TAR Catania, sez. III, sentenza 2014-09-05, n. 201402401

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2014-09-05, n. 201402401
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201402401
Data del deposito : 5 settembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03010/2013 REG.RIC.

N. 02401/2014 REG.PROV.COLL.

N. 03010/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di AT (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3010 del 2013, proposto da: Edilservice Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Attardi, con domicilio eletto presso lo stesso in AT, viale A. De Gasperi, 151;



contro

Consorzio Intercomunale Rifiuti, Energia Servizi, Co.In.R.E.S., A.T.O. Pa4, non costituitosi in giudizio;



per l'esecuzione

del giudicato nascente da decreto ingiuntivo n. 189/2010 reso dal Giudice di pace di AT.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 il dott. Calogero Ferlisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con decreto n. 189/2010 emesso dal Giudice di pace di AT, è stato ingiunto al Co.In.R.E.S., A.T.O. Pa4 con sede in Bolognetta - il pagamento in favore della società ricorrente della complessiva somma di Euro 2.400.00 oltre interessi di mora al tasso legale fino al soddisfo e le spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi Euro 418,50 oltre spese generali IVA e CPA.

Detto decreto, è stato notificato il 9.2.2010 al Co.In.R.E.S., A.T.O. Pa4 che non ha proposto opposizione; la formula esecutiva risulta apposta in data 28.4.2010.

La società ricorrente, in forza di tale formula esecutiva, ha intimato formale atto di precetto notificato 21.4.2011.

2. Poiché l'Ente ingiunto non ha provveduto, nel termine prescritto, al pagamento del dovuto, la ricorrente, con atto notificato il giorno 23.11.2013, depositato il 4.12.2013, ha proposto ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale, chiedendo che venga dichiarato l'obbligo del debitore di conformarsi interamente al giudicato con contestuale nomina di un commissario "ad acta" per l'adozione degli atti sostitutivi necessari per il pagamento di quanto dovutole.

3. All'Udienza camerale il Difensore del ricorrente ha insistito per la decisione.

4. Ciò posto, il Collegio osserva preliminarmente che nella fattispecie:

A) La circostanza relativa all'omessa prova della notifica del titolo esecutivo all'Ente odierno debitore, ex art. 14 D.L. 669/1996 (che stabilisce un termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici, decorrente dalla

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