TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-02-20, n. 202403356

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-02-20, n. 202403356
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202403356
Data del deposito : 20 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/02/2024

N. 03356/2024 REG.PROV.COLL.

N. 13491/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13491 del 2023, proposto da
Chef Express S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F M e L V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L V in Roma, via di Ripetta n.22;



contro

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- del provvedimento di reiezione FIS1226235-2023/2023 del 7.08.2023, prot. INPS.7000.09/08/2023.0258693, comunicato a mezzo pec in data 16.08.2023, con cui l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale Previdenza Sociale, sede di Roma, ha respinto l'istanza di accesso all'Assegno di Integrazione Salariale prot. INPS.7000.09/06/2023.0188122 presentata in data 9.06.2023 dalla Chef Express S.p.A. in relazione all'Unità Produttiva sita in Fiumicino, Via dell'Aeroporto di Fiumicino n. 320;

di ogni altro atto e provvedimento preordinato, consequenziale e/o comunque connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2024 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.1. Con ricorso notificato il 10 ottobre 2023 e depositato il 14 ottobre successivo, la ricorrente ha premesso di essere un’azienda operante, sul tutto il territorio nazionale, nella ristorazione in concessione negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie (servizi bar, caffetterie, ristoranti, self-service, fast food, pizzerie e chioschi).

Tra i punti vendita gestiti dalla Chef Express vi sono anche quelli siti all’interno dell’Aeroporto di Roma Fiumicino “Leonardo da Vinci”, sito in Fiumicino (RM) identificati come Unità Produttiva n.22 con n.204 dipendenti.

Ha esposto la ricorrente di avere fatto un primo ricorso all’attivazione dell’assegno ordinario per i suddetti dipendenti usufruendo delle settimane di FIS Covid disponibili fino al 31 dicembre 2021 che le venivano concesse dall’Inps senza nessun impedimento.

Riferisce che successivamente – con esclusivo riferimento, però, ad alcuni dipendenti per i quali operava il CCNL Trasporto Aereo – sottoscriveva unicamente con la UILTUCS UIL un ulteriore verbale di accordo per l’attivazione della Cassa Integrazione in deroga che veniva concessa dall’INPS.

Espone, infine, che successivamente, con decorrenza dal 10 gennaio 2022 la società si vedeva costretta nuovamente a fare ricorso agli ammortizzatori sociali in considerazione del perdurare della chiusura di alcuni terminal dell’Aeroporto di Fiumicino, comportante un calo di flussi di clientela e di commesse dei punti vendita aziendali siti all’interno del suddetto aeroporto.

Pertanto, volendo far ricorso al Fondo di Integrazione Salariale per la durata di 13 settimane, la Società avviava la procedura di informazione e consultazione sindacale ai sensi dell’art.14 del D. Lgs. n.148/2015, coinvolgendo la UILTUCS UIL, unica sigla con RSA presente in loco, che si concludeva con il verbale di accordo datato 18 gennaio 2022.

La società provvedeva quindi ad inoltrare in data 15 febbraio 2022 apposita domanda all’Inps per il periodo 10 gennaio – 10 aprile 2022.

Successivamente, tale prima domanda è stata scorporata – su invito dell’INPS – con la presentazione, in data 9 giugno 2023, di una seconda domanda relativa al periodo 1 aprile 2022 – 10 aprile 2022.

L’Inps istruiva la pratica e, in data 7 agosto 2023 emetteva il provvedimento di rigetto dell’istanza.

Con il ricorso in epigrafe, pertanto, la ricorrente impugna il provvedimento di rigetto dell’istanza di accesso all’Assegno di Integrazione Salariale prot. INPS.7000.09/06/2023.0188122 presentata in data 9.06.2023, oppostole dall’Inps, sede di Roma, n.FIS1226235-2023/2023 del 7.08.2023 prot. INPS.7000.09/08/2023.0258693.

1.2. Il gravame è affidato ai seguenti motivi di ricorso:

I) Violazione e falsa applicazione dell’art.14 del D.Lgs n.148/2015; violazione del principio di proporzionalità.

II) Violazione e falsa

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