TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-11-06, n. 202316392
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Testo completo
Pubblicato il 06/11/2023
N. 16392/2023 REG.PROV.COLL.
N. 11135/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11135 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Perpetua e Pasquale Fornaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Csm - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministro della Giustizia del 14/09/2020, notificato il 30.09.2020, di non conferma nell'incarico di giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di Pomigliano d'Arco e della delibera protocollo P10896/2020 del 30.07.2020, adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 30.07.2020, notificata il 30.09.2020, relativa alla pratica n. 270GP/2018 ed avente ad oggetto “Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 92/2016” nonché di ogni altro atto connesso e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Csm - Consiglio Superiore della Magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministro della giustizia del 14 settembre 2020 e la presupposta delibera del CSM del 30 luglio 2020, con i quali l'amministrazione ha disposto la non conferma dell'esponente nell'incarico di Giudice onorario di pace in servizio presso la sede di Pomigliano d'Arco.
L'istante ha lamentato l'illegittimità degli atti in ragione di articolati motivi di diritto e ne ha chiesto l'annullamento.
Si sono costituiti in giudizio il CSM ed il Ministero della giustizia, contestando il ricorso e, quanto al secondo, eccependo altresì il proprio difetto di legittimazione passiva.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica dell'11 ottobre 2023.
Premesso che il coinvolgimento in giudizio del Ministero della giustizia è imposto dall'avvenuta impugnazione (in uno alla presupposta delibera del CSM) del decreto ministeriale di non conferma, si rileva l'infondatezza del gravame.
Giova ricordare i fatti di causa e, in particolare, l'iter procedurale sfociato negli atti impugnati. L’istante, Giudice onorario di pace in servizio presso l'Ufficio del Giudice di pace di Pomigliano d'Arco, ha presentato domanda di conferma nell'incarico per un ulteriore mandato quadriennale, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016 n.92.
Il Consiglio Giudiziario presso la Corte di appello di Napoli, sezione autonoma per i magistrati onorari, ha espresso giudizio favorevole alla conferma in data 6 novembre 2017.
In data 22 gennaio 2020, l’ottava commissione del CSM ha trasmesso al ricorrente, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge sul procedimento amministrativo, la comunicazione indicata in atti, rappresentando circostanze ostative alla conferma e convocando l'esponente per l'audizione personale per la data del 10 marzo 2020.
Nel corso del procedimento, l'istante ha rappresentato l'inapplicabilità della previsione di cui all’articolo 2, comma 5, del ridetto d.lgs. 92/2016 e ha dedotto l'irrilevanza delle sanzioni disciplinari pregresse, in quanto precedenti