TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2011-08-31, n. 201104251

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2011-08-31, n. 201104251
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201104251
Data del deposito : 31 agosto 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02656/2011 REG.RIC.

N. 04251/2011 REG.PROV.COLL.

N. 02656/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2656 del 2011, proposto da:
G I, rappresentato e difeso dall'avv. G P, con domicilio eletto presso G P in Napoli, via Toledo, 256;

contro

A.S.L. Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. C D B, E M, con loro domiciliata ex lege presso la Segreteria T.A.R. essendo mancata l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede questo Tribunale Amministrativo (art. 25 c.p.a.);

per l'annullamento

del provvedimento 1347 del 31/03/2011 recante il diniego sulla richiesta di accesso agli atti relativi alla determina dirigenziale n. 41/2008 del direttore della funzione affari legali dell'a.s.l. Na 3 sud.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.S.L. Napoli 3 Sud;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2011 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che il ricorrente, avv. Gianluca IMPROTA, ha richiesto, con nota del 18.02.2011 (ricevuta il 22.02.2011, prod. ricorrente doc. n. 9), copia della determina dirigenziale n. 41/2008 avente ad oggetto il pagamento delle competenze professionali spettanti al ricorrente medesimo e all’avv. Edoardo D N in relazione agli incarichi professionali (152 giudizi innanzi al Giudice di Pace di Castellammare di Stabia) svolti per conto dell’Amministrazione intimata, l’A.S.L. Napoli 3 Sud (già A.S.L. Napoli 5, d’ora innanzi, ASL);

Rilevato, altresì, che l’ASL riscontrava la citata richiesta, con nota del 1347 del 31.03.2011, opponendo un diniego per l’essere il documento in questione un «atto endoprocedimentale privo ‘ex se’ di autonoma efficacia giuridica, tenuto peraltro conto che il relativo procedimento amministrativo è in atto sospeso, in considerazione delle motivazioni evidenziate in premessa» (pendenza di accertamenti istruttori da parte della Procura Regionale della Corte dei Conti, pur in presenza dell’intervenuta archiviazione di un procedimento penale relativo proprio al conferimento degli incarichi professionali in questione);

Considerato che la stessa nota è senz’altro novativa rispetto a quella, parimenti denegatoria, del 15.12.2009 con cui si era negato l’accesso in virtù della pendenza del menzionato procedimento penale, poi archiviato nei confronti dell’odierno ricorrente (circostanza di cui, come si è visto, lo stesso provvedimento del 31.03.2011 dà espressamente atto);

Ritenuto, pertanto, che non si possa dar seguito all’eccezione dell’ASL relativa alla inammissibilità del ricorso per la mancata impugnativa del menzionato diniego del 15.12.2009, in quanto il provvedimento oggetto del presente processo presenta un carattere non meramente confermativo, facendo riferimento alle mutate circostanze di fatto;

Considerato che la coeva perdurante pendenza del procedimento penale a carico dell’altro legale beneficiario della citata delibera 41/2008, avv. Edoardo D N, non esclude l’accessibilità agli atti oggetto della cognizione della Magistratura Inquirente, a meno che non sia stato emanato dalla Magistratura penale un decreto di sequestro o altro provvedimento che ne abbia disposto la secretazione (che priva l’Amministrazione della stessa disponibilità dei documenti in questione;
cfr., ex multis, Consiglio Stato , sez. IV, 13 ottobre 1999 , n. 1577);

Ritenuto che, in tal senso, le considerazioni svolte dalla difesa dell’Amministrazione intimata non hanno pregio e che, per altro verso, attengono al merito della spettanza delle competenze professionali in questione, questione estranea all’oggetto del presente giudizio;

Ritenuto, altresì, che le motivazioni espresse nel provvedimento denegatorio qui impugnato non hanno pregio in quanto la natura endoprocedimentale dell’atto non esclude, per pacifica e condivisibile giurisprudenza, la possibilità di conoscere gli atti medesimi purchè siano correlati a un procedimento amministrativo (v. art. 22 co. 2 L. 241/1990 è documento amministrativo oggetto del diritto di accesso ogni: «rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale»;
cfr. ex multis, Consiglio Stato , sez. V, 15 aprile 2004 , n. 2163);

Considerato, inoltre, che la mera pendenza di accertamenti da parte della Procura Regionale della Corte dei Conti non può valere ad escludere l’accesso agli atti, per le medesime considerazioni svolte poc’anzi in merito alla pendenza di un procedimento penale;

Ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i presupposti di legge per l’accoglimento del ricorso e per disporre il richiesto accesso non potendosi dubitare della sussistenza, in capo al ricorrente, di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso»;

Ritenuto, infine, che le spese, liquidate in dispositivo, debbano seguire la soccombenza come per legge;

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