TAR Roma, sez. II, sentenza 2021-01-04, n. 202100090

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2021-01-04, n. 202100090
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202100090
Data del deposito : 4 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/01/2021

N. 00090/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02800/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2800 del 2020, proposto da
M I, rappresentato e difeso dall'avvocato A L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Centro Direzionale G1;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze non costituito in giudizio;

per l’ottemperanza

al giudicato su decreto n. 59941/10

RG

60011/10 emesso dalla Corte d'Appello di Roma il 17/03/2014 depositato il 16/06/2014 e notificato in forma esecutiva in data 03/07/2015, 03/07/2015 nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze , per un importo liquidato pari ad € 4875;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


LETTO il ricorso, notificato nei tempi e nelle forme di rito, con il quale parte ricorrente lamenta l’inottemperanza, da parte dell’intimato Ministro, al decreto della Corte di appello di Roma, meglio distinto in epigrafe, recante condanna al pagamento dell’equo indennizzo per eccessiva durata del processo;

RITENUTO che, alla stregua della documentazione versata agli atti di causa ed alla stessa dichiarazione di parte trasfusa nel processo verbale di udienza, l’Amministrazione ha, in pendenza di lite, provveduto alla satisfattiva erogazione delle somme rivendicate, con consequenziale cessazione della materia del contendere;

RITENUTO che le spese di lite debbano liquidarsi giusta l’ordinario canone della soccombenza virtuale, considerando peraltro la particolare semplicità della controversia e la serialità del contenzioso, nei sensi di cui al dispositivo che segue;

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