TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-07-24, n. 202415122

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-07-24, n. 202415122
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202415122
Data del deposito : 24 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/07/2024

N. 15122/2024 REG.PROV.COLL.

N. 06010/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LA

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6010 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Leone e Francesco Foggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

-OMISSIS-;
-OMISSIS-;



per l'annullamento,

Per quanto riguarda il ricorso principale:

a) del Bando di accesso al corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato alla selezione di n. 2900 frequentatori del corso propedeutico al reclutamento di n. 2416 dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, pubblicato su G.U.R.I. n.90 del 24-11-2017; b) del provvedimento del direttore generale n. 395 del 27.03.2019, contenente l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, in toto e comunque nella parte in cui non prevede l’ammissione alla prova orale della ricorrente; c) nonché di ogni altro atto precedente, collegato o, comunque, connesso a quello impugnato e lesivo degli interessi della ricorrente, tra cui, per quanto di ragione, del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138 contenente “Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, pubblicato su G.U.R.I. n.220 del 20-9-2017; del decreto del Direttore Generale n. 2080 del 31 dicembre 2018 con cui erano istituite 37 Sottocommissioni; del Verbale n. 3 del 25 gennaio 2019 redatto dalla Commissione esaminatrice; del Decreto Direttoriale protocollo 1259 del 23 novembre 2017, con il quale era stabilito il rinvio della prova scritta per i candidati che avrebbero dovuto sostenere la prova scritta in una delle sedi ubicate nella Regione Sardegna; del provvedimento del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, pubblicato su GURI n.89 del 09-11-2018, con il quale era stabilito il calendario di svolgimento delle prove per la Regione Sardegna.

Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti:

a) del decreto del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1205 del 01.08.2019, pubblicato in G.U.R.I. in data 9 agosto 2019, con il quale è stata dichiarata approvata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici ed erano dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati entro la posizione 2900, nella parte in cui non reca il nominativo della ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Istituto Superiore M Pagano - Gl Bernini;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 luglio 2024 il dott. Michele Di Martino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha allegato e dedotto che: ha presentato domanda di partecipazione al corso concorso di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici, ai sensi del D.D.G. 1259 del 23/11/2017; tale concorso nazionale, solo organizzato su base regionale, è stato finalizzato alla selezione di n. 2900 frequentatori di un corso unico (benché potenzialmente da svolgersi in più sedi), volto alla inclusione di n. 2416 dirigenti scolastici in ruoli regionali, da specificarsi successivamente sulla base del fabbisogno dei singoli USR, dell’ordine di graduatoria finale e delle preferenze dai vincitori; essendo portatrice di handicap, con connotazione di gravità, ha fatto istanza, ai sensi dell’art. 20 Legge n. 104/92, di essere esonerata dalla partecipazione alla prova pre-selettiva, di avere l’ausilio di un trascrittore fisico e di beneficiare di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova scritta, allegando alla istanza debito certificato medico; l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha disposto, dunque, con provvedimento del 15 ottobre 2018, comunicandole che avrebbe beneficiato di tempi aggiuntivi nella misura di minuti 45 per lo svolgimento della prova scritta, nonché dell’ausilio di un tutor; alla data del 18 ottobre 2018, come da calendario pubblicato sul sito internet ministeriale, ha svolto la prova scritta presso i locali dell’I.S. Pagano-Bernini di Napoli, non potendosi avvantaggiare di un ausilio adeguato al proprio handicap; infatti, innanzitutto, non vi era un accompagnatore alla porta, per la cui ragione la ha atteso ore all’ingresso dell’istituto scolastico che qualcuno la accompagnasse nel locale deputato allo svolgimento della prova; in secondo luogo, è stata fatta accomodare ad un banchetto in un luogo lontano dagli altri concorrenti, notevolmente rumoroso, in quanto sotto l’arco della porta di ingresso alla sala ove si è svolta la prova; in terzo luogo, le erano fatte difficoltà per l’accesso ai servizi igienici, pur prima dell’inizio delle operazioni di concorso e malgrado la lunga attesa all’esterno; peraltro, che il tutor, che avrebbe dovuto svolgere le richieste mansioni di trascrittore fisico, è stato individuato dal Dirigente Scolastico poche ore prima dell’inizio della prova; neanche, peraltro, lo stesso aveva capacità specifiche per l’assistenza del concorrente con handicap visivo, né, soprattutto, aveva conoscenza e capacità di leggere in modo corretto e sufficientemente spedito in lingua francese (lingua scelta per sostenere la prova scritta); l’inadeguatezza del sussidio fornito ha comportato che la stessa impiegasse un lunghissimo lasso di tempo per dettare (non di meno, la punteggiatura) il testo delle risposte che intendeva fornire ai cinque quesiti in lingua italiana, trovandosi a disposizione pochi minuti per lo svolgimento della parte del test in lingua straniera; questa situazione l’ha portata a svolgere in modo più stringato l’elaborazione delle risposte relative agli ultimi due quesiti, considerato che la maggior parte del tempo è stato impiegato per problemi di trascrizione corretta di quanto da essa dettato; peraltro, il tempo già ridotto residuato per lo svolgimento della parte della prova in lingua francese si è dimostrato tanto più insufficiente in quanto ha scoperto che il tutor non aveva adeguate competenze linguistiche, che le consentissero di leggere in modo corretto e fluente i due testi in lingua straniera; in tal modo, le è stato praticamente reso impossibile riuscire a comprendere il testo per poi fornire le risposte richieste; peraltro, mentre ha svolto la prova scritta nella data del 18 ottobre 2019, i concorrenti della Regione Sardegna, in ragione di un’alluvione che ha colpito, in quel periodo,

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi