TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2022-04-21, n. 202204847
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Testo completo
Pubblicato il 21/04/2022
N. 04847/2022 REG.PROV.COLL.
N. 03321/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3321 del 2022, proposto da
G B, M P B, rappresentati e difesi dall’avvocato F R, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze di diniego dell'indennizzo ex art. 1, comma 343, della Legge n. 266 del 2005 reso con nota prot. DT 95185 del 03.12.2021
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2022 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti chiedevano l’annullamento del provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze di diniego dell’indennizzo ex art. 1, comma 343, della Legge n. 266 del 2005 reso con nota prot. DT 95185 del 03.12.2021, nonché la condanna del Ministero resistente alla conclusione del relativo procedimento.
2. In particolare, i ricorrenti censuravano il provvedimento dell’Amministrazione convenuta, con il quale è stata riscontrata negativamente la richiesta di accesso al Fondo previsto dall’art.1, co. 343, della legge n. 266 del 2005 istituito in favore dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie non altrimenti risarciti.
3. Le censure articolate dai ricorrenti avverso il provvedimento impugnato rilevano, in via principale, la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90, in quanto il provvedimento impugnato non consentirebbe di comprendere le ragioni fattuali e giuridiche sottese al diniego. Viene, inoltre, contestata la violazione dell’art. 2 L. n. 241/90, in quanto, non sussistendo ragioni ostative all’applicazione dell’art. 1, co. 343 L. n. 266/2005, e dunque alla conclusione del procedimento, il Ministero avrebbe tuttavia omesso di giungere ad una espressa definizione dello stesso in violazione del generale obbligo sancito dalla legge a fronte dell’istanza di parte.
4. Si è costituito in giudizio il Ministero resistente chiedendo il rigetto del ricorso ex adverso proposto in ragione del fatto che