TAR Potenza, sez. I, sentenza 2024-06-07, n. 202400305
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Testo completo
Pubblicato il 07/06/2024
N. 00305/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00567/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 567 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla L.C. Trasporti S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti M A P, PEC marcelloanastasiopugliese@ordineavvocatiroma.org, e G M, PEC giuseppemarletta@ordineavvocatiroma.org, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
-Comune di Vietri di Potenza, in persona del Sindaco p.t., rappresentato dall’avv. P G, PEC giordano.paolo@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio eletto in Potenza Via Cavour n. 48;
-ASMEL Consortile soc. a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
nei confronti
-Caputo S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Maria Melchionda, PEC avvnicolamariamelchionda@pec.ordineforense.salerno.it, e Cosimo Marino, PEC csmmarino@pec.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
-Alburni Multiservice S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
-impresa Adinolfi Giovanni S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Riccardi, PEC avvgiovanniriccardi@puntopec.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
per l'annullamento:
-della Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri di Potenza n. 585 del 24.10.2023 (pubblicata nell’Albo Pretorio online dal 24.10.2023 all’8.11.2023), nella parte in cui annulla, oltre la Determinazione n. 311 dell’11.6.2022, di aggiudicazione all’impresa Caputo S.r.l., anche il relativo procedimento di evidenza pubblica, per la vendita a corpo del materiale estrattivo, “pari ad almeno 150.000 mc. e comunque da verificare, a garanzia delle parti, in seguito a pesatura”, di proprietà del Comune di Vietri di Potenza, depositato presso la Cava, sita nella Località Pedali, con l’importo a base d’asta di € 500.000,00, indetto con bando, pubblicato nel sito internet del Comune il 3.5.2022, e decide di indire un nuovo procedimento di evidenza pubblica, anziché effettuare lo scorrimento della graduatoria del predetto procedimento, indetto il 3.5.2022;
-del predetto bando, pubblicato il 3.5.2022, nella parte in cui definisce il procedimento in questione “procedura negoziata previa consultazione”, anziché licitazione privata;
nonché
per la declaratoria dell’obbligo del Comune di Vietri di Potenza di procedere allo scorrimento della graduatoria del suddetto procedimento di evidenza pubblica, indetto il 3.5.2022;
Visto il Ric. n. 372/2022;
Vista la Sentenza TAR Basilicata n. 200 del 30.3.2023 sul predetto Ric. n. 372/2022, appellata dal Comune di Vietri di Potenza ed incidentalmente anche dalla L.C. Trasporti S.r.l.;
Vista la Sentenza TAR Basilicata n. 141 dell’11.3.2024, di ottemperanza alla predetta Sentenza TAR Basilicata n. 200 del 30.3.2023;
Visto il ricorso introduttivo ed i relativi allegati;
Visto il primo atto di motivi aggiunti, notificato il 25.3.2024 e depositato nella stessa giornata del 25.3.2024, di impugnazione del successivo bando e disciplinare di gara, pubblicato il 28.2.2024, con il quale è stata chiesta anche la condanna del Comune di Vietri di Potenza “al risarcimento del danno per lesione dell’affidamento” e/o al risarcimento in forma equivalente, derivante dal mancato scorrimento della graduatoria del citato procedimento del 3.5.2022;
Visto il secondo atto di motivi aggiunti, notificato il 4.4.2024 e depositato nella stessa giornata del 4.4.2024, di impugnazione della Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri di Potenza n. 221 del 3.4.2024, con la quale il predetto procedimento di evidenza pubblica del 28.2.2024 è stato aggiudicato in favore dell’impresa Adinolfi Giovanni S.r.l.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vietri di Potenza, dell’impresa Caputo S.r.l. e dell’impresa Adinolfi Giovanni S.r.l.;
Visto il contratto, stipulato il 22.4.2024 tra il Comune di Vietri di Potenza e l’impresa Adinolfi Giovanni S.r.l.;
