TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-07-11, n. 202402503
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Testo completo
Pubblicato il 11/07/2024
N. 02503/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01149/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1149 del 2020, proposto da:
Rialpe s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G D C, A M, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Venetico, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza sindacale n. 17 del 31.07.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1 luglio 2024 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Rialpe agisce per l’annullamento dell’ordinanza n. 17 del 31.07.2020, con la quale il Sindaco del Comune di Venetico le ha ordinato la cessazione totale di emissioni ed immissioni sonore di qualunque genere e in qualunque orario, disponendo il divieto di utilizzo di qualsiasi impianto di amplificazione e di diffusione, il divieto di esibizioni dal vivo e karaoke e di organizzazione di serate danzanti.
La ricorrente agisce altresì il risarcimento dei danni subiti.
Espone che: - è attiva nel settore del turismo e ristorazione e della nautica e ha acquistato in Venetico il Lido Kamar, dotato di licenza di ballo, il quale insiste su un’area demaniale; - con ordinanza del luglio 2013 il Tribunale di Messina ha disposto riguardo al Lido Kamar di “cessare le immissioni che superano la normale tollerabilità, …, adottando gli accorgimenti indicati … oltre che, nel caso di esibizioni dal vivo o karaoke, l’installazione di barriere acustiche vicino alla postazione per la strumentazione e per i cantanti, con divieto di modificare detti impianti”, seguendo a ciò l’adeguamento al relativo dictum; - l’intrattenimento musicale è operato con strumentazioni e accorgimenti tecnici tali da non superare i limiti previsti dalla legislazione; - nel 2020 ha ritenuto di non procedere a rinnovare la licenza di ballo e limitarsi solamente ad effettuare diffusione sonora di sottofondo e karaoke nell’area prossima alla spiaggia, utilizzando una tecnologia elettroacustica finalizzata al controllo della direttiva dei sistemi di