPLESSITA’.

Si deduceva l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 15 delle N.T.A., in quanto: in primo luogo, mancava il presupposto tipico in presenza del quale un intervento può qualificarsi di rinnovo urbano, cioè la totale demolizione e ricostruzione;
in secondo luogo, il P.U.C. per l’area in oggetto (zona “B di impianto recente) prevedeva un’unica campitura e doveva applicarsi l’art. 14 delle N.T.A.

III – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 25 E 27 L.R.C. N. 16/2004 ED ARTT. 14 E 15 NN.TT.A. DEL P.U.C. DEL COMUNE DI AVELLINO) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA - DEL PRESUPPOSTO – SVIAMENTO - ERRONEITA’- PERPLESSITA’).

A – SUL RILIEVO SUB A OVVERO SULL’ASSUNTO SECONDO IL QUALE “LA PERIMETRAZIONE DELLE ZONE DI RECUPERO (AREE DI RINNOVO URBANO) NON DECADE FINO A DIVERSA INDICAZIONE DA EFFETTUARSI A MEZZO DI APPOSITA DELIBERAZIONE DI C.C.”.

Si deduceva che l’assunto sub A si poneva in aperta violazione dell’art. 25 della L.R.C. 16/2004, il quale prevede un’efficacia temporale limitata a tre anni degli A.P.I.. Pertanto, gli A.P.I. approvati nel maggio 2018 avevano perso efficacia nel maggio 2021, con conseguente immediata riespansione dei poteri e delle facoltà inerenti al diritto di proprietà.

B - SUL RILIEVO SUB B OVVERO SULL’ASSUNTO SECONDO CUI “LA DECORRENZA DEL TRIENNIO DI VALENZA DEGLI API INFICIA UNICAMENTE LA PARTE TERZA DEGLI API STESSA, OVVERO LA COPERTURA FINANZIARIA NECESSARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLE PERE OPPURE DA VERIFICARSI NEL TRIENNIO”.

Si deduceva l’erroneità manifesta e il difetto di motivazione dell’atto gravato in quanto l’art. 25 della L.R.C. 16/2004 non reca alcuna distinzione circa l’efficacia tra la componente programmatica/pianificatoria e quella prettamente finanziaria degli A.P.I.

IV – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 25 E 27 L.R.C. N. 16/2004 ED ARTT. 14 E 15 NN.TT.A. DEL P.U.C. DEL COMUNE DI AVELLINO) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA - DEL PRESUPPOSTO – SVIAMENTO - ERRONEITA’- PERPLESSITA’.

Si deduceva che, nelle osservazioni ai motivi ostativi, la ricorrente aveva rappresentato l’applicabilità dell’art. 13 della L. n. 10/1977 e, dunque, l’ammissibilità del rilascio del permesso di costruire in presenza di aree dotate di opere di urbanizzazione, in caso di A.P.I. scaduti, ma che la P.A. non aveva controdedotto a tali osservazioni nel provvedimento conclusivo, così violando l’art. 10 bis della L. 241/1990.

V – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 25 E 27 L.R.C. N. 16/2004 ED ARTT. 14 E 15 NN.TT.A. DEL P.U.C. DEL COMUNE DI AVELLINO) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA - DEL PRESUPPOSTO –

SVIAMENTO - ERRONEITA’- PERPLESSITA’).

Si deduceva che le disposizioni programmatiche, tanto più se scadute, non potevano assurgere a legittimo motivo di diniego di una istanza di variante ad un permesso di costruire valido ed efficace, del tutto conforme alla disciplina di zona in concreto applicabile.

Si ribadiva, altresì, la non sussistenza nella specie delle condizioni di degrado di cui all’art. 27 della L. n. 457/1978.

VI – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 10 - BIS DELLA L. N. 241/1990 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 25 E 27 L.R.C. N. 16/2004 ED AGLI ARTT. 14 E 15 NN.TT.A. DEL P.U.C. DEL COMUNE DI AVELLINO) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA - DEL PRESUPPOSTO – SVIAMENTO - ERRONEITA’- PERPLESSITA’).

Si deduceva la violazione dell’art. 10 bis della L. 241/1990, in quanto, a fronte delle osservazioni ai motivi ostativi depositati dalla ricorrente, la P.A. aveva omesso di motivare in ordine al mancato accoglimento delle stesse.

Con memoria depositata in data 26 settembre 2022 la società ricorrente chiedeva la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo per intervenuta inefficacia degli A.P.I. di cui alla delibera n. 58 del 9 maggio 2018, atteso che nel termine di efficacia di cui all’art. 25 della L.R.C. n. 16/2004 il Comune non aveva attuato gli interventi ivi previsti per le aree di proprietà della ricorrente e non aveva rinnovato la scelta pianificatoria scaduta.

La Provincia di Avellino, con memoria depositata il 3 ottobre 2022, si costituiva in resistenza eccependo la propria carenza di legittimazione passiva.

