TAR Firenze, sez. III, decreto cautelare 2022-09-06, n. 202200483
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 06/09/2022
N. 00483/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01025/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1025 del 2022, proposto da
M M, Azienda Agricola Michelotti Mario, C V, rappresentati e difesi dall'avvocato E B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via degli Artisti n. 20;
contro
Comune di Pistoia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza in data 08.06.2022, n. 617, notificata in data 10.06.2022, a firma del Dirigente del Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Pistoia;
nonché di tutti gli atti alla medesima presupposti, consequenziali e/o connessi, fra cui l'atto di avvio del procedimento 30.9.2015, prot. 88182 e la nota 13.1.2016, prot. 4103;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che l’istanza cautelare potrà essere trattata alla camera di consiglio del giorno 28 settembre 2022;
Ritenuto – impregiudicata ogni valutazione sul fumus del ricorso – che sia opportuno, anche in ragione della imminenza della camera di consiglio, riservare al Collegio una valutazione re adhuc integra e in contraddittorio della controversia;