TAR Perugia, sez. I, sentenza 2020-08-11, n. 202000366
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 11/08/2020
N. 00366/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00174/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato D P, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via dei Filosofi n. 23/B, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, nella cui sede in Perugia, via degli Offici n. 14, è
ex lege
domiciliato, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- il Prefetto della Provincia di Perugia, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare
del decreto emesso dalla Prefettura di Perugia in data -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, di rigetto del ricorso gerarchico avverso il decreto del Questore di Perugia del -OMISSIS- di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio ovvero della sua conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista la memoria del Ministero del 4.06.2020 ed i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) , e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Davide De Grazia nell’udienza pubblica del giorno -OMISSIS-, celebrata mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 84, c. 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, e del decreto del Presidente del 13.04.2020, n. 14, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il sig. -OMISSIS- ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale il decreto indicato in epigrafe, con il quale il Prefetto della Provincia di Perugia ha rigettato il ricorso gerarchico proposto avverso il decreto del Questore di Perugia di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio ovvero della sua conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
2. – Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, deducendo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza.
3. – Nella camera di consiglio del -OMISSIS- il ricorrente ha rinunciato all’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
4. – In vista dell’udienza pubblica, il Ministero dell’Interno ha depositato memoria e documenti con i quali ha rappresentato che la posizione del ricorrente è radicalmente mutata rispetto all’epoca della proposizione del ricorso.
Ha infatti dedotto che, nelle more del giudizio, il sig. -OMISSIS- ha contratto matrimonio con una cittadina albanese naturalizzata italiana e dall’unione nel 2017 è nata una figlia. Di conseguenza, al ricorrente è stata rilasciata la carta di soggiorno per familiari di cittadino dell’Unione europea, valida fino al -OMISSIS-.
L’Amministrazione resistente ha dunque chiesto che il giudizio venga definito con dichiarazione della cessazione della materia del contendere, ma ha chiesto altresì che la fondatezza del ricorso del sig. -OMISSIS- venga scrutinata ai fini della condanna di quest’ultimo alla refusione delle spese legali.
5. – All’udienza pubblica del -OMISSIS-, celebrata mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 84, c. 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. – Il conseguimento del titolo di soggiorno (non mediante ritiro in autotutela dell’impugnato provvedimento sfavorevole, bensì) mediante ottenimento della carta di soggiorno per familiari di cittadino dell’Unione europea ha determinato il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente rispetto alla decisione del ricorso.
7. – Ciononostante, occorre scrutinare la fondatezza del ricorso ai fini delle statuizioni sulle spese, in mancanza di accordo tra le parti e, anzi, in presenza di un’espressa richiesta dell’Amministrazione resistente volta alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese legali.
8. – Ciò premesso, le doglianze formulate dal ricorrente non sono fondate.
Deve osservarsi che, al momento dell’adozione del provvedimento questorile di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, l’odierno ricorrente aveva riportato una sentenza, adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dall’art. 380, cc. 1 e 2, dello stesso codice e, più in particolare, per furto aggravato dalla violenza sulle cose.
La circostanza che nella sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. non sia stata considerata l’attenuante del lucro di speciale tenuità è del tutto irrilevante, dal momento che la pubblica amministrazione, per le valutazioni di sua competenza, non può autonomamente riconoscere ed applicare circostanze attenuanti (o aggravanti) non risultanti dalla sentenza emessa nei confronti del richiedente il titolo di soggiorno.
Sotto altro profilo, il ricorrente deduce che l’Amministrazione resistente avrebbe dovuto tener conto del fatto che l’istante aveva fatto proposto richiesta di riabilitazione.
Ora, se è vero che il conseguimento della riabilitazione è suscettibile di determinare il superamento dell’automatismo ostativo e comporta l’obbligo per l’autorità amministrativa di far luogo ad una specifica valutazione che accerti l’eventuale permanenza o meno della pericolosità sociale dell’interessato (Cons. Stato, sez. III, 4 aprile 2018, n. 2103), deve comunque ritenersi che l’art. 5, c. 5, del d.lgs. n. 286/1998, nel dare rilevanza ai nuovi elementi sopravvenuti favorevoli allo straniero (tra i quali rientra anche la riabilitazione), si riferisce a quelli esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall’amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento (anche se successivamente alla presentazione della domanda). Invece, « la conseguita riabilitazione non ha alcun effetto sulla legittimità del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ove trattasi di circostanza sopravvenuta all’adozione del provvedimento impugnato » (TAR, Lombardia, Brescia, sez. II, 5 dicembre 2016, n. 1675).
Nel caso di specie, risulta che al momento dell’adozione del provvedimento questorile di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, il sig. -OMISSIS- aveva soltanto fatto istanza di riabilitazione al Tribunale di sorveglianza, con conseguente infondatezza dei motivi posti dal ricorrente a sostegno del proprio ricorso.
Tutto ciò senza considerare, peraltro, che, come risulta dalla documentazione versata in atti dall’Amministrazione resistente, l’istanza di riabilitazione è stata poi rigettata Tribunale di sorveglianza in considerazione del nuovo procedimento penale, con tanto di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, promosso nei confronti dell’odierno ricorrente per fatti legati al traffico di sostanze stupefacenti.
9. – In conclusione, ferma restando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, lo stesso, ai fini delle statuizioni sulle spese, deve ritenersi comunque infondato.
Le spese vanno dunque poste a carico del ricorrente e sono liquidate in dispositivo.