Vista Ordinanza n. 61 del 24.4.2024, con la quale questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare, connessa al primo atto di motivi aggiunti;
Viste le istanze del 7.5.2024, con le quali il Comune di Vietri di Potenza e la controinteressata Adinolfi Giovanni S.r.l. hanno chiesto ai sensi dell’art. 89 c.p.c. la cancellazione dell’espressione “comportamento scorretto delle controparti”, utilizzata dalla ricorrente L.C. Trasporti S.r.l. nella memoria del 3.5.2024, di rinuncia alla domanda cautelare, connessa al secondo atto di motivi aggiunti, in quanto in seguito alla suddetta stipula del contratto di vendita del 22.4.2024, “data la natura consensuale della vendita ed il perfezionamento della stessa, la L.C. Trasporti non può più ottenere il materiale inerte a cui aspirava, ma solo il risarcimento del danno per equivalente”;
Visto atto, notificato il 10.5.2024 e depositato nella stessa giornata del 10.5.2024, con il quale la ricorrente L.C. Trasporti S.r.l. ha dichiarato “di rinunciare al ricorso ed ai successivi atti di motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a., chiedendo la compensazione delle spese di lite, anche in virtù del comportamento scorretto delle controparti, che, per la seconda volta (la prima nell’ambito del ricorso n. 373/2022), non hanno atteso la decisione sull’istanza cautelare collegiale, ma hanno deciso di stipulare il contatto di vendita, facendo perdere l’interesse alla continuazione del presente” giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2024 il dott. Pasquale Mastrantuono e udito l’avv. Giovanni Riccardi, in proprio ed anche per delega del difensore del Comune di Vietri di Potenza, il quale, nel prendere atto della predetta alla rinuncia del ricorso introduttivo e dei due successivi atti di motivi aggiunti, ha insistito per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e per l’accoglimento delle suddette istanze ex art. 89 c.p.c. del 7.5.2024;
FATTO e DIRITTO
Ciò stante, al Collegio non rimane altro che prendere atto della rinuncia al ricorso introduttivo, al primo ed al secondo atto di motivi aggiunti, alla quale le controparti non si sono opposte, e conseguentemente dichiarare, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l’estinzione del giudizio per rinuncia.
Invece, vanno disattese le istanze ex art. 89 c.p.c. del Comune di Vietri di Potenza e della controinteressata Adinolfi Giovanni S.r.l. del 7.5.2024, volte ad ottenere la cancellazione dell’espressione “comportamento scorretto delle controparti”, utilizzata dalla ricorrente L.C. Trasporti S.r.l. nella memoria del 3.5.2023, sia perché, pur essendo forte, non è ingiuriosa e rientra nella norma dialettica processuale, sia perché la predetta espressione “comportamento scorretto delle controparti”, utilizzata dalla ricorrente nella suddetta memoria del 3.5.2024 e nel predetto atto di rinuncia del 105.2024, è stata motivata, evidenziando che, in seguito alla stipula del contratto di vendita del 22.4.2024, questo Tribunale non avrebbe potuto accogliere nella Camera di Consiglio dell’8.5.2024 la domanda cautelare, connessa al secondo atto di motivi aggiunti, e, come già statuito con la precedente Sentenza TAR Basilicata n. 200 del 30.3.2023, il contratto di vendita a corpo del materiale inerte, avente l’effetto del trasferimento immediato del diritto, avrebbe determinato l’impraticabilità dell’annullamento del provvedimento di aggiudicazione ex Determinazione n. 221 del 3.4.2024 e/o della domanda di risarcimento in forma specifica, potendo eventualmente essere accolta esclusivamente la domanda risarcitoria in forma equivalente.
Pur tenendo conto dell’art. 84, comma 2, cod. proc. amm. (ed anche dell’art. 306, comma 3, c.p.c.), sussistono eccezionali motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio e l’irripetibilità del Contributo Unificato nella misura versata, come previsto dallo stesso art. 84, comma 2, cod. proc. amm., nella parte in cui fa, comunque, “salvo” il potere del “Collegio”, di compensare le spese di lite, “avuto riguardo ad ogni circostanza”.