TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-05-13, n. 202205978

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-05-13, n. 202205978
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202205978
Data del deposito : 13 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/05/2022

N. 05978/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01518/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1518 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento del decreto di esclusione dal concorso pubblico a n. 366 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

IV

Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 17 del 27.02.2018, emesso in data 18.12.2018 e notificato il giorno -OMISSIS-, nonché del precedente giudizio di non idoneità, espresso dalla Commissione medica per l'accertamento dei requisito psicofisici di II istanza, di cui all'art. 108, comma 4, D.L.vo 443 del 30.10.1992, in data -OMISSIS-ed in pari data notificato al ricorrente, unitamente a tutti gli atti preordinati connessi e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 9 maggio 2022 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 23.01.2019 e depositato in data 04.02.2019, il ricorrente ha impugnato il decreto del -OMISSIS-, con il quale il Ministero della Giustizia ne ha disposto l’esclusione dal concorso pubblico per l’assegnazione di n. 366 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria pubblicato sulla G.U.R.I. – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” del 27.02.2018, nonché il presupposto giudizio di non idoneità espresso in data -OMISSIS-dalla Commissione per l’accertamento dei requisito psicofisici di seconda istanza.

In punto di fatto, il ricorrente ha evidenziato:

di aver superato brillantemente le prove preliminari;

di aver ricevuto, in prima istanza, un giudizio di non idoneità formulato in data -OMISSIS-dalla Commissione istituita ai sensi dell’art. 106, comma 4, del d. lgs. n. 443 del 30.10.1992;

di aver chiesto il riesame della surriportata determinazione da parte della Commissione di seconda istanza, ai sensi dell’ art. 108 comma 4 del richiamato d. lgs. n. 443/1992;

di essersi spontaneamente sottoposto – medio tempore – a colloqui psicoterapeutici condotti da un esperto psicologo annoverante anche incarichi di CTU presso il Tribunale di Napoli Nord conseguendo, in data -OMISSIS-, apposita relazione favorevole;

di aver affrontato, quindi, la visita di seconda istanza in data -OMISSIS-conseguendo, all’esito, un nuovo - e stavolta definitivo - giudizio di non idoneità, in quanto “ i test somministrati (M.M.P.I.-2 e FIT) e il colloquio hanno evidenziato una carenza attitudinale allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire (art. 125, del decreto legislativo n. 443/1992 e s.m.i.) ”;

di essersi spontaneamente sottoposto – pertanto – ad una nuova visita psichiatrica a fini medico-legali presso l’Azienda Ospedaliera Caserta – U.O.S.M. Distretto 14 –Centro di salute mentale ricevendo, in data -OMISSIS-, apposita certificazione attestante la non presenza di “ segni e \ o sintomi ascrivibili a patologie psichiatriche con personalità integrata con buon sviluppo dell’io e progettualità chiara con relative motivazioni riguardo l’attività lavorativa ”;

di aver nondimeno ricevuto, in data -OMISSIS-, il provvedimento di definitiva esclusione dalla procedura concorsuale.

Sulla base di tali presupposti, il ricorrente ha presentato l’odierno gravame con il quale, sulla scorta delle favorevoli risultanze degli esami conseguiti al di fuori della sede concorsuale, viene contestato l’operato del Ministero della Giustizia e, in particolare, i concordi giudizi di non idoneità formulati dalle preposte Commissioni di prima e seconda istanza.

Il ricorso consta di un unico – articolato – motivo, ove la summenzionata condotta concorsuale viene censurata per violazione dell’art. 3 comma 2 lett. c del DM. n. 198 del 30.06.2003, per eccesso di potere sotto le plurime figure sintomatica del difetto assoluto di istruttoria, perplessità e contraddittorietà nonché sotto l’autonomo profilo del difetto di motivazione.

In vista dell’udienza camerale del 18.06.2018, si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, per il tramite dell’avvocatura erariale, eccependo l’infondatezza del gravame sotto i molteplici profili:

dell’oggetto della valutazione operata, in concreto, dalle preposte Commissioni di prima e seconda istanza, i cui negativi pareri hanno riguardato la specifica attitudine del ricorrente a svolgere il servizio nel Corpo di Polizia Penitenziaria e non il possesso di determinati requisiti psico-fisici;

della irripetibilità del processo valutativo operato dalle menzionate Commissioni, tenuto conto che il quadro del soggetto sottoposto a valutazione evolve nel tempo;

in ogni caso, della correttezza ed esaustività delle operazioni di valutazione svolte dal punto di vista procedimentale e motivazionale.

