TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-09-25, n. 202300767

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-09-25, n. 202300767
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202300767
Data del deposito : 25 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/09/2023

N. 00767/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00455/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 455 del 2023, proposto da
RO De TI e IZ OR, rappresentati e difesi dall'avvocato Daniela Mistretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ufficio Territoriale del Governo e ANAS s.p.a., Gruppo FS Italiane, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
ANAS s.p.a., Gruppo FS Italiane - Struttura Territoriale per il Piemonte, non costituiti in giudizio;



nei confronti

Ministero dell'Interno e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Artaius s.r.l., ME HA ZA Kasem, FR OL, Società Agricola Verbania Vivai s.s. di PO ER UI e PO IN Virginia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le strade e le autostrade, non costituiti in giudizio.



per l’accertamento

dell’illegittimità del silenzio serbato da ANAS s.p.a. nei confronti dell'istanza dei ricorrenti volta alla chiusura degli accessi carrai limitrofi a quello del proprio fondo;

nonché

per la condanna, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a,. di ANAS s.p.a. a chiudere i passi carrai de quibus ;

nonché, in subordine,

per la condanna a provvedere ai sensi dell'art. 31, comma 1, c.p.a. e, qualora ritenuto necessario, per la nomina di un commissario ad acta ex art. 117 c.p.a.;

nonché, in ulteriore subordine

per l'annullamento della nota di ANAS s.p.a., prot. nr. 260093, del 5 aprile 2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, dell’Ufficio Territoriale del Governo e dell’ANAS s.p.a., Gruppo FS Italiane;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 20 settembre 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO

1. Il 22 marzo 2013 la signora De TI, proprietaria di alcuni immobili in Verbania, presentò all’ANAS s.p.a. un’istanza per regolarizzare il proprio accesso carraio ma, il successivo 13 aprile 2015, la richiesta venne archiviata perché l’accesso non rispettava la distanza di 100 metri da quelli limitrofi.

2. Il provvedimento venne impugnato innanzi a questo TAR, che lo annullò in quanto affetto da difetto di istruttoria e di motivazione (sentenza n. 791/16).

3. In data 11 novembre 2016 l’ANAS avviò il riesame dell’istanza ma la sua mancata conclusione nei termini di legge costrinse la ricorrente a proporre ricorso ex art. 117 c.p.a..

Tuttavia, poiché nelle more del giudizio l’amministrazione rilasciò l’autorizzazione richiesta (prot. CDG-0058812-P, del 2 febbraio 2018), il giudizio si concluse con la declaratoria di improcedibilità dell’azione e il rigetto della domanda risarcitoria (sentenza 1170/19); la decisione venne impugnata dalla signora De TI e il giudizio è attualmente pendente in appello.

4. Il 14 novembre 2022 i ricorrenti hanno segnalato all’ANAS l’irregolarità dei passi carrai limitrofi al proprio, chiedendone la chiusura; l’istanza è stata inoltrata anche al Ministero delle Infrastrutture e trasporti nonché a quello dell’Interno, per il tramite della locale Prefettura, affinché vigilassero sull’operato

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