TAR Roma, sez. IV, sentenza 2022-03-31, n. 202203759

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2022-03-31, n. 202203759
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202203759
Data del deposito : 31 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/03/2022

N. 03759/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04519/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4519 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato S I, con domicilio eletto presso lo studio Erica Scalco in Roma, via S. Cansacchi 11;

contro

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

per l’annullamento

del provvedimento rilasciato dall’Ambasciata d’Italia, il 24.02.2017 recante il rigetto della richiesta di visto per il reingresso presentata in data 23.02.2016.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 25 marzo 2022 il dott. Giuseppe Grauso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente impugna il provvedimento, meglio specificato in epigrafe, di diniego della richiesta di visto per reingresso, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3,10 bis, 21 octies, comma 2, l. 241/90;

2) Violazione di legge in relazione all’art 4 comma 2 del d.lgs. n. 286/1998 e del punto 12 comma 3 dell’allegato al decreto interministeriale n. 850/2011 eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione difetto di istruttoria . Violazione dell’artt. 8 e 6 bis d.P.R. n. 394/1999;
eccesso di potere, motivazione carente o inesistente, contraddittorietà manifesta, irragionevolezza, sproporzionalità, illogicità, omessa o carente istruttoria, erronea presupposizione in fatto e in diritto
.

2. Resiste in giudizio il Ministero intimato chiedendo, con memoria depositata il 21 giugno 2017, l’integrale reiezione del ricorso.

3. All’udienza di smaltimento del 25 marzo 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso non è suscettibile di favorevole considerazione.

I profili di doglianza con cui viene contestata la motivazione del provvedimento gravato non sono fondati.

Invero, come correttamente dedotto dalla difesa erariale, l’accertamento dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno passano necessariamente attraverso la richiesta di nulla osta alla Questura che ha emesso il visto scaduto.

Orbene, secondo la giurisprudenza costante di questo Tribunale (cfr. ex multis Sez. I Quater nn. 3616/2012 e 3289/2012), il suddetto parere della Questura ha forza vincolante, venendo pertanto esclusa ogni discrezionalità della Rappresentanza diplomatica o consolare nel relativo procedimento.

Conseguentemente, stante l’emissione del parere negativo della Questura di Roma circa rilascio del nulla osta al reingresso – motivato sulla base dell’assenza del -OMISSIS- dal territorio UE per oltre sei mesi – e non impugnato, il provvedimento gravato risulta correttamente motivato e privo dei dedotti vizi di legittimità.

Parimenti, non suscettibile di favorevole considerazione sono i profili del ricorso concernenti il mancato rispetto 10-bis l. n. 241/1990, avendo l’Amministrazione dimostrato in giudizio – in ossequio al secondo comma dell’art. 21-octies l. cit – che il contenuto del provvedimento, stante la natura vincolante del provvedimento questorile, non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Si precisa, peraltro, che non è possibile applicare, nel caso di specie, l’ultimo periodo del secondo comma della suddetta disposizione che ne impedisce l’applicazione ai casi di cui all’art. 10-bis l. cit., trattandosi di una norma entrata in vigore in un momento successivo a quello dell’emanazione dell’atto impugnato.

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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