All’esito dell’udienza camerale del 18.06.2018, l’istanza cautelare del ricorrente è stata respinta, avendo questo Tribunale riscontrato che “ il ricorso non presenta profili di fondatezza, essendo dedotto il possesso dei requisiti di idoneità psichica del candidato, senza alcun riferimento al reale motivo della esclusione dello stesso, non determinata da alcuna patologia psico-fisica, pacificamente inesistente, bensì da una asserita mancanza di attitudine specifica al servizio nel Corpo di Polizia penitenziaria ”.

All’udienza pubblica del 09.05.2022 – celebratasi secondo le speciali modalità previste dall’art. 17, comma 6, del D.L. n. 80 del 09 Giugno 2021 - la causa è stata introitata per la decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Il ricorrente lamenta l’illegittimità del giudizio di non idoneità per difetto di motivazione e contraddittorietà, in ragione del contrasto tra le concordi valutazioni delle Commissioni di prima e seconda istanza e le risultanze, di senso asseritamente opposto, acquisite al di fuori della sede concorsuale per il tramite di un esperto psicologo e di una struttura sanitaria.

Giova premettere che gli accertamenti psico-fisico-attitudinali dei componenti dei corpi di polizia e/o militari ineriscono a valutazioni tecnico-discrezionali che sono sottratte a valutazioni di merito e censurabili solo per evidenti incongruità o irragionevolezze intrinseche ai predetti giudizi (per tutte, Cons. Stato, sez. III, 5 novembre 2002, n. 1657;
Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2010, n. 453;
Cons. Stato, sez. IV, 17 maggio 2012, n. 2845).

Le valutazioni rese in sede di reclutamento sono basate sugli esiti delle prove fornite dagli interessati, secondo protocolli predeterminati in relazione alle peculiari funzioni da svolgere, per cui in relazione all’alta opinabilità di tali valutazioni, nessuna incidenza possono avere né precedenti favorevoli accertamenti, né ulteriori accertamenti di organi tecnici di altri organi sanitari (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 6 giugno 2011, n. 3401;
Cons. Stato, sez. III, 24 novembre 2010, n. 2597).

Tanto basterebbe per far venir meno il dedotto profilo di contraddittorietà, basato sul mero raffronto tra gli esiti raggiunti dalle Commissioni di prima e seconda istanza e le risultanze acquisite dal ricorrente al di fuori della sede concorsuale.

Ma vi è di più.

Lo sforzo argomentativo e probatorio portato avanti dal ricorrente mira esclusivamente a comprovare il proprio ottimale stato di salute psico-fisica.

Come evidenziato da questo Tribunale già durante la fase cautelare, però, la valutazione delle Commissioni di prima e seconda istanza riguarda, più complessivamente, l’attitudine del candidato a prestare servizio nel corpo di polizia penitenziaria.

Per quanto di interesse, gli obiettivi e l’oggetto di siffatta valutazione sono individuati

dall’art. 124 del d. lgs. n. 443 del 30.10.1992, a norma del quale “ I candidati ai concorsi … sono sottoposti ad esame attitudinale diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio penitenziario, di una personalità sufficientemente matura con stabilità del tono dell'umore, delle capacità di controllare le proprie istanze istintuali, di uno spiccato senso di responsabilità, avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica ed al livello di autostima ”;

dall’art. 125 del d. lgs. n. 443 del 30.10.1992, a norma del quale “ 1. I requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente sono i seguenti: a) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità;
b) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere i propri atti impulsivi e che implichi l'orientamento dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;
c) una capacità intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di capacità di percezione e di esecuzione e delle qualità attentive;
d) una adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all'ambiente di lavoro
”.

Onde effettuare le surriportate valutazioni, l’Ordinamento del personale del corpo di polizia penitenziaria di cui al d. lgs. n. 443/1992 ha previsto – agli artt. 106 e ss. - l’istituzione di apposite Commissioni, il cui precipuo compito non è di accertare stato di salute del candidato (fisica, psichica, mentale, comportamentale) quanto, piuttosto, operare un globale riscontro della personalità del soggetto, del tono dell'umore, delle capacita di controllore il proprio istinto, del senso di responsabilità, della capacita di critica, del livello di autostima e della reattività del candidato in situazioni limite.

