TAR Brescia, sez. I, sentenza 2020-01-20, n. 202000046
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Pubblicato il 20/01/2020
N. 00046/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01474/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1474 del 2015, proposto dal Comune di Lumezzane, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D B, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Diaz, 13/C;
contro
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato R A M S, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Cipro, 30;
nei confronti
Comune di Capiago Intimiano, non costituito in giudizio ;
per l'annullamento
- del decreto n. 4293 del 26 maggio 2015 della Regione Lombardia avente ad oggetto “ Bando per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica in attuazione dell’art. 10 del d.l. 12 settembre 2013 n. 104 - rettifica al Piano 2015 e ulteriore fabbisogno ”;
- del decreto n. 3788 del 12 maggio 2015 della Regione Lombardia avente ad oggetto “ Bando per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica in attuazione dell’art. 10 del d.l. 12 settembre 2013 n. 104 - approvazione Piano 2015 e ulteriore fabbisogno ”;
- in parte qua e in via subordinata del bando di gara per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica in attuazione dell’art. 10 del d.l. 12 settembre 2013, n. 104, allegato alla deliberazione della Giunta regionale 16 marzo 2015 n. X/3293, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia – BURL n. 12 - serie ordinaria del 18 marzo 2015;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato o conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c), 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2020 la dott.ssa E Grbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7 luglio 2015 il comune di Lumezzane (BS) ha impugnato gli atti in epigrafe, lamentando la sua esclusione dall’elenco degli enti locali destinatari dei finanziamenti per l’anno 2015 per interventi di edilizia scolastica, a causa di un vizio formale nella presentazione dell’istanza (mancanza di firma digitale in alcuni degli allegati), ed affidando il gravame a motivi in fatto e in diritto.
Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia deducendo l’infondatezza del gravame ed instando per la sua reiezione.
Con atto notificato alla resistente Amministrazione in data 12 novembre 2019 e depositato in data 20 novembre 2019 il Comune ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, avendo ottenuto dalla Regione il finanziamento a valere sul bando successivo a quello in questione, e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Chiamata all’udienza pubblica del 10 gennaio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
Alla luce di quanto esposto non resta al Collegio che prendere atto della rinuncia al ricorso, in relazione alla quale non è stata formulata opposizione, e dichiarare, in applicazione degli artt. 35 e 84 c.p.a., l’estinzione del giudizio.
Considerati la natura e l’esito della vicenda le spese degli atti di procedura compiuti possono essere integralmente compensate tra le parti costituite.