TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-06-13, n. 202301476
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Pubblicato il 13/06/2023
N. 01476/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00107/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 107 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio ‘legale’ in Milano, Via Freguglia, 1;
nei confronti
Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri "-OMISSIS-" - -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia:
a) del Decreto n. -OMISSIS- del 9 dicembre 2022 notificato all'odierno ricorrente in data 20 dicembre 2022, mediante il quale la Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, in persona del Generale di Corpo d'Armata -OMISSIS-, ha decretato che « al Maresciallo Capo dell'Arma dei Carabinieri, in servizio permanente, -OMISSIS-, nato il -OMISSIS-, è applicata, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento, la sospensione disciplinare dall'impiego » di cinque mesi, ai sensi dell'articolo 1357, lettera a), del Decreto Legislativo n. 66/2010;
oltre tutti gli atti connessi, collegati, conseguenti antecedenti o successivi, comunque lesivi degli interessi del ricorrente;
nonché
per la condanna delle Pubbliche Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno ex art. 30, comma secondo, cod. proc. amm.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri -OMISSIS-, con sentenza del Tribunale di -OMISSIS-n. -OMISSIS-, veniva condannato alla pena di due anni e un mese di reclusione, per i reati di molestia o disturbo alle persone, ingiuria, tentata violenza privata e danneggiamento aggravato, atteso che, con reiterate e plurime condotte, aveva posto in essere atti persecutori ai danni della ex compagna e del fidanzato di costei. Con la medesima sentenza, il Maresciallo -OMISSIS-veniva, invece, assolto dal reato di diffamazione e tentato danneggiamento seguito da incendio, per insussistenza del fatto.
Successivamente la Corte d’Appello di-OMISSIS-, con sentenza n. -OMISSIS-, in riforma del provvedimento di primo grado, disponeva l’assoluzione di -OMISSIS- dall’imputazione di ingiuria, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e dalla tentata violenza privata, perché il fatto non sussiste;stabiliva altresì di non doversi procedere per i restanti reati di molestia o disturbo alle persone e danneggiamento aggravato, in quanto estinti per prescrizione.
Quest’ultima sentenza, recante l’attestazione del passaggio in giudicato in data 1° aprile 2022, era acquisita dall’Amministrazione il 10 maggio 2022.
2. Con nota del 25 maggio 2022, il -OMISSIS- – Ufficio Comando – Sezione Segreteria e Personale proponeva l’avvio del procedimento disciplinare di stato nei confronti del signor -OMISSIS-. Successivamente, con nota del 3 giugno 2022, il Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri “-OMISSIS-” – Ufficio Personale disponeva inchiesta formale a seguito di esame del giudicato penale ex art. 1392, comma 3, del D. Lgs. 66/2010 nei confronti dell’odierno ricorrente. Il Maresciallo Capo -OMISSIS-, il 9 luglio 2022, presentava memoria difensiva a firma del proprio difensore.
A seguito di accesso esercitato nell’ambito del procedimento, il signor -OMISSIS-entrava in possesso della copia della sentenza relativa al procedimento penale n. -OMISSIS- svoltosi dinanzi alla Corte d’Appello di-OMISSIS-, dalla quale emergeva che il titolo era stato notificato all’odierno ricorrente in data 23 dicembre 2020. Il signor -OMISSIS-proponeva dunque istanza di correzione dell’errore materiale alla Corte d’Appello, che annotava infine che la sentenza era passata in giudicato, nei confronti del signor -OMISSIS-, il 5 marzo 2021 (non già il 1° aprile 2022).
In data 8 agosto 2022 l’Ufficiale Inquirente redigeva la relazione finale dell’inchiesta formale disciplinare a carico del militare, e « alla luce di quanto osservato, esaminati e valutati i fatti, quelli addotti a giustificazione, nonché tutti gli elementi raccolti nel corso dell’inchiesta”, riteneva “che l’addebito contestato all’inquisito è risultato fondato ».
Il 14 novembre 2022 il ricorrente, avendo nel contempo acquisito la sentenza emendata come sopra indicato, segnalava l’iniziale erronea indicazione del passaggio in giudicato all’Amministrazione, evidenziando la ritenuta conseguente tardività dell’avvio del procedimento disciplinare di stato. La PA non prendeva in considerazione la nota e, con Decreto Dirigenziale n.-OMISSIS-, notificato in data 20 dicembre 2022, applicava al ricorrente la sanzione della sospensione dal servizio per cinque mesi.