TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-08-22, n. 202402904

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-08-22, n. 202402904
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202402904
Data del deposito : 22 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/08/2024

N. 02904/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00622/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 622 del 2020, proposto da -OISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato R P, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;



contro

Il Ministero dell’interno – Questura di Catania – in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;



per l’annullamento

del provvedimento assunto in data 6.02.2020 dal Questore di Catania e notificato a mezzo mail all'Avv. A. Bonini in data 10.02.2020, con cui si è decretata la revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro subordinato n. I11553990, precedentemente rilasciato in data 16.01.2017 dalla stessa Questura a favore di -OISSIS-;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Questura Catania;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore il dott. Calogero Commandatore all’udienza ex art. 87, comma 4- bis c.p.a del 17 giugno 2024;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 15 aprile 2020 e depositato in data 14 maggio 2020, il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale la Questura di Catania ha disposto la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro subordinato esponendo:

- di essere presente sul territorio italiano dal 4 maggio 2009 e di avere ottenuto, in data 16 gennaio 2017, dalla Questura di Catania il permesso di soggiorno di lungo periodo (n. I11553990);

- di essere titolare di un valido passaporto (n. P2533751) con scadenza il 24 aprile 2026;

- di essere stato sempre economicamente autosufficiente e di avere uno stabile impiego presso la società “-OISSIS-” nonché di una stabile situazione abitativa, essendo residente in -OISSIS-;

- di essere stato sottoposto, in data 23 luglio 2019, alla misura cautelare degli arresti domiciliari, quale persone sottoposta ad indagine nel procedimento penale n. 6865/16 R.G.N.R. e n. 3790/18 R.G. G.I.P. del Tribunale di Catania, per i reati previsti dagli artt. 416, 319, 479 e 484, c.p., nonché dall’art. 12 del d.lgs. n. 286/1998, in quanto componente di un’associazione finalizzata a favorire, a scopo di lucro, la permanenza illegale in Italia di cittadini extracomunitari, procurando loro il rilascio o il rinnovo dei permessi di soggiorno mediante la formazione di documenti materialmente e ideologicamente falsi, idonei a dimostrare, contrariamente al vero, la sussistenza in capo ai richiedenti dei presupposti soggettivi legittimanti l’emissione del titolo di soggiorno;

- di avere ricevuto, in data 29 agosto 2019, dalla Questura di Catania la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del titolo di soggiorno in possesso;

- di avere evidenziato, con memoria difensiva del 20 settembre 2019, l’assenza di condanne penali e di ammonimenti, nonché di un giudizio motivato di pericolosità sociale, chiedendo l’archiviazione del procedimento di revoca;

- di avere ciononostante ricevuto dall’Amministrazione resistente la notifica, in data 10 febbraio 2020, del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, in quanto “ dalla lettura degli atti e delle intercettazioni, relativi al procedimento penale n. 6865/16 R.G.N.R. e n. 3790/18 R.G. G.I.P., emerge come il compito del cittadino indiano, nell’ambito del sodalizio criminoso, fosse quello di dichiarare, falsamente, di ospitare stranieri presso la propria abitazione, in modo da poter far ritenere, a questa Pubblica Amministrazione, per questi ultimi soddisfatto il necessario requisito della

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