TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2014-02-27, n. 201400181

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2014-02-27, n. 201400181
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 201400181
Data del deposito : 27 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00908/2013 REG.RIC.

N. 00181/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00908/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 908 del 2013, proposto da:
M S, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio D, A C, con domicilio eletto presso avv. A C in L'Aquila, via Monte Camicia, 1/A;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

per l'ottemperanza

al decreto adottato dalla Corte di Appello dell’Aquila nel procedimento n. 905/2011 v.g. discusso all'udienza del 5 febbraio 2013 avente ad oggetto "equa riparazione ex l. 89/2001".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro p.t.;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 la dott.ssa M A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso è stato proposto per l’ottemperanza al decreto decisorio meglio in epigrafe individuato, passato in giudicato giusta attestazione in atti (già notificato in data 24/30.7.2013 ai fini del decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione), con il quale il Ministero resistente è stato condannato al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 13.250,00, a titolo di equa riparazione per l’eccessiva durata del processo ex L. 89/2001 (con riferimento a procedimento giurisdizionale svoltosi avanti al TAR Marche), nonché alla rifusione delle spese anticipate per il giudizio dal ricorrente, liquidate nell’importo di euro 900,00, oltre accessori;

Ritenuto che il titolo esecutivo costituito dal decreto decisorio di cui in epigrafe costituisce provvedimento del giudice ordinario equiparato a sentenza passata in giudicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 112 comma 2 lett. c) del codice del processo amministrativo;

Ritenuto che il ministero dell’Economia e delle Finanze debba ottemperare all’ordine di pagamento costituito dal detto titolo e per l’effetto corrispondere al ricorrente la somma predetta,

Ritenuto pertanto il ricorso fondato con conseguente necessità di ordinare al Ministero resistente di dare esecuzione al predetto giudicato, con avvertenza che, in difetto di ottemperanza entro il termine sotto indicato, si procederà, su istanza di parte, alla nomina di un Commissario ad acta che provvederà in luogo dell’Amministrazione e con aggravio di ulteriori spese a suo carico;

Ritenuto che le spese del presente procedimento debbano seguire la soccombenza e liquidarsi nell’importo in dispositivo fissato;

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