TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2013-08-02, n. 201307798

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2013-08-02, n. 201307798
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201307798
Data del deposito : 2 agosto 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04740/2003 REG.RIC.

N. 07798/2013 REG.PROV.COLL.

N. 04740/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4740 del 2003, proposto da:
Comunità Montana del Turano zona VIII, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avv.ti A B e E V, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Tacito n. 23;



contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;



nei confronti di

Comunità Montana “Montepiano Reatino”zona V, in persona del legale rappresentante pro tempore , Comunità Montana “Poggio Moiano” zona XX, in persona del legale rappresentante pro tempore , Comunità Montana “Monti Sabini e Tiburtini” zona IX, in persona del legale rappresentante pro tempore , intimate e non costituite in giudizio;



per l’annullamento

del provvedimento ministeriale, con cui sono stati determinati i trasferimenti erariali spettanti in favore della Comunità Montana ricorrente per l’anno 2003, e di ogni atto presupposto e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 30 maggio 2013, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO

Con legge regionale 22.6.1999, n. 9, la Regione Lazio ha disposto la soppressione delle preesistenti diciassette comunità montane e contestualmente ha istituito ventidue nuove comunità montane.

In applicazione della citata legge, la ricorrente Comunità Montana Turano zona VIII è oggi costituita da undici comuni, mentre altri cinque comuni, che prima ne facevano parte, sono confluiti, insieme ad ulteriori comuni, nella neo istituita Comunità montana zona XX.

A fronte di trasferimenti erariali per l’anno 2001 di complessive lire 393.104.897 (pari ad euro 203.021,74), la Comunità montana odierna istante ha visto, già a partire dal 2002, ridursi in modo consistente i suddetti contributi.

Avverso il provvedimento ministeriale di determinazione dei trasferimenti erariali per l’anno 2002 essa ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato. È agli atti il parere del Consiglio di Stato n. 3370/2010, adottato in riferimento a detto ricorso straordinario, che conclude per la reiezione dello stesso.

Avverso il provvedimento di determinazione dei trasferimenti erariali per l’anno 2003 la Comunità Montana del Turano ha proposto il gravame in esame, deducendo i seguenti motivi di diritto:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 29, comma 3, lett. a), e 36 del d.lgs. 30.12.1992, n. 504: nella specie non si applicherebbe l’art. 27, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, perché non ricorrerebbe l’ipotesi di soppressione di una singola preesistente comunità montana e di istituzione, in suo luogo, di più comunità montane, unica fattispecie contemplata dalla legge, bensì spetterebbe il contributo minimo garantito di cui agli artt. 29, comma 3, lett. a), e 36 del d.lgs. n. 504/1992;

2) in via subordinata: violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 4, della legge regionale 22.6.1999, n. 9, così come modificato dall’art. 2 della legge regionale 3.1.2000, n. 1: il citato art. 2, comma 4, della legge regionale n. 9/1999 ha previsto che,

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