Con memoria depositata in data 4 ottobre 2022, si costituiva in resistenza anche il Comune di Avellino deducendo che la decorrenza del termine di tre anni dall’ultimo aggiornamento degli A.P.I. non poteva considerarsi incidente sull’efficacia e legittimità della perimetrazione delle zone di recupero, come individuata ai sensi della citata L. 457/78, nell’ambito dello strumento urbanistico generale, alla stregua di quanto è avvenuto per il PUC della Città di Avellino, inficiando unicamente la durata del piano di copertura finanziaria previsto per la realizzazione degli interventi programmati nel triennio.

La causa veniva chiamata alla camera di consiglio del 5 ottobre 2022 e il ricorso è stato trattenuto in decisione, con avviso alle parti – che non hanno formulato obiezioni sul punto – di possibile definizione del giudizio con sentenza breve.

DIRITTO

Sussistono i presupposti per la definizione della causa con sentenza breve.

Invero, quanto al ricorso introduttivo, esso è manifestamente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Invero, è intervenuta l’inefficacia della delibera di C.C. n. 58 del 9 maggio 2018, pubblicata in data 21 maggio 2018, con la quale sono stati approvati gli “Atti di programmazione degli interventi 2018 – 2020”, impugnata con il ricorso introduttivo e, nel successivo termine di efficacia di cui all’art. 25 della L.R.C. n. 16/2004, il Comune di Avellino non ha attuato gli interventi previsti per le aree di proprietà della ricorrente.

Quanto al ricorso per motivi aggiunti, sono manifestamente fondate ed assorbenti le censure di cui ai motivi primo, secondo e terzo.

Con il primo e il secondo motivo di diritto si deduce l’erroneità dell’assunto del Comune di Avellino, secondo cui non troverebbe applicazione “ la disciplina di piano regolatore di cui all’art. 14, ma bensì va applicata la disciplina di cui all’art. 15, in quanto l’area è stata ritenuta di Rinnovo Urbano soggetta ad intervento indiretto …”, rappresentando viceversa l’applicabilità dell’art. 14 delle N.T.A.

Con il terzo motivo di diritto si contestano le affermazioni del Comune secondo cui “ la perimetrazione delle zone di recupero (aree di rinnovo urbano) non decade fino a diversa indicazione da effettuarsi a mezzo di apposita deliberazione di c.c.” e “la decorrenza del triennio di valenza degli api inficia unicamente la parte terza degli api stessa, ovvero la copertura finanziaria necessaria per la realizzazione delle pere oppure da verificarsi nel triennio” .

Le limitazioni introdotte con la delibera di approvazione degli Atti di Programmazione degli Interventi relativi al triennio 2018-2020 hanno perso efficacia a seguito del decorso del termine triennale di efficacia dei predetti A.P.I.;
conseguentemente, in mancanza di una perimetrazione di dette aree quali zone di Rinnovo Urbano nell’ambito del P.U.C., trova applicazione la disciplina relativa alla corrispondente campitura e zonizzazione “Zona B impianto recente” e, dunque, si applica l’art. 14 delle N.T.A.

Invero, l’art. 15 N.T.A., quali condizioni per la modificazione dell’assetto urbano, richiede:

“- St minima d’intervento: in sede di atti di programmazione degli interventi o di PUA, l’Amministrazione Comunale individuerà i perimetri delle aree di recupero, definendo la percentuale di SLP massima che non potrà essere superiore al 30% ed in ogni caso non superiore ai limiti di densità edilizia di cui al D.M. n. 1444/68;
i medesimi strumenti definiranno le percentuali e le relative destinazioni d’uso;

- Servizi: le aree a servizi afferenti alla quota aggiuntiva di edificazione, che non possono essere reperite sull’area oggetto d’intervento, potranno essere monetizzate”.

Nel caso di specie, la perimetrazione contenuta negli A.P.I., con cui le aree interessate sono state ricomprese tra gli interventi di Rinnovo Urbano, ha perso efficacia una volta decorso il triennio ai sensi dell’art. 25, comma 1, della L.R.C. n. 16/2004, a mente del quale “ con delibera di Consiglio comunale è adottata, in conformità alle previsioni del Puc e senza modificarne i contenuti, la disciplina degli interventi di tutela, valorizzazione, trasformazione e riqualificazione del territorio comunale da realizzare nell'arco temporale di tre anni ”.

Solo per effetto della individuazione degli interventi di Recupero Urbano viene meno il presupposto per l’applicazione del regime di cui all’art. 14 delle N.T.A. e trova applicazione l’art. 15.

Conseguentemente, il decorso il termine triennale di efficacia comporta la riespansione dei poteri e delle facoltà relative al diritto di proprietà e, dunque, il diritto di realizzare un intervento del tutto conforme alla disciplina urbanistica di zona che, nel caso di specie, è dettata dall’art. 14 delle N.T.A.

È, inoltre, corretto l’assunto di parte ricorrente secondo cui l’art. 25 della L.R.C. n. 16/2004 non reca alcuna distinzione, con riguardo al termine di efficacia, tra la componente programmatica/pianificatoria e quella prettamente finanziaria degli A.P.I.

Conseguentemente, il termine triennale di efficacia attiene agli A.P.I. complessivamente intesi.

L’accoglimento di tali censure, assorbiti gli ulteriori motivi, determina l’erroneità delle premesse su cui poggia il provvedimento impugnato.

Il ricorso per motivi aggiunti va, pertanto, accolto.

La peculiarità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

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