TAR Potenza, sez. I, sentenza 2009-05-28, n. 200900328
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N. 00328/2009 REG.SEN.
N. 00261/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 261 del 2003, proposto da:
Coop. Edilizia "A.Volta" a r. l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti G C, G M, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, n.89;
contro
Regione Basilicata in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. N P, Mirella Viggiani, con domicilio eletto presso Mirella Viggiani Avv. in Potenza, Ufficio Legale Regione Basilicata;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) della delibera del Consiglio Regionale n. 559 del 23/12/02 ad oggetto “Legge 5/8/78 n. 457 e successive modificazioni e integrazioni- Revoca alle cooperative edilizie “Macchia Romana”, “Sogno” e “Futura” di Potenza e “A. Volta” di Matera dei mutui agevolati attribuiti con D.C.R. n. 872 del 16/7/78”, comunicata con nota prot. n. 2076 del 6/2/03, ricevuta il 20/3/03, a firma del dirigente dell’ufficio edilizia, nonché
b) della delibera di Giunta Regionale n. 2285 del 2/12/02;
c) nei limiti dell’interesse della ricorrente, dell’eventuale nuova graduatoria per la concessione dei mutui agevolati in conto interessi ex lege n. 457/78;
d) laddove occorra e, nei limiti dell’interesse della ricorrente, dell’avviso di concorso per la rilevazione delle domande tendenti ad ottenere i contributi in conto capitale ex lege n. 457/78 dell’1/4/97, nella parte in cui si intenda, “per absurdum” interpretare restrittivamente la richiesta “verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi”, in difformità dal tenore letterale dell’avviso di concorso;
e) delle note del dirigente generale del dipartimento infrastrutture e mobilità dell’1/8/02 non conosciute alla ricorrente;
f) laddove lesivi, ove occorra e nei limiti dell’interesse della ricorrente, di ogni altra determinazione e/o di ogni altro provvedimento giuntale non cognito
e per l’accertamento e il riconoscimento in via subordinata
g) del diritto della ricorrente ad essere inclusa nella graduatoria delle domande tendenti ad ottenere contributi in conto capitale ex lege n. 457/78 come da avviso pubblico dell’1/4/97 e, quindi, a beneficiare del relativo contributo imputabile al biennio 1990/91.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26/02/2009 il dott. G P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Premette la ricorrente che, con delibera consiliare n. 383 del 7/10/96, la Regione rilocalizzava e riproponeva interventi costruttivi di edilizia residenziale pubblica agevolata per cooperative edilizie già individuate nella programmazione regionale del biennio 1990/91 della legge n. 457/78.
Per l’assegnazione dei contributi a favore dei soggetti interessati per la realizzazione d’un programma costruttivo veniva predisposto apposito avviso di concorso e relativi modelli di domanda, pubblicato l’1/4/97. Fra l’altro si richiedeva che i requisiti dovessero essere posseduti dagli interessati sia all’atto della presentazione dell’istanza da parte della cooperativa, sia al momento dell’accertamento finale dei requisiti di legge dei singoli beneficiari delle agevolazioni, che coincide con la data del verbale di assegnazione degli alloggi da parte del Consiglio di Amministrazione del Sodalizio (art. 7 del bando).
Con determina n. D/0006 del 6/3/98 del dipartimento assetto del territorio, ufficio lavori pubblici, servizio edilizia residenziale pubblica si approvavano gli atti di istruttoria di apposita commissione del dipartimento per la individuazione dei soggetti attuatori che avevano partecipato ai concorsi pubblici a seguito di pubblicazione di bandi di concorso nei comuni localizzati dal consiglio regionale con provvedimento n. 671/92, per l’attribuzione dei benefici di cui alla legge n. 457/78 per il biennio 1990/91.
Con delibera di Consiglio Regionale n. 872 del 16/7/98 venivano attribuiti n. 46 alloggi di risulta e relative risorse finanziarie alle cooperative edilizie risultate ammesse nelle graduatorie di cui alla sopracitata determinazione n. 0006/98 nelle quali figurava, tra le altre, per il concorso indetto nel comune di Matera, la Cooperativa Volta, alla quale venivano attribuiti i contributi previsti per la realizzazione di un programma costruttivo comprendente n. 6 alloggi, in particolare un mutuo agevolato di euro 232.405,61 (completamento del finanziamento richiesto per 37 alloggi).
Tutto ciò era comunicato con nota dello stesso Dipartimento del 20/4/98 prot. n. 1797, nella quale si precisava, tra le altre cose, che “non appena i lavori del fabbricato sociale avranno inizio, il Sodalizio è invitato a trasmettere con ogni sollecitudine l’apposito modello “ATT 2 CER” disponibile presso questo Dipartimento, debitamente compilato e firmato dal tecnico”.
L’assegnazione era formalizzata con determinazione del competente ufficio n. 872 del 17/7/98 e comunicata, anche al comune di Matera, con nota racc.ta n. 17978 del 20/4/98.
