TAR Milano, sez. IV, sentenza 2020-03-10, n. 202000468
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Testo completo
Pubblicato il 10/03/2020
N. 00468/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02808/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2808 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato T C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e presso il suo studio in Milano, via Caroncini, 15;
contro
Tim S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato E G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e presso lo studio dell’avv. Antonio C in Milano, via Visconti di Modrone, 4;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di conferma del diniego emesso da TIM Spa in data 25.07.2019 con nota datata 23.07.2019 a firma del dr. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Tim S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2020 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- impugnava davanti al TAR Emilia Romagna, sede di Bologna, il diniego di accesso agli atti emesso da TIM Spa in data 25.7.2019, a conferma di un pregresso diniego.
Il TAR Emilia Romagna, però, con ordinanza n. -OMISSIS-dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore del TAR Lombardia, sede di Milano, davanti al quale la causa era riassunta.
TIM Spa si costituiva in giudizio davanti al TAR Lombardia, eccependo l’inammissibilità del gravame sotto vari profili e chiedendone in ogni modo il rigetto anche nel merito.
All’udienza camerale del 4.3.2020 la causa era discussa e trattenuta in decisione.
2.1 In via preliminare, reputa il Collegio che la presente causa sia ormai matura per la decisione, visti anche gli analitici scritti difensivi e la cospicua produzione documentale di entrambe le parti in giudizio, sicché il rinvio dell’udienza sarebbe immotivato ed in contrasto con il principio di rango costituzionale di ragionevole durata del processo.
Devono essere dapprima esaminate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa di TIM Spa, la prima delle quali riguarda la ritualità della notificazione del presente ricorso alla parte controinteressata, vale a dire la signora -OMISSIS- (si badi che non è minimamente in discussione la qualifica di controinteressata di quest’ultima, visto che i documenti di cui è chiesta l’ostensione – in pratica si tratta di tabulati telefonici – si riferiscono alla predetta signora).
La signora -OMISSIS- non risiede più in Italia ma all’estero (ed infatti è iscritta all’AIRE, Anagrafe degli italiani residenti all’estero), in particolare in Germania, in località -OMISSIS-.
L’esponente ha proceduto alla notificazione del ricorso in riassunzione trasmettendolo, attraverso l’Ufficiale Giudiziario di Milano, direttamente a mezzo posta all’indirizzo in Germania della signora -OMISSIS- (cfr. la relazione di notificazione in calce al ricorso in riassunzione).
Tale modalità di notificazione non appare però rispettosa della disposizione dell’art. 142 del codice di procedura civile, articolo sulla notificazione a persone senza residenza, domicilio o dimora nel territorio dello Stato.
Tale articolo prevede (comma primo) una particolare modalità di notificazione, pur facendo però salvo il secondo comma, il quale a sua volta attribuisce prevalenza ai modi « consentiti dalle convenzioni internazionali » e dagli articoli 30 e 75 del DPR 200/1967 (Decreto contenente disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari, oggi abrogato e sostituito dal D.Lgs. 79/2011).
Le convenzioni che vengono ivi in considerazione sono quelle dell’Aja del 1965 sulle notifiche all’estero – resa esecutiva in Italia con legge n. 42/1981 – e quella di Strasburgo del 1977, resa esecutiva con legge n. 149/1981.
La notificazione doveva quindi avvenire non mediante spedizione diretta del ricorso alla sig.ra -OMISSIS-, bensì trasmettendo due copie del ricorso al consolato italiano di zona, vale a dire quello di Francoforte sul Meno (cfr. la copia del certificato di residenza della controinteressata, allegato al ricorso in riassunzione), ai sensi degli articoli 37 e 77 del D.Lgs. 71/2011.
Sulla necessità del rispetto di tale forma di notificazione si è espresso, in una articolata decisione, il Consiglio di Stato con sentenza della Sezione VI n. 5631/2013.
Nella pronuncia (punto 2.2 della medesima), viene evidenziato che l’art. 142 c.p.c. attribuisce il valore di fonte primaria alle convenzioni internazionali, in primis quella dell’Aja del 1965, con l’ulteriore precisazione che la notificazione non rispettosa delle norme suindicate deve reputarsi giuridicamente inesistente, con conseguente impossibilità di ogni forma di sanatoria.
Nel caso deciso dal Consiglio di Stato, il destinatario della notificazione si trovava nel territorio della Repubblica di Polonia e quest’ultima, all’atto di aderire alla convenzione dell’Aja del 1965, aveva dichiarato espressamente di opporsi alle modalità di notificazione in via diretta, come quella a mezzo posta dallo Stato di origine a quello di destinazione, esigendo invece un’altra forma di notificazione, da effettuarsi attraverso un particolare ufficio giudiziario polacco.
Il Consiglio di Stato conclude quindi nel senso dell’inesistenza della notificazione del ricorso di primo grado, in quanto tale notificazione era stata eseguita direttamente nei confronti della società con sede in Polonia mediante servizio postale e non osservando invece lo schema legale tipico secondo la convenzione dell’Aja (cfr. il punto 2.3 della sentenza).
Nella medesima pronuncia (punto 3.1), il giudice amministrativo d’appello ha cura di precisare altresì che non trova applicazione il Regolamento CE n. 1393/2007, sulla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari e extragiudiziali in materia civile e commerciale, giacché l’art. 1 comma 1 del predetto regolamento ne prevede l’applicazione alla sola materia civile e commerciale, con espressa esclusione di quella amministrativa.
Nella presente fattispecie, pertanto, assume rilievo la circostanza che anche lo Stato tedesco, al momento della ratifica della convenzione dell’Aja del 1965, si era opposto alla trasmissione degli atti mediante consegna diretta, come messo di recente in luce dalla Corte di Cassazione, con sentenza della Sezione III n. 22554 del 25.9.2018.
Lo stesso ricorrente, poi, in vista dell’udienza camerale, ha prodotto un documento estratto dal sito del Ministero degli Esteri (cfr. il doc. “a” dell’esponente del 16.2.2020), nel quale è chiaramente indicato che la Germania non consente notificazioni in via diretta (si veda la pag. 3 del citato documento).
Preme da ultimo evidenziare come TIM Spa, nell’ambito di altro giudizio concernente però la medesima vicenda che vede coinvolta la signora G, ha notificato un ricorso giurisdizionale amministrativo alla medesima nel rispetto delle modalità di notifica risultanti dalla convenzione dell’Aja sopra citata, quindi attraverso l’invio al consolato italiano competente (cfr. il doc. 24 della resistente).
In conclusione, dovendo reputarsi giuridicamente inesistente la notificazione al soggetto controinteressato nel presente giudizio, il gravame deve reputarsi inammissibile per violazione del combinato disposto dell’art. 41 comma 2 e dell’art. 116 comma 1 del c.p.a., che impongono la notificazione del ricorso contro il provvedimento sull’accesso « agli eventuali controinteressati ».