TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-12-29, n. 202217860
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Testo completo
Pubblicato il 29/12/2022
N. 17860/2022 REG.PROV.COLL.
N. 09228/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9228 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Torino, 7;
contro
Ministero dell'Interno,-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto di rifiuto del rinnovo del permesso soggiorno per motivi commerciali/lavoro autonomo emesso in data -OMISSIS-, nonche' per l'annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, e per ogni ulteriore statuizione.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 12 dicembre 2022 il dott. R S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, straniera di nazionalità nigeriana, impugna il decreto di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi commerciali/lavoro autonomo indicato in epigrafe, con il quale la-OMISSIS- ha rifiutato il titolo evidenziando l’emersione, a carico della richiedente, di una sentenza di -OMISSIS- di-OMISSIS--, emessa dal Tribunale di-OMISSIS-.
Detta condanna, ostativa al rilascio e/o al rinnovo del titolo ai sensi dell’art. 4 comma 3 e dell’art. 5 comma 5 del D.Lgs. nr. 286/1998, peraltro reiterata, è stata ritenuta dall’amministrazione espressiva di un particolare allarme sociale e pericolo per l’ordine pubblico, e dunque prevalente sui legami familiari dell’interessata.
Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente ha articolato le seguenti censure:
violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 4, 35 e 36 Cost., art. 5 comma 5 del d.lgs 286/98) - eccesso di potere per difetto di istruttoria- motivazione apparente - violazione di legge (art. 97 Cost., art. 41 Carta di Nizza) - mancato bilanciamento dell’interesse pubblico e di quello privato - erronea valutazione dei fatti e dei presupposti – irragionevolezza – ingiustizia manifesta.
In sostanza la ricorrente, dopo aver premesso di risiedere in Italia da tredici anni, di gestire un’azienda e di condurre in locazione un appartamento, censura l’automatismo espulsivo di cui è espressione il provvedimento impugnato, lamentando la mancata considerazione, da parte dell’Amministrazione, dei propri legami sul territorio nazionale e dell’inserimento nel tessuto sociale, basandosi il diniego sulla commissione di reati che hanno creato un modestissimo allarme sociale, in