La ricorrente ha appreso con la nota del 6/2/03 prot. n. 2876 che con la delibera del Consiglio Regionale n. 559 del 23/12/02 è stato revocato il mutuo in questione non essendo state ancora attivate le procedure finalizzate all’effettiva erogazione dei mutui assentiti giusta delibera di G.R. n. 2285 del 2/12/02.
L’istante al riguardo rileva che non è stato possibile attivare le procedure finalizzate all’erogazione del mutuo non essendo iniziati i lavori del fabbricato sociale in quanto la cooperativa ricorrente, benché assegnataria di un lotto nel p.e.e.p. l’Arco di via Gravina in Matera, non ne ha avuto ancora la disponibilità. Infatti, non è stata perfezionata la procedura espropriativa da parte del comune esistendo solo una dichiarazione di p.u. e la redazione dello stato di consistenza.
Di qui l’eccessività della sanzione della revoca avendo per di più l’amministrazione l’onere sia di verificare anche presso la competente amministrazione comunale lo stato della procedura sia di richiedere la regolarizzazione o l’integrazione della domanda. La ricorrente precisa pure di avere già provveduto al versamento degli oneri relativi al costo di acquisizione delle aree, garantendo l’esecuzione delle urbanizzazioni mediante apposita fideiussione e che più volte ha confermato la volontà di attuare il programma costruttivo di n. 37 alloggi assentiti dal finanziamento.
Si deduce quanto segue:
1.- violazione artt. 16, 18 e 36 l.n. 457/78- violazione lex specialis e disciplina autoprescrittiva della procedura concorsuale- eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici e in specie per perplessità dell’azione amministrativa, sviamento, illogicità manifesta, contraddittorietà con precedenti provvedimenti- difetto dei presupposti, irragionevolezza, invalidità derivata- violazione di legge ed eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa- violazione dell’art. 3 e degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria.
In base all’art. 18 l.n. 457/78 il mutuo è concesso alle cooperative edilizie al momento dell’assegnazione degli alloggi, assegnazione che deve avvenire entro due anni dall’ultimazione dei lavori. Non può procedersi all’erogazione del contributo fin tanto chè la cooperativa beneficiaria non ha provveduto alla realizzazione del programma costruttivo. Secondo il ricorrente anche a termini del bando di concorso sarebbe evidente che le operazioni di ammissione a mutuo sono subordinate al rilascio della concessione edilizia e al successivo inizio dei lavori. Prima dell’inizio dei lavori la cooperativa beneficiaria non sarebbe tenuta ad adempimenti ulteriori se non quello di inoltrare la documentazione prevista. Nella specie non sarebbe stato possibile attivare la procedura finalizzata all’erogazione del mutuo non essendo ancora iniziati i lavori del fabbricato sociale.
Infatti la cooperativa ricorrente, benché assegnataria di lotto p.e.e.p. in Matera non ne avrebbe ancora avuto la disponibilità non avendo il comune acquisito con l’occupazione d’urgenza i suoli medesimi con conseguente impossibilità per la ricorrente di stipulare la convenzione e di ottenere la concessione edilizia. La revoca del beneficio sarebbe quindi in violazione dell’art. 18 l. n. 457/78 e del bando.
Inoltre vi sarebbe una notevole sproporzione dato che dalla mancata risposta alla nota dell’1/8/02 si desume l’inadempimento della cooperativa. Non si comprende in base a quale elemento o attività istruttoria l’ufficio edilizia residenziale della Regione abbia tratto il convincimento che non sono state ancora attivate le procedure finalizzate all’effettiva erogazione dei mutui assentiti.
La revoca del beneficio sarebbe pertanto contraddittoria, immotivata e carente d’istruttoria.
2.- violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa (art. 97 Costituzione)- violazione di legge (art. 3 l. n. 241/90) per difetto e carenza di motivazione nonché eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento- eccesso di potere per inesistenza dei presupposti ovvero per erronea o falsa presupposizione o considerazione dei presupposti per l’esercizio del potere di revoca- eccesso di potere per mancata comparazione tra gli interessi sopravvenuti e quelli esistenti alla data dell’emanazione dell’atto- eccesso di potere per incongruità, perplessità di motivazione, malgoverno dei presupposti- eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti nonché per mancanza di idonei parametri di riferimento. Eccesso di potere per violazione e vizi del procedimento.
Con la delibera impugnata la Regione è intervenuta unilateralmente sul beneficio sulla base di false ed erronee rappresentazioni. Sarebbe stata emanata nella considerazione di una realtà normativa e fattuale diversa da quella richiesta dal caso di specie con assoluta assenza di alcun presupposto giustificativo dell’esercizio del potere e senza ponderata e completa valutazione degli interessi coinvolti;
3.-violazione della legge n. 241/90, specie l’art.