TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-09-21, n. 202300438

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-09-21, n. 202300438
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202300438
Data del deposito : 21 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/09/2023

N. 00438/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00121/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 121 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Cooperativa Sociale e di Lavoro - Operatori Sanitari Associati - O.S.A. Soc. Coop. Sociale - Onlus, Horizon Service Soc. Coop. Soc., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9342015AA6, rappresentati e difesi dagli avvocati Mauro Renna, Alessandro Cati, Nicola Sabbini, Lucia Bolognini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza - Aric, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Galluppi, Fabrizio Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Roberto Colagrande in L'Aquila, via G. Verdi n. 18, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Dioguardi in Pescara, via Nicola Fabrizi n. 61;
Regione Abruzzo, non costituito in giudizio;



nei confronti

Consorzio Luna Società Cooperativa Sociale, Asl 1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila, Asl 2 Lanciano – Vasto – Chieti, Asl 3 Pescara, Asl 4 Teramo, non costituiti in giudizio;
Cooperativa Sociale Croce Gialla - Societa' Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Antonucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Medicasa Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Brunetti, Alfredo Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l''annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della nota prot. n. 1441/23 del 22.03.2023 del Direttore Generale dell''ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza, con cui è stata trasmessa la determinazione n. 46 del 16.03.2023, recante l''aggiudicazione della « procedura aperta per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici, ai sensi dell''art. 54, comma 4, lett. A), del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l''affidamento del Servizio di cure domiciliari per i pazienti residenti nel territorio della Regione Abruzzo », e sono state date “indicazioni per la fase esecutiva”;

- della tabella allegata alla predetta nota, nella quale sono stati indicati i massimali di spesa annuali e quadriennali da assegnare agli operatori economici ammessi alla stipula degli accordi quadro per ciascuna ASL;

- dello schema di accordo quadro, trasmesso tramite la piattaforma S.tel.la in data 05.04.2023 e da completare e restituire entro il 20.04.2023, nel quale sono stati recepiti i massimali di spesa già indicati;

- della nota prot. n. 1775/23 del 05.04.2023 del Direttore Generale dell''ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza, con cui, in riscontro alla nota rif. 13/23 als inviata dalla ricorrente in data 05.04.2023, è stato confermato « l''intero contenuto della nota n. 1441/23 del 22.03.2023 e dei razionali sottesi alla valorizzazione figurativa del massimale di spesa »;

- nonché di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale e/o di esecuzione rispetto agli atti impugnati;

nonché per la declaratoria

di inefficacia degli accordi quadro e dei contratti eventualmente stipulati con gli aggiudicatari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 c.p.a.,

e per la conseguente condanna

dell''Amministrazione resistente al risarcimento in forma specifica ex art. 124 c.p.a., mediante la stipulazione dell''accordo quadro con la ricorrente per l''importo complessivamente previsto per ciascun ambito territoriale e il subentro di quest''ultima nei contratti eventualmente stipulati; con esplicita riserva di proporre futura azione per il risarcimento per equivalente del danno causato dagli atti impugnati.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cooperativa Sociale e di Lavoro - Operatori Sanitari

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