Tale valutazione, peraltro, si riferisce (ed è consequenzialmente cristallizzata) al precipuo momento in cui viene espletata, tenuto conto della naturale evoluzione nel tempo della persona umana.

Da tanto discende l’incomparabilità tra un giudizio squisitamente sanitario svolto fuori dalla sede concorsuale e quello attitudinale ad opera delle Commissioni di verifica, in quanto il primo non è in grado di revocare in dubbio l’attendibilità del secondo sol perché di segno positivo.

Ciò non significa che le allegazioni peritali siano inutili, né che tali giudizi siano sottratti al sindacato giurisdizionale o giustiziale.

Vuol solo significare che le relazioni mediche di supporto, prodotte a confutazione degli esiti procedurali, possono solo essere utilizzate come strumenti per inferire il sospetto che il protocollo metodologico sia stata violato, non certo per sovrapporre un giudizio all’altro.

In altri termini, il giudizio attitudinale non appare comparabile né sovrapponibile a quello reso da specialisti pubblici e/o privati (seppure quest’ultimo spendibile, di regola, in sede di proposizione del ricorso come elemento sintomatico del vizio della funzione), trattandosi di valutazioni ontologicamente diverse: il giudizio della commissione è espresso, infatti, da periti e medici ufficiali specialisti tenuti a rispettare, pedissequamente, una determinata metodologia prevista nelle specifiche direttive di settore, mediante utilizzo di tecniche e protocolli ad uso proprio dell’ufficio, non altrimenti in disponibilità di medici esterni al corpo di polizia penitenziaria;
metodologia orientata - ed in ciò l’ulteriore specificità non fungibile - a stabilire l’idoneità del candidato sotto il profilo attitudinale alla vite dall’agente penitenziario che altra struttura medica, ancorché pubblica, difficilmente è in grado di replicare con altrettanta competenza, capacità tecnica nonché adeguatezza funzionale.

Chiarito quanto precede, l’ambito in cui può esercitarsi il sindacato del G.A. non può che essere esogeno all’esercizio della funzione e, quindi, condotto esclusivamente mediante la tecnica dell’eccesso di potere rispetto alle modalità attraverso cui le Commissioni sono addivenute al contestato giudizio di non idoneità.

Dagli atti versati in atti, però, non solo non si evince alcuna violazione del protocollo metodologico nell’incedere della valutazione, ma una siffatta situazione non è stata neppure adombrata dal ricorrente le cui doglianze non hanno valicato il perimetro della mera comparazione di risultati che, come detto, sono ontologicamente non confrontabili, in quanto provenienti da differenti percorsi valutativi.

In altri termini il ricorso non ha adombrato alcun vizio e/o lacuna metodologica inficiante l’incedere delle Commissioni, ma si è limitato ad una comparazione con valutazioni acquisite al di fuori della sede concorsuale che, per le ragioni innanzi esposte, non possono che rivelarsi come del tutto inconferenti.

Né sussiste il vizio di motivazione lamentato nel secondo motivo.

In proposito si osserva che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, i provvedimenti che accertano l’inidoneità alla partecipazione ad una procedura per mancata dei requisiti di idoneità prescritti dalle norme concorsuali, non richiedono una particolare motivazione, ma possono ritenersi adeguatamente motivati con la mera indicazione del requisito che in concreto è risultato mancante e della normativa di riferimento da applicare (cfr. T.A.R. Lazio Sez. I bis 22.01.2008 n. 466).

Quanto precede è tanto più valido nella presente fattispecie, in quanto il giudizio di sintesi espresso dalle Commissioni costituisce la diretta risultante dei colloqui e del percorso testologico somministrato al candidato i cui esiti, pertanto, costituiscono allo stesso tempo il presupposto e la materia attraverso cui si concretizza l’obbligo motivazionale

Segue la reiezione del motivo anche sotto tale ulteriore ed autonomo profilo.

Stante le specifiche circostanze inerenti al ricorso, il Collegio ritiene sussistano gravi e